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LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6

DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 (2) (3)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 364 del 28 dicembre 2023

Art. 58
Semplificazione ed accelerazione delle procedure
1. La Regione in applicazione dell' articolo 37, comma 2, della legge regionale n. 6 del 2004 emana apposite direttive volte alla semplificazione delle procedure per il rilascio dei pareri di conformità, dei nulla-osta e per la formulazione delle valutazioni d'incidenza ad opera dei soggetti gestori delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000.
2. Qualora i programmi e i progetti relativi agli interventi, agli impianti, alle opere e alle attività sottoposti al parere di conformità ai sensi degli articoli 39 e 48 o al rilascio del nulla-osta di cui agli articoli 40 e 49 siano soggetti a valutazione di impatto ambientale ai sensi della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale) o a valutazione di incidenza ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale n. 7 del 2004, il parere di conformità e il nulla-osta vengono acquisiti nell'ambito dei suddetti procedimenti ed in applicazione delle modalità e dei principi di cui al comma 1.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 2 dell' art. 8 L.R. 21 febbraio 2005 n. 10, l'individuazione delle misure di incentivazione, di sostegno e di promozione per la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, storiche, culturali e paesaggistiche dell territorio previste alla presente lettera, è demandata al primo programma regionale per le Aree protette e i siti di cui all'art. 64 della presente legge.

Ai sensi del comma 6 dell' art. 2 L.R. 29 dicembre 2009 n. 27 , gli enti gestori delle aree protette di cui alla presente legge partecipano al sistema regionale INFEAS .

Ai sensi del comma 2 dell' art. 40 septies L.R. 30 novembre 2009 n. 23 , costituiscono aree preferenziali per la realizzazione dei progetti regionali di tutela, recupero e valorizzazione del paesaggio i territori sui quali insistono immobili o aree di notevole interesse pubblico, ai sensi della Parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ovvero ricompresi all'interno dei paesaggi naturali e seminaturali protetti, individuati ai sensi della presente legge, per le finalità di cui all'art. 40 sexties, comma 2 della legge regionale succitata.

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