Espandi Indice

Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato10/12/2019
2. Testo Coordinato06/11/2019
3. Testo Coordinato19/12/2016
4. Testo Coordinato29/07/2016
5. Testo Coordinato15/07/2016
6. Testo Coordinato30/07/2015
7. Testo Coordinato20/12/2013
8. Testo Coordinato21/12/2012
9. Testo Coordinato22/12/2011
10. Testo Coordinato23/12/2010
11. Testo Coordinato24/12/2009
12. Testo Coordinato22/12/2005
13. Testo Coordinato25/03/2004
14. Testo Originale13/03/2003

Data di pubblicazione della legge modificante : 06/02/2007

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 9

ISTITUZIONE DEL GARANTE REGIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

Legge coordinata con le modifiche apportate da:

L.R. 6 febbraio 2007 n. 1

Art. 9
Durata del mandato, rinuncia e decadenza
1. Il Garante resta in carica per la durata della legislatura regionale ed è rieleggibile una sola volta.
2. Entro tre mesi dall'insediamento, il Consiglio regionale è convocato per procedere all'elezione del successore.
3. Salvo i casi di decadenza, le funzioni del Garante sono prorogate fino alla data di entrata in carica del successore.
4. Il Garante ha facoltà di rinunciare all'incarico in qualunque momento, purché ne dia avviso ai Presidenti del Consiglio e della Giunta regionali, con comunicazione scritta, almeno tre mesi prima.
5. Il Consiglio regionale dichiara la decadenza dall'ufficio di Garante, qualora sopravvengano le cause di ineleggibilità o si verifichino le cause di incompatibilità, se l'interessato non le elimini entro venti giorni dall'elezione.
6. Qualora l'incarico venga a cessare prima della scadenza, per qualunque causa, la nuova elezione è posta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio regionale successiva al verificarsi della cessazione del mandato.

Espandi Indice