LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 7
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA DI PERSONALE
INDICE
Art. 1 - Disposizioni in materia di spesa del personale
Art. 2 - Modifica alla legge regionale n. 43 del 2001
Art. 3 - Entrata in vigore
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Disposizioni in materia di spesa del personale
1. abrogato.
2. abrogato.
3. abrogato.
4. Le disposizione dell'articolo 6 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni in materia di dotazioni organiche e di copertura dei posti vacanti per l'anno 2003) si applicano alle programmazioni dei fabbisogni effettuate a partire dal 1° gennaio 2003.
Art. 2
Modifica alla legge regionale n. 43 del 2001
abrogato
Art. 3
Entrata in vigore
abrogato