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LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6

DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 (2) (3)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 364 del 28 dicembre 2023

Art. 10
Coordinamento e promozione del sistema regionale delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000
1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento nei confronti degli Enti di gestione delle Aree protette mediante l'emanazione di apposite direttive riguardanti in particolare le modalità di gestione e la predisposizione di strumenti di pianificazione, programmazione ed attuazione.
2. Attraverso il Programma regionale di cui all'articolo 12, la Regione individua i propri programmi di settore nei quali saranno previste priorità nel riparto dei relativi finanziamenti a favore dei territori delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000, nonché i relativi soggetti beneficiari sia pubblici che privati. In particolare, il Programma regionale tiene altresì conto delle priorità previste dall'articolo 33, comma 4.
3. Attraverso i Programmi triennali delle Aree protette di cui agli articoli 34, 47 e 52, in raccordo con gli indirizzi e gli obiettivi del Programma regionale di cui all'articolo 12, gli Enti di gestione favoriscono forme e modalità di promozione, agevolazione e incentivazione, con le relative priorità, a favore dei cittadini residenti e delle imprese operanti all'interno delle Aree protette resisi disponibili a coordinare le proprie attività ed iniziative con quelle degli Enti gestori.
4. Gli Enti di gestione delle Aree protette possono concedere a mezzo di specifiche convenzioni o disciplinari l'uso del proprio nome e del proprio logo a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità dell'area protetta.
5. La Giunta regionale promuove ed incentiva le iniziative volte alla conoscenza del patrimonio naturale regionale, con particolare riferimento a quello compreso all'interno del sistema regionale, ai fini dell'accrescimento dell'educazione ambientale, della divulgazione naturalistica e della ricerca scientifica per favorire il rispetto verso la natura e tutte le sue forme.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 2 dell' art. 8 L.R. 21 febbraio 2005 n. 10, l'individuazione delle misure di incentivazione, di sostegno e di promozione per la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, storiche, culturali e paesaggistiche dell territorio previste alla presente lettera, è demandata al primo programma regionale per le Aree protette e i siti di cui all'art. 64 della presente legge.

Ai sensi del comma 6 dell' art. 2 L.R. 29 dicembre 2009 n. 27 , gli enti gestori delle aree protette di cui alla presente legge partecipano al sistema regionale INFEAS .

Ai sensi del comma 2 dell' art. 40 septies L.R. 30 novembre 2009 n. 23 , costituiscono aree preferenziali per la realizzazione dei progetti regionali di tutela, recupero e valorizzazione del paesaggio i territori sui quali insistono immobili o aree di notevole interesse pubblico, ai sensi della Parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ovvero ricompresi all'interno dei paesaggi naturali e seminaturali protetti, individuati ai sensi della presente legge, per le finalità di cui all'art. 40 sexties, comma 2 della legge regionale succitata.

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