TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 64
Primo programma regionale per le Aree protette e i siti della Rete natura 2000
1.
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale elabora le linee guida per la formazione del Programma regionale di cui all'articolo 12; le Province, gli Enti di gestione dei Parchi regionali e dei Parchi interregionali provvedono alla stesura dei rapporti di loro competenza, di cui agli articoli 14, comma 1, e 15, comma 1, entro i successivi sei mesi; il primo Programma regionale per le Aree protette e i siti della Rete natura 2000 è presentato dalla Giunta regionale all'approvazione del Consiglio entro gli ulteriori sei mesi.
Art. 65
Disposizioni transitorie
1.
Le Aree protette già istituite alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono la classificazione tipologica del relativo atto istitutivo. La specificazione dei loro obiettivi gestionali avviene attraverso il primo Programma regionale. Entro sei mesi dall'emanazione delle direttive regionali di cui all'articolo 10, comma 1, gli Enti di gestione provvedono all'aggiornamento dello Statuto.
2.
Le previsioni e le norme di Piani e Regolamenti attualmente vigenti conservano validità fino alla loro scadenza. Le eventuali varianti sono approvate con le procedure e le modalità definite dalla presente legge.
3.
Agli strumenti di attuazione dei Piani territoriali dei Parchi già approvati si applicano le disposizioni previgenti.
4.
I Piani territoriali adottati prima dell'entrata in vigore della
legge regionale n. 20 del 2000 e osservati dalla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge sono approvati e diventano efficaci secondo le disposizioni stabilite dalla legislazione previgente.
5.
Il Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale costituito in base alla normativa previgente rimane in carica fino alla istituzione dello stesso ai sensi dell'articolo 8 della presente legge.
6.
Fino alla costituzione degli Enti di gestione delle Aree protette, la competenza di cui all'articolo 60, comma 6, spetta al Presidente della Provincia territorialmente interessata.
Art. 66
Adeguamento delle Riserve naturali regionali esistenti
1.
All'adeguamento gestionale delle Riserve naturali regionali esistenti, ai principi ed ai contenuti della presente legge, si provvede attraverso il primo Programma e comunque entro e non oltre un anno dall'approvazione della presente legge, attraverso intese tra la Regione, le Province ed i Comuni territorialmente interessati. L'intesa può confermare l'attribuzione dell'esercizio delle funzioni gestionali, di cui all'articolo 44, delle Riserve naturali regionali esistenti agli attuali soggetti gestori.
Art. 67
Riserve naturali dello Stato
1.
In attesa del trasferimento alla gestione regionale delle Riserve naturali dello Stato, la Regione promuove apposite intese interistituzionali con le competenti Autorità statali allo scopo di assicurare il raccordo gestionale delle stesse con il sistema regionale delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000. Il procedimento di formazione e di adeguamento di Piani e Regolamenti delle Aree protette regionali contermini alle Riserve dello Stato dovrà integrarsi e coordinarsi in un armonico assetto complessivo in quanto a verifica dei confini, regime di conservazione e valorizzazione, strumenti e procedure progettuali, di gestione e monitoraggio.
Art. 68
1.
Il comma 7 dell'
articolo 99 della legge regionale n. 3 del 1999 è sostituito dal seguente:
"7.
Le linee e le azioni contenute nel Programma triennale regionale per la tutela dell'ambiente sono raccordate con quelle relative all'informazione ed educazione ambientale e alla difesa del suolo."
Art. 69
Art. 70
Soppressione del Parco regionale dell'Alto Appennino Reggiano "Parco del Gigante"
2.
Il Consiglio del Consorzio provvede, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a definire gli obiettivi, le condizioni e le modalità per lo svolgimento della liquidazione e a disporre la nomina del Liquidatore, attribuendo ad esso tutti i poteri necessari per attuare detta liquidazione e in particolare quelli per:
b)
dare attuazione all'accordo stesso attraverso gli atti conseguenti di competenza del Consorzio;
c)
provvedere al trasferimento dei beni e al trasferimento o alla chiusura di ogni attività del Consorzio e portare a conclusione sotto ogni altro aspetto la sua liquidazione.
3.
Le disposizioni di uso e tutela del territorio previste dal Piano territoriale del Parco trovano applicazione, per la parte non ricompresa nel perimetro del Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano, sino all'approvazione da parte della Provincia e dei Comuni territorialmente interessati di nuovi strumenti urbanistici.
4.
La messa in liquidazione del Consorzio decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge e deve essere portata a termine entro i successivi dodici mesi. L'eventuale proroga di detto termine è disposta con deliberazione della Giunta regionale. La soppressione del Parco regionale dell'Alto Appennino Reggiano ha effetto secondo i termini definiti nell'accordo di cui all'
articolo 2, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 2001 .
5.
Il compenso del liquidatore è a carico del bilancio di liquidazione e non può essere superiore al 90 per cento dell'emolumento mensile del Presidente del Consorzio.
Art. 71
Abrogazioni e disapplicazioni di leggi
2.
Sono abrogati:
Art. 72
Copertura finanziaria
1.
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli o mediante la modifica e l'integrazione di quelli esistenti nel bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'
articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle
L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).