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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 5

NORME A TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE

Testo coordinato con le modifiche apportate:

L.R. 12 febbraio 2010, n. 4

Art. 5

(sostituito comma 3 e modificato comma 5 da art. 45 L.R. 12 febbraio 2010, n. 4)

Strutture di commercio, allevamento, addestramento e custodia di animali da compagnia
1. Per strutture connesse al commercio di animali da compagnia si intendono le attività economiche, quali i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attività di toelettatura e di addestramento. Sono escluse da tale definizione le strutture veterinarie pubbliche e private.
2. Per "allevamento di cani e gatti" si intende la detenzione di cani e di gatti in numero pari o superiore a tre fattrici o dieci cuccioli l'anno. Per le altre specie di animali da compagnia, per "attività di allevamento" si intendono esclusivamente quelle esercitate a fini di lucro.
3. L'apertura di attività economiche riguardanti gli animali da compagnia di cui ai commi 1 e 2, fatti salvi i divieti fissati dalle norme CITES per il commercio e l'allevamento di animali esotici, è subordinata alla presentazione di dichiarazione di inizio attività al Comune. Tale dichiarazione consente l'immediato inizio dell'attività ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e deve essere corredata della documentazione indicante la tipologia dell'attività svolta, le specie che possono essere ospitate presso la struttura, nonché il nome della persona responsabile dell'assistenza degli animali, in possesso di una qualificata formazione professionale sul benessere animale, ottenuta mediante la partecipazione a corsi di formazione di cui al comma 4. La dichiarazione di inizio attività deve essere corredata, altresì, del parere favorevole espresso dal Servizio veterinario della Azienda Usl competente per territorio sulle strutture e le attrezzature utilizzate per l'attività. Le dimensioni dei box che ospitano i cani nelle strutture utilizzate per le attività di cui ai commi 1 e 2 devono essere conformi ai requisiti minimi indicati nelle indicazioni tecniche della Regione, in conformità alle misure stabilite nell'Accordo 6 febbraio 2003.
4. Le Province riconoscono i corsi di formazione professionale sul benessere animale destinati ai responsabili delle attività di cui al comma 1. Le spese di tali corsi sono a carico dei partecipanti.
5. Il titolare di attività di cui al comma 1, ad esclusione dell'attività di toelettatura, esercitate per cani, gatti e furetti è tenuto ad aggiornare un registro di carico e scarico in cui figuri anche l'annotazione della loro provenienza e destinazione.
6. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i cani di proprietà delle forze armate e dei corpi di pubblica sicurezza.

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