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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6

DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 (2) (3)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 364 del 28 dicembre 2023

Art. 50

(prima modificato comma 1 e sostituito comma 4 da art. 27 L.R. 23 dicembre 2011 n. 24, abrogato comma 2 da art. 38 L.R. 23 dicembre 2011 n. 24, successivamente sostituiti commi 1 e 2 da art. 25 L.R. 18 luglio 2017, n. 16)

Istituzione
1. All'istituzione dei paesaggi naturali e seminaturali protetti provvedono gli Enti di Gestione per i Parchi e la Biodiversità su proposta dei Comuni territorialmente interessati, in coerenza con la presente legge e con il Programma regionale di cui all'articolo 12, anche sulla base di processi partecipativi delle comunità interessate.
2. La Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente, valuta le proposte di istituzione dei paesaggi naturali e seminaturali protetti non compresi nel Programma regionale vigente verificandone la coerenza con gli altri strumenti di programmazione e pianificazione nonché la sostenibilità finanziaria sulla base di appositi accordi tra gli enti territorialmente interessati, e autorizza gli Enti di Gestione per i Parchi e la Biodiversità alla loro istituzione.
3. Contenuti minimi della proposta d'istituzione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti sono:
a) le finalità;
b) la perimetrazione;
c) gli obiettivi gestionali specifici;
d) le misure di incentivazione, di sostegno e di promozione per la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, storiche, culturali e paesaggistiche del territorio.
4. L'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità, nel procedimento volto alla istituzione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti, sentiti tutti i portatori d'interesse qualificato, convoca una conferenza su richiesta dei Comuni interessati.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 2 dell' art. 8 L.R. 21 febbraio 2005 n. 10, l'individuazione delle misure di incentivazione, di sostegno e di promozione per la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, storiche, culturali e paesaggistiche dell territorio previste alla presente lettera, è demandata al primo programma regionale per le Aree protette e i siti di cui all'art. 64 della presente legge.

Ai sensi del comma 6 dell' art. 2 L.R. 29 dicembre 2009 n. 27 , gli enti gestori delle aree protette di cui alla presente legge partecipano al sistema regionale INFEAS .

Ai sensi del comma 2 dell' art. 40 septies L.R. 30 novembre 2009 n. 23 , costituiscono aree preferenziali per la realizzazione dei progetti regionali di tutela, recupero e valorizzazione del paesaggio i territori sui quali insistono immobili o aree di notevole interesse pubblico, ai sensi della Parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ovvero ricompresi all'interno dei paesaggi naturali e seminaturali protetti, individuati ai sensi della presente legge, per le finalità di cui all'art. 40 sexties, comma 2 della legge regionale succitata.

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