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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato30/07/2019
2. Testo Coordinato27/07/2018
3. Testo Coordinato27/12/2017
4. Testo Coordinato20/12/2013
5. Testo Coordinato12/02/2010
6. Testo Coordinato29/01/2003
7. Testo Coordinato24/12/2002
8. Testo Originale23/08/1988

Data di pubblicazione della legge modificante : 06/02/2007

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 9

ISTITUZIONE DEL GARANTE REGIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

Legge coordinata con le modifiche apportate da:

L.R. 6 febbraio 2007 n. 1

Art. 13
Organizzazione
1. Con regolamento regionale possono essere determinati:
a) l'organizzazione degli uffici del Garante, assicurandone la funzionalità;
b) i requisiti professionali del personale addetto agli uffici del Garante, promuovendone la formazione specifica alla trattazione delle questioni relative alla tutela minorile, all'età evolutiva ed alla famiglia;
c) ulteriori modalità di funzionamento degli uffici del Garante e l'attribuzione di diverse e specifiche risorse.

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