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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 9

ISTITUZIONE DEL GARANTE REGIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

Legge coordinata con le modifiche apportate da:

L.R. 6 febbraio 2007 n. 1

Art. 8
Elezione
1. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale con voto segreto.
2. E' eletto il candidato che ottiene i voti dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione. Dopo la terza votazione è eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati alla Regione.

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