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LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6

DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 (2) (3)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 364 del 28 dicembre 2023

Capo IV
Paesaggi naturali e seminaturali protetti
Art. 50

(prima modificato comma 1 e sostituito comma 4 da art. 27 L.R. 23 dicembre 2011 n. 24, abrogato comma 2 da art. 38 L.R. 23 dicembre 2011 n. 24, successivamente sostituiti commi 1 e 2 da art. 25 L.R. 18 luglio 2017, n. 16)

Istituzione
1. All'istituzione dei paesaggi naturali e seminaturali protetti provvedono gli Enti di Gestione per i Parchi e la Biodiversità su proposta dei Comuni territorialmente interessati, in coerenza con la presente legge e con il Programma regionale di cui all'articolo 12, anche sulla base di processi partecipativi delle comunità interessate.
2. La Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente, valuta le proposte di istituzione dei paesaggi naturali e seminaturali protetti non compresi nel Programma regionale vigente verificandone la coerenza con gli altri strumenti di programmazione e pianificazione nonché la sostenibilità finanziaria sulla base di appositi accordi tra gli enti territorialmente interessati, e autorizza gli Enti di Gestione per i Parchi e la Biodiversità alla loro istituzione.
3. Contenuti minimi della proposta d'istituzione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti sono:
a) le finalità;
b) la perimetrazione;
c) gli obiettivi gestionali specifici;
d) le misure di incentivazione, di sostegno e di promozione per la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, storiche, culturali e paesaggistiche del territorio.
4. L'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità, nel procedimento volto alla istituzione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti, sentiti tutti i portatori d'interesse qualificato, convoca una conferenza su richiesta dei Comuni interessati.
Art. 51

(prima modificato comma 1 da art. 34 L.R. 6 marzo 2007 n. 4, poi sostituito comma 1, modificati commi 2 e 7 da art. 27 L.R. 23 dicembre 2011 n. 24 e abrogato comma 6 da art. 38 L.R. 23 dicembre 2011 n. 24, infine sostituito comma 7 da art. 26 L.R. 18 luglio 2017, n. 16)

Gestione e pianificazione
1. La gestione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti è esercitata dall'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità, che la può attribuire, con l'atto istitutivo ovvero con atti successivi, agli Enti locali interessati o a loro forme associative.
2. Per la pianificazione dei territori compresi nei Paesaggi naturali e seminaturali protetti si provvede attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e paesistica, provinciale e comunale, di cui alla legge regionale n. 20 del 2000, tenendo conto degli indirizzi, dei criteri e degli obiettivi fissati dal Programma regionale di cui all'articolo 12 e di quelli dettati dall'Ente di gestione attraverso l'atto istitutivo.
3. L'adeguamento della pianificazione comunale è effettuato entro un anno dall'istituzione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti, utilizzando in particolare i metodi e gli strumenti per la concertazione istituzionale di cui al titolo I, capo III, della legge regionale n. 20 del 2000 con particolare riferimento a quelli previsti dall'articolo 15 della stessa legge.
4. Forme di cooperazione e di concertazione, tramite apposite intese ed accordi territoriali, sono utilizzate al fine di garantire la gestione coordinata dei vincoli idrogeologici e paesaggistici da parte dei soggetti competenti territorialmente interessati.
5. I soggetti gestori dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti, nell'ambito degli strumenti di pianificazione territoriale e paesistica di cui al comma 2, assicurano in particolare:
a) la salvaguardia e la valorizzazione delle attività agro-silvo-pastorali ambientalmente sostenibili e dei valori antropologici, storici, archeologici e architettonici presenti;
b) la conservazione, ricostruzione e valorizzazione del paesaggio rurale tradizionale e del relativo patrimonio naturale, delle singole specie animali o vegetali, delle formazioni geomorfologiche e geologiche, degli habitat delle specie animali e delle associazioni vegetali e forestali presenti;
c) la gestione del quadro conoscitivo ed il monitoraggio sullo stato di conservazione delle risorse paesaggistiche ed ambientali;
d) l'organizzazione e la promozione della fruizione turistica compatibile, ricreativa e culturale del territorio e delle sue risorse in funzione dello sviluppo delle comunità locali.
6. abrogato.
7. Gli Enti di Gestione per i Parchi e la Biodiversità comunicano le informazioni sullo stato di gestione dei paesaggi naturali e seminaturali protetti, sulle azioni di prevenzione, conservazione, rinaturalizzazione, controllo e monitoraggio in atto e in programma.
Art. 52

(sostituiti commi 1 e 3 da art. 27 L.R. 23 dicembre 2011 n. 24)

Programma triennale di tutela e di valorizzazione del Paesaggio naturale e seminaturale protetto
1. Il Programma triennale di tutela e di valorizzazione del Paesaggio naturale e seminaturale protetto è parte del Programma triennale di tutela e valorizzazione della Macroarea. Qualora la gestione del Paesaggio naturale e seminaturale protetto sia stata attribuita ad un soggetto diverso dall'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità, quest'ultimo presenta all'Ente di gestione una proposta di Programma, che contiene la definizione degli interventi e delle azioni da attuare per il perseguimento delle finalità istitutive in raccordo con gli indirizzi del Programma regionale di cui all'articolo 12; l'atto istitutivo di ogni Paesaggio protetto definisce le modalità di consultazione della comunità locale sulla proposta del Programma triennale di tutela e valorizzazione.
2. Il Programma contiene il quadro conoscitivo e le analisi di dettaglio sullo stato di conservazione delle risorse paesaggistiche ed ambientali; fanno parte del Programma il preventivo della spesa per la sua attuazione e l'individuazione delle priorità degli interventi previsti, nonché la previsione delle relative risorse finanziarie.
3. Tramite specifici accordi di programma può convenirsi la formazione e l'approvazione di un unico Programma triennale di tutela e valorizzazione per più Paesaggi naturali e seminaturali protetti.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 2 dell' art. 8 L.R. 21 febbraio 2005 n. 10, l'individuazione delle misure di incentivazione, di sostegno e di promozione per la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, storiche, culturali e paesaggistiche dell territorio previste alla presente lettera, è demandata al primo programma regionale per le Aree protette e i siti di cui all'art. 64 della presente legge.

Ai sensi del comma 6 dell' art. 2 L.R. 29 dicembre 2009 n. 27 , gli enti gestori delle aree protette di cui alla presente legge partecipano al sistema regionale INFEAS .

Ai sensi del comma 2 dell' art. 40 septies L.R. 30 novembre 2009 n. 23 , costituiscono aree preferenziali per la realizzazione dei progetti regionali di tutela, recupero e valorizzazione del paesaggio i territori sui quali insistono immobili o aree di notevole interesse pubblico, ai sensi della Parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ovvero ricompresi all'interno dei paesaggi naturali e seminaturali protetti, individuati ai sensi della presente legge, per le finalità di cui all'art. 40 sexties, comma 2 della legge regionale succitata.

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