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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 9

ISTITUZIONE DEL GARANTE REGIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 33 del 18 febbraio 2005

Art. 12
Sede, personale e strutture
1. Il Garante ha sede presso il Consiglio regionale e si avvale della struttura del Difensore civico regionale.
2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale stabilisce, con proprie deliberazioni, l'ulteriore dotazione organica e le specifiche professionalità necessarie allo svolgimento dell'attività.
3. Il Garante, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, può chiedere pareri e traduzioni, avvalendosi di consulenti o interpreti, nei limiti dello stanziamento previsto per il funzionamento della struttura organizzativa.
4. Per lo svolgimento delle sue funzioni, il Garante opera, anche in collegamento con l'Assessorato regionale competente, con i servizi pubblici che hanno competenza sui minori e si avvale per studi ed indagini sulla situazione minorile dei dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale, raccolti ai sensi dell'articolo 4, comma 3 della legge n. 451 del 1997 Sito esterno.
5. Le spese di funzionamento sono impegnate e liquidate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, in conformità alle proposte del Garante, secondo le norme e le procedure previste per l'amministrazione e la contabilità del Consiglio regionale.

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