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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 7

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA DI PERSONALE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 20 dicembre 2013, n. 27

(1)

INDICE

Art. 1 - Disposizioni in materia di spesa del personale
Art. 2 - Modifica alla legge regionale n. 43 del 2001
Art. 3 - Entrata in vigore
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1

(abrogati commi 1, 2 e 3 da art. 2 L.R. 20 dicembre 2013, n. 27)

Disposizioni in materia di spesa del personale
1. abrogato.
2. abrogato.
3. abrogato.
4. Le disposizione dell'articolo 6 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni in materia di dotazioni organiche e di copertura dei posti vacanti per l'anno 2003) si applicano alle programmazioni dei fabbisogni effettuate a partire dal 1° gennaio 2003.
Modifica alla legge regionale n. 43 del 2001
abrogato
Entrata in vigore
abrogato

Note del Redattore:

Come disposto dal comma 2 dell'art. 2 della L.R. 20 dicembre 2013, n. 27: "Le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative regionali di cui alla suddetta legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della stessa legge, compresi quelli di carattere sanzionatorio e quelli di esecuzione degli impegni di spesa." Come disposto dal comma 3 dell'art. 2 della L.R. 20 dicembre 2013, n. 27: "In conformità con i principi generali dell'ordinamento, salvo diversa espressa disposizione, l'abrogazione di leggi e di disposizioni normative regionali attuata con la suddetta legge non determina la reviviscenza di disposizioni modificate o abrogate dalle stesse. Pertanto restano comunque in vigore le modifiche normative operate dalle disposizioni abrogate."

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