Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
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Data di pubblicazione della legge modificante : 06/02/2007
LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 9
ISTITUZIONE DEL GARANTE REGIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA
Legge coordinata con le modifiche apportate da:
Art. 13
Organizzazione
1. Con regolamento regionale possono essere determinati:
a) l'organizzazione degli uffici del Garante, assicurandone la funzionalità;
b) i requisiti professionali del personale addetto agli uffici del Garante, promuovendone la formazione specifica alla trattazione delle questioni relative alla tutela minorile, all'età evolutiva ed alla famiglia;
c) ulteriori modalità di funzionamento degli uffici del Garante e l'attribuzione di diverse e specifiche risorse.