LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 7
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA DI PERSONALE
BOLLETTINO UFFICIALE n. 32 del 18 febbraio 2005
INDICE
Art. 1 - Disposizioni in materia di spesa del personale
Art. 2 - Modifica alla legge regionale n. 43 del 2001
Art. 3 - Entrata in vigore
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Disposizioni in materia di spesa del personale
1. Le disposizioni della presente legge si applicano alla Regione Emilia-Romagna, ai relativi enti pubblici strumentali e alle Aziende del Servizio sanitario regionale.
2. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 38, comma 1 della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 28 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006), destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato ed ancora disponibili vengono utilizzate dalla Regione per il medesimo fine a partire dall'anno 2005. Le predette risorse si aggiungono a quelle individuate a seguito dell'intesa che sarà assunta in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 1, comma 98 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005). La Giunta regionale detta in materia gli indirizzi applicativi agli enti pubblici non economici dipendenti. Per le Aziende del Servizio sanitario regionale e per l'Agenzia per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna (ARPA) la medesima disposizione si applica con riferimento a quanto programmato dalla Giunta regionale, nel rispetto della normativa statale, in relazione alla spesa del personale riferita all'anno 2003.
3. Sono soppressi i limiti numerici all'utilizzo di graduatorie di procedure selettive disposti dall'articolo 16, comma 2 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna).
4. Le disposizione dell'articolo 6 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni in materia di dotazioni organiche e di copertura dei posti vacanti per l'anno 2003) si applicano alle programmazioni dei fabbisogni effettuate a partire dal 1° gennaio 2003.
Art. 2
Modifica alla legge regionale n. 43 del 2001
1.
Dopo il comma 5 dell'articolo 64 della legge regionale n. 43 del 2001, è aggiunto il seguente comma:
"5 bis. I dirigenti regionali, rientranti nelle categorie previste dall'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336 (Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati) e in quelle assimilate, possono fruire, a domanda, del beneficio di cui all'articolo 2, comma 2 della medesima legge, purché fossero in servizio, inquadrati nella prima qualifica dirigenziale, alla data di entrata in vigore della legge regionale 4 agosto 1994, n. 31 (Riforma dell'impiego e dell'organizzazione regionale), e siano stati collocati a riposo entro la data del 30 novembre 1995."
Art. 3
Entrata in vigore
1. La presente legge è dichiarata urgente in conformità all'articolo 31, comma 2 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.