LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 28 dicembre 2023, n. 17BOLLETTINO UFFICIALE n. 364 del 28 dicembre 2023
(prima modificate lett. b) e c) comma 1 da art. 27 L.R. 23 dicembre 2011 n. 24, abrogato comma 2 da art. 38 L.R. 23 dicembre 2011 n. 24, aggiunto comma 1 bis da art. 21 L.R. 30 maggio 2016, n. 9, poi modificata lett. b) comma 1 e sostituito comma 1 bis da art. 6 L.R. 27 luglio 2018, n. 11, infine modificato comma 1 is da art. 4 L.R. 28 dicembre 2023, n. 17)
Ai sensi del comma 2 dell' art. 8 L.R. 21 febbraio 2005 n. 10, l'individuazione delle misure di incentivazione, di sostegno e di promozione per la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, storiche, culturali e paesaggistiche dell territorio previste alla presente lettera, è demandata al primo programma regionale per le Aree protette e i siti di cui all'art. 64 della presente legge.
Ai sensi del comma 6 dell' art. 2 L.R. 29 dicembre 2009 n. 27 , gli enti gestori delle aree protette di cui alla presente legge partecipano al sistema regionale INFEAS .
Ai sensi del comma 2 dell' art. 40 septies L.R. 30 novembre 2009 n. 23 , costituiscono aree preferenziali per la realizzazione dei progetti regionali di tutela, recupero e valorizzazione del paesaggio i territori sui quali insistono immobili o aree di notevole interesse pubblico, ai sensi della Parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ovvero ricompresi all'interno dei paesaggi naturali e seminaturali protetti, individuati ai sensi della presente legge, per le finalità di cui all'art. 40 sexties, comma 2 della legge regionale succitata.