LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 7
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
(abrogati commi 1, 2 e 3 da art. 2 L.R. 20 dicembre 2013, n. 27)
(abrogato da art. 2 L.R. 20 dicembre 2013, n. 27)
(abrogato da art. 2 L.R. 20 dicembre 2013, n. 27)
Come disposto dal comma 2 dell'art. 2 della L.R. 20 dicembre 2013, n. 27: "Le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative regionali di cui alla suddetta legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della stessa legge, compresi quelli di carattere sanzionatorio e quelli di esecuzione degli impegni di spesa." Come disposto dal comma 3 dell'art. 2 della L.R. 20 dicembre 2013, n. 27: "In conformità con i principi generali dell'ordinamento, salvo diversa espressa disposizione, l'abrogazione di leggi e di disposizioni normative regionali attuata con la suddetta legge non determina la reviviscenza di disposizioni modificate o abrogate dalle stesse. Pertanto restano comunque in vigore le modifiche normative operate dalle disposizioni abrogate."