LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 9
ISTITUZIONE DEL GARANTE REGIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA
BOLLETTINO UFFICIALE n. 33 del 18 febbraio 2005
Art. 6
Rapporti con il difensore civico regionale
1. Il Difensore civico regionale ed il Garante per l'infanzia e l'adolescenza si danno reciproca segnalazione di situazioni di interesse comune, coordinando la propria attività nell'ambito delle rispettive competenze.