Espandi Indice

Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato27/07/2018
2. Testo Coordinato25/07/2013
3. Testo Coordinato29/03/2013
4. Testo Coordinato12/02/2010
5. Testo Originale18/02/2005

Data di pubblicazione della legge modificante : 22/10/2018

Documento vigente: Testo Coordinato

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 5

Art. 5

(sostituito comma 3 e modificato comma 5 da art. 45 L.R. 12 febbraio 2010, n. 4 , modificati rubrica, commi 1 e 2 da art. 8 L.R. 29 marzo 2013, n. 3 , ancora sostituito comma 3 da art. 5 L.R. 29 marzo 2013, n. 3, infine sostituito da art. 45 L.R. 27 luglio 2018, n. 11)

Attività di commercio, allevamento, addestramento e custodia di animali di affezione
1. Per attività connesse al commercio di animali di affezione si intendono le attività economiche, quali gli allevamenti, la vendita di animali, le pensioni per animali, la toelettatura e l'addestramento. Sono esclusi da tale definizione le strutture veterinarie pubbliche e private.
2. Per "allevamento di cani e gatti" si intende la detenzione di cani e di gatti in numero pari o superiore a tre fattrici o dieci cuccioli l'anno. Se tale attività è svolta fini di lucro rientra nelle attività di cui al comma 1 ed è soggetta a quanto previsto nel comma 3. Se tale attività è svolta a fini amatoriali e non a fini di lucro, chi la esercita deve presentare una dichiarazione presso i Servizi veterinari delle Aziende Usl competenti per territorio. Per le altre specie di animali di affezione, per "attività di allevamento" si intendono esclusivamente quelle esercitate a fini di lucro.
3. Chi esercita le attività economiche di cui al comma 1, fatti salvi i divieti fissati dalle norme CITES (Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate da estinzione del 3 marzo 1973) per il commercio e l'allevamento di animali esotici, deve presentare segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) competente per il territorio in cui ha sede l'attività allegando la scheda tecnica e relativa planimetria dei locali e indicando:
a) la tipologia dell'attività svolta;
b) le specie che possono essere ospitate presso la struttura;
c) la conformità della struttura a quanto prescritto negli atti della Giunta regionale;
d) la descrizione delle attrezzature utilizzate per l'esercizio delle attività;
e) il nome della persona responsabile dell'assistenza degli animali, in possesso di qualificata formazione sul benessere animale; detta formazione è ottenuta mediante la partecipazione a specifici percorsi formativi che abbiano i contenuti individuati in apposito atto della Giunta regionale.
4. Il titolare dell'attività di cui al comma 1, ad esclusione dell'attività di toelettatura, esercitate per cani, gatti e furetti è tenuto ad aggiornare un registro di carico e scarico in cui figuri anche l'annotazione della loro provenienza e destinazione.
5. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i cani di proprietà delle forze armate e dei corpi di pubblica sicurezza.

Note del Redattore:

L'art. 35 della L.R. 23 dicembre 2016, n. 25 ha disposto che a decorrere dalla sua entrata in vigore, le funzioni esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana ai sensi della presente legge sono esercitate dalla Regione.

Espandi Indice