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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 9

ISTITUZIONE DEL GARANTE REGIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

Legge coordinata con le modifiche apportate da:

L.R. 6 febbraio 2007 n. 1

Art. 6
Rapporti con il difensore civico regionale
1. Il Difensore civico regionale ed il Garante per l'infanzia e l'adolescenza si danno reciproca segnalazione di situazioni di interesse comune, coordinando la propria attività nell'ambito delle rispettive competenze.

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