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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 9

ISTITUZIONE DEL GARANTE REGIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 33 del 18 febbraio 2005

Art. 14
Imputazione ed adempimenti di spesa
1. Alla spesa derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte con l'iscrizione di appositi articoli nei capitoli del bilancio di previsione del Consiglio regionale.

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