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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 8

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 31 MAGGIO 2002, N. 9 (DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO E DI ZONE DI MARE TERRITORIALE)

Legge di pura modifica all' art. 10 L.R. 31 maggio 2002, n. 9

BOLLETTINO UFFICIALE n. 32 del 18 febbraio 2005

INDICE

Art. 1 - Modifica alla legge regionale n. 9 del 2002
Art. 2 - Entrata in vigore
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.
Il comma 4 bis dell'articolo 10 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale) è sostituito dal seguente:
"4 bis. Qualora entro il 30 giugno 2005 i Comuni non abbiano provveduto all'adeguamento dei Piani dell'arenile così come previsto dal comma 3, l'attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a) diviene efficace nei limiti delle disposizioni di cui al presente articolo, comma 5, lettere a), b), c), d) numero 2) ed e). Tali funzioni continuano comunque ad essere esercitate dalla Regione sino al completamento delle procedure di trasferimento dei registri delle concessioni esistenti, rinnovate e delle domande di concessione in istruttoria, eseguite con le modalità previste dalle deliberazioni della Giunta regionale in materia."
Art. 2
Entrata in vigore
1. La presente legge è dichiarata urgente in conformità all'articolo 31, comma 2 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

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