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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 5

Argomenti:
- Sanità-> Normative specifiche

INDICE

Art. 1 - Finalità ed oggetto
Art. 2 - Definizione di animale di affezione
Art. 3 - Responsabilità e doveri generali del detentore
Art. 4 - Norme tecniche di attuazione
Art. 4 bis - Disposizioni su terapie assistite dagli animali
Art. 4 ter - Accessibilità degli animali di affezione in strutture di cura
Art. 5 - Attività di commercio, allevamento, addestramento e custodia di animali di affezione
Art. 6 - Doveri del venditore
Art. 7 - Esposizioni, competizioni, spettacoli
Art. 8 - Tutela della fauna. Centri di custodia e recupero
Art. 9 - Tutela dei volatili ornamentali
Art. 10 - Tutela dei pesci ornamentali e degli animali da acquario
Art. 11 - Controllo dei colombi liberi urbani
Art. 12 - Controllo dei muridi e di altri animali infestanti
Art. 13 - Programmi di informazione e di educazione a tutela degli animali di affezione
Art. 14 - Sanzioni
Art. 15 - Disposizioni transitorie
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1

(modificato comma 2 da art. 8 L.R. 29 marzo 2013, n. 3)

Finalità ed oggetto
1. La Regione Emilia-Romagna, nell'esercizio delle proprie competenze, spettanti ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione Sito esterno, in materia di tutela della salute umana ed animale ed in attuazione dell'Accordo 6 febbraio 2003 (Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy) e alla luce della legge 20 luglio 2004, n. 189 Sito esterno (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate), interviene a disciplinare le modalità di corretta convivenza tra le persone e gli animali, nel rispetto delle esigenze sanitarie, ambientali e di benessere degli animali.
2. Per tali finalità la presente legge disciplina in particolare le modalità della detenzione, del commercio e dell'allevamento degli animali di affezione, le condizioni di svolgimento degli spettacoli con animali, ivi compresa l'attività circense, il controllo delle popolazioni di sinantropi.
Definizione di animale di affezione
1. Ai fini della presente legge, per animale di affezione s'intende ogni animale tenuto, o destinato ad esserlo, dall'uomo, per compagnia od affezione, senza fini produttivi o alimentari.
2. Sono compresi nella definizione di cui al comma 1:
a) gli animali da compagnia e di affezione, così come definiti dalle leggi statali, dal diritto comunitario e dagli accordi vigenti;
b) gli esemplari tenuti per tali fini ed appartenenti alle specie esotiche tutelate dalla Convenzione relativa al commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 Sito esternoe dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, fermo restando l'impegno della Regione a disincentivare la detenzione di animali esotici in ambienti non idonei alle loro caratteristiche etologiche.
Art. 3

(modificati comma 1, alinea comma 2 e comma 3 da art. 8 L.R. 29 marzo 2013, n. 3 , sostituite lett. a), lett. d), abrogata lett. e) e aggiunta lett. f bis) comma 2, aggiunto comma 2 bis da art. 2 L.R. 29 marzo 2013, n. 3 , infine sostituita lett. f bis) comma 2 da art. 27 L.R. 25 luglio 2013, n. 9)

Responsabilità e doveri generali del detentore
1. Chiunque conviva con un animale di affezione o abbia accettato di occuparsene a diverso titolo é responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua idonea sistemazione, fornendogli adeguate cure ed attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età, il sesso, la specie e la razza.
2. In particolare, il detentore di animali di affezione è tenuto:
a) a rifornire l'animale di cibo e acqua in quantità e qualità sufficienti, con tempistica adeguata, e facilmente accessibili;
b) ad assicurargli un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;
c) a consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;
d) fermo restando quanto previsto dalle lettere a), b) e c), a prendere le precauzioni temporanee e idonee per impedirne la fuga e garantire la tutela dei terzi;
e) abrogata.
f) ad assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali.
f bis) a garantire, anche nelle more dell'adozione delle disposizioni tecniche regolamentari previste dall'articolo 4, comma 2 bis, condizioni adeguate di benessere animale.
2 bis. Al detentore di animali di affezione è vietato l'utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo per ragioni sanitarie, documentabili e certificate dal veterinario curante, o per misure urgenti e solo temporanee di sicurezza.
3. Chiunque adibisca alla riproduzione un animale di affezione deve tenere conto delle sue caratteristiche fisiologiche e comportamentali, così da non mettere a repentaglio la salute ed il benessere della progenitura o dell'animale femmina gravida o allattante.
4. Nel rispetto delle esigenze etologiche di specie, è fatto divieto di allontanare dalla madre i cuccioli di cane e gatto al di sotto dei due mesi di età, salvo per necessità certificate dal veterinario curante.
5. Il possesso e la detenzione di animali esotici deve avvenire nel rispetto della disciplina prevista dalle norme statali, dell'Unione Europea e della convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES).
Art. 4

(modificato comma 1 da art. 8 L.R. 29 marzo 2013, n. 3 , aggiunto comma 2 bis da art. 3 L.R. 29 marzo 2013, n. 3)

Norme tecniche di attuazione
1. La vigilanza in ordine all'attuazione delle disposizioni della presente legge è svolta dalle Aziende Unità sanitarie locali, dalle Province e dai Comuni. Con uno o più atti, la Giunta, sentita la Commissione consiliare competente, informate le associazioni interessate, emana, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposite indicazioni tecniche, aventi ad oggetto:
a) le specifiche modalità di protezione e di tutela degli animali di affezione, prevedendo in particolare le condizioni della loro esposizione alla luce naturale od artificiale e ad ambienti esterni, i requisiti delle strutture e dei ricoveri che li ospitano e gli obblighi nei confronti degli animali malati o feriti;
b) i criteri per la classificazione del rischio provocato da cani con aggressività non controllata ed i parametri per la sua rilevazione, nonché i percorsi di controllo e rieducazione dell'animale ai fini della prevenzione delle morsicature di cani di proprietà;
c) le condizioni minime di ricovero e contenzione di piccoli mammiferi, pesci ornamentali ed animali da acquario, uccelli ornamentali, anfibi e rettili;
d) la determinazione di specifici requisiti per strutture ed attività, nei casi e nei modi individuati dalla presente legge;
e) le indicazioni tecniche per lo svolgimento di gare di equidi e altri ungulati nel corso delle manifestazioni popolari di cui all'articolo 7, comma 3 e i requisiti tecnici di detenzione degli animali necessari al rilascio delle autorizzazioni dell'attività circense da parte dei Comuni di cui all'articolo 7, comma 4, in base ai criteri stabiliti dalla Commissione CITES del Ministero dell'Ambiente emanati il 10/05/2000.
2. Le indicazioni tecniche sono pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione. Di esse, la Regione, anche avvalendosi delle Aziende Usl, cura altresì la più ampia ed adeguata diffusione nei confronti dei detentori degli animali e degli altri soggetti interessati alla loro applicazione.
2 bis. Con uno o più atti, la Giunta, sentita la Commissione assembleare competente, emana apposite indicazioni tecniche aventi ad oggetto specifici requisiti delle strutture volte al ricovero dei cani e dei gatti e i requisiti di detenzione degli animali di affezione, con disposizioni specifiche per la detenzione dei cani da parte dei privati.
3. La Regione istituisce e tiene aggiornato un archivio informatizzato dei cani morsicatori e dei cani con aggressività non controllata rilevati a seguito di quanto previsto al punto b) del comma 1, al fine di garantire una registrazione degli episodi di aggressività.
Art. 4 bis
Disposizioni su terapie assistite dagli animali
1. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, intende promuovere la conoscenza, lo studio e l'utilizzo di nuovi trattamenti di supporto e integrazione delle cure clinico-terapeutiche, effettuate in affiancamento alle terapie di medicina tradizionale, con impiego di animali.
2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare e in accordo con il Centro di referenza nazionale per gli interventi assistiti dagli animali presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, detta linee guida per definire:
a) l'ambito e le modalità di applicazione delle attività e terapie assistite con gli animali;
b) i protocolli operativi per il controllo sanitario e comportamentale degli animali impiegati;
c) le figure professionali coinvolte nei programmi di attività e terapia assistita con gli animali e la loro formazione.
Art. 4 ter
Accessibilità degli animali di affezione in strutture di cura
1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, emana apposita disciplina per consentire l'accesso di animali al seguito del proprietario o detentore nelle strutture ospedaliere pubbliche e private regionali accreditate dal Servizio sanitario regionale.
Art. 5

(sostituito comma 3 e modificato comma 5 da art. 45 L.R. 12 febbraio 2010, n. 4 , modificati rubrica, commi 1 e 2 da art. 8 L.R. 29 marzo 2013, n. 3 , ancora sostituito comma 3 da art. 5 L.R. 29 marzo 2013, n. 3, infine sostituito da art. 45 L.R. 27 luglio 2018, n. 11)

Attività di commercio, allevamento, addestramento e custodia di animali di affezione
1. Per attività connesse al commercio di animali di affezione si intendono le attività economiche, quali gli allevamenti, la vendita di animali, le pensioni per animali, la toelettatura e l'addestramento. Sono esclusi da tale definizione le strutture veterinarie pubbliche e private.
2. Per "allevamento di cani e gatti" si intende la detenzione di cani e di gatti in numero pari o superiore a tre fattrici o dieci cuccioli l'anno. Se tale attività è svolta fini di lucro rientra nelle attività di cui al comma 1 ed è soggetta a quanto previsto nel comma 3. Se tale attività è svolta a fini amatoriali e non a fini di lucro, chi la esercita deve presentare una dichiarazione presso i Servizi veterinari delle Aziende Usl competenti per territorio. Per le altre specie di animali di affezione, per "attività di allevamento" si intendono esclusivamente quelle esercitate a fini di lucro.
3. Chi esercita le attività economiche di cui al comma 1, fatti salvi i divieti fissati dalle norme CITES (Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate da estinzione del 3 marzo 1973) per il commercio e l'allevamento di animali esotici, deve presentare segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) competente per il territorio in cui ha sede l'attività allegando la scheda tecnica e relativa planimetria dei locali e indicando:
a) la tipologia dell'attività svolta;
b) le specie che possono essere ospitate presso la struttura;
c) la conformità della struttura a quanto prescritto negli atti della Giunta regionale;
d) la descrizione delle attrezzature utilizzate per l'esercizio delle attività;
e) il nome della persona responsabile dell'assistenza degli animali, in possesso di qualificata formazione sul benessere animale; detta formazione è ottenuta mediante la partecipazione a specifici percorsi formativi che abbiano i contenuti individuati in apposito atto della Giunta regionale.
4. Il titolare dell'attività di cui al comma 1, ad esclusione dell'attività di toelettatura, esercitate per cani, gatti e furetti è tenuto ad aggiornare un registro di carico e scarico in cui figuri anche l'annotazione della loro provenienza e destinazione.
5. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i cani di proprietà delle forze armate e dei corpi di pubblica sicurezza.
Art. 6

(modificati commi 1 e 2 da art. 8 L.R. 29 marzo 2013, n. 3)

Doveri del venditore
1. Il venditore di animali di affezione deve rilasciare all'acquirente un documento informativo attestante i bisogni etologici dell'animale venduto ed è tenuto a segnalare anche alla Azienda Usl competente la vendita di cani ed i dati anagrafici dell'acquirente.
2. E' fatto divieto a chiunque di vendere o cedere a qualsiasi titolo animali di affezione a minori di sedici anni senza il consenso espresso del genitore o di altre persone che esercitino la responsabilità parentale.
Art. 7

(modificato comma 2 da art. 8 L.R. 29 marzo 2013, n. 3)

Esposizioni, competizioni, spettacoli
1. La partecipazione a manifestazioni espositive di cani e gatti è vietata per gli esemplari di età inferiore a quattro mesi. Gli esemplari di età superiore possono partecipare a dette manifestazioni a condizione che abbiano idonea copertura vaccinale per le malattie individuate dalle autorità sanitarie territoriali. Il divieto di partecipazione a manifestazioni espositive per cuccioli al di sotto dei quattro mesi di età non si applica a manifestazioni organizzate da associazioni di cui all'articolo 1 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 (Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina), ai fini della promozione delle adozioni di animali già ospitati in strutture di ricovero.
2. Gli animali, sia cuccioli che adulti, non possono essere offerti in premio o vincita di giochi, oppure in omaggio a qualsiasi titolo nell'ambito di attività commerciali, di giochi e di spettacoli. Gli animali di affezione non possono essere utilizzati od esposti a titolo di richiamo od attrazione in ambienti o luoghi pubblici.
3. Lo svolgimento di gare di equidi o altri ungulati nel corso di manifestazioni popolari é autorizzato dal Comune nel rispetto di apposite indicazioni tecniche emanate dalla Regione, che prevedano in particolare il materiale delle piste da corsa ed i requisiti strutturali e di sicurezza del percorso di gara per persone ed animali.
4. L'attività circense è autorizzata dal Comune in cui avviene la manifestazione, nel rispetto dei requisiti stabiliti in apposite indicazioni tecniche della Regione che prevedano adeguate condizioni di tutela degli animali, nonché i requisiti formali della domanda da presentarsi da parte dei soggetti interessati.
Tutela della fauna. Centri di custodia e recupero
abrogato.
Art. 9
Tutela dei volatili ornamentali
1. Chiunque detenga, a qualunque titolo, volatili ornamentali é tenuto a custodirli in gabbie che comunque non impediscano il volo.
2. Al detentore, a qualunque titolo, di volatili é fatto divieto di:
a) amputare le ali o altri arti, salvo che per ragioni chirurgiche o di forza maggiore, nel qual caso l'intervento deve essere eseguito da un medico veterinario;
b) mantenere i volatili legati a trespoli.
Art. 10
Tutela dei pesci ornamentali e degli animali da acquario
1. I pesci ornamentali e gli animali da acquario devono essere mantenuti, da chiunque li detenga a vario titolo, in acqua sufficiente, con ossigeno e temperatura adeguati alle esigenze della specie. I pesci ornamentali e gli animali da acquario, se trasportati, devono essere immersi in acqua.
2. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati al consumo umano o animale.
Art. 11

(prima modificato comma 2 da art. 6 L.R. 29 marzo 2013, n. 3, poi abrogato comma 1 e modificato comma 2 da art. 47 L.R. 27 luglio 2018, n. 11)

Controllo dei colombi liberi urbani
1. abrogato.
2. I Comuni attivano e realizzano piani di controllo della popolazione di colombi liberi urbani predisposti dalla Regione. Le Aziende Usl competenti per territorio assicurano la collaborazione alla definizione dei suddetti programmi.
3. Le Aziende Usl vigilano e dispongono interventi atti ad assicurare la pulizia e disinfezione di aree ed edifici.
Art. 12
Controllo dei muridi e di altri animali infestanti
1. Le Aziende Usl attivano programmi diretti allo studio per la gestione e controllo delle popolazioni di muridi e di altri animali infestanti.
2. I Comuni attivano e realizzano piani di controllo dei muridi e di altri animali infestanti al fine di eliminare fisicamente le nicchie ecologiche di tali popolazioni, contenendo l'impiego di biocidi oltre che assicurando la tutela degli animali non bersaglio, in quanto non oggetto dei suddetti interventi.
3. Le Aziende Usl attivano programmi di informazione rivolti alla cittadinanza per l'attuazione di interventi sinergici volti al contenimento degli animali infestanti.
4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce modalità, tempi e finanziamenti per la promozione di corsi di formazione o di aggiornamento sulle corrette metodologie di controllo degli animali infestanti rivolti al personale delle ditte addette al controllo dei sinantropi.
5. La Regione promuove la messa in atto da parte di privati di adeguamenti ambientali per il controllo della popolazione murina, quali:
a) posizionamento di reti a maglie fitte sulle aperture di canne di aspirazione e ventilazione;
b) buona tenuta del sistema fognario; possibile inserimento in canalizzazioni stagne di cavi elettrici e di telecomunicazione; condutture di scarico uscenti da muri senza comunicazione con il corpo della muratura;
c) costante pulizia delle intercapedini, dei giardini e delle terrazze.
Art. 13

(modificata rubrica da art. 8 L.R. 29 marzo 2013, n. 3)

Programmi di informazione e di educazione a tutela degli animali di affezione
1. La Giunta definisce modalità, tempi e finanziamenti per la promozione di programmi di informazione e di educazione diretti a favorire la diffusione e l'applicazione dei principi di rispetto degli animali e di tutela del loro benessere sia fisico che etologico.
2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, definisce modalità, tempi e finanziamenti per la promozione di corsi di formazione o di aggiornamento sul benessere animale rivolti ai medici veterinari, al personale di vigilanza, alle associazioni di volontariato.
Art. 14

(prima sostituito da art. 7 L.R. 29 marzo 2013, n. 3, poi modificato comma 2 da art. 35 L.R. 22 ottobre 2018, n. 14)

Sanzioni
1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, 6, 7, 8, 9 e 10, così come integrati e specificati nelle indicazioni tecniche della Regione previste all'articolo 4, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 450 euro.
2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 750 euro.
3. Una quota almeno pari al 50 per cento dei proventi delle sanzioni amministrative è destinata alla diffusione, all'applicazione e alla realizzazione dei principi e delle finalità di cui alla presente legge.
4. Con cadenza annuale, la Giunta regionale, anche coinvolgendo i soggetti attuatori di cui all'articolo 4, presenta alla competente Commissione assembleare una dettagliata relazione che fornisce informazioni sul numero di sanzioni irrogate, sulla tipologia delle violazioni accertate, sull'ammontare dei proventi riscossi e sulle attività finanziate o realizzate mediante l'impiego dei proventi stessi.
Art. 15
Disposizioni transitorie
1. Le attività di cui all'articolo 5, già in essere al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni della presente legge entro un anno dalla sua entrata in vigore. I responsabili delle strutture interessate, a tal fine, presentano al Comune domanda di autorizzazione entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge e debbono partecipare ai corsi di formazione previsti al medesimo articolo 5 entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Note del Redattore:

L'art. 35 della L.R. 23 dicembre 2016, n. 25 ha disposto che a decorrere dalla sua entrata in vigore, le funzioni esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana ai sensi della presente legge sono esercitate dalla Regione.

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