LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 9
ISTITUZIONE DEL GARANTE REGIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA
Legge coordinata con le modifiche apportate da:
Art. 3
Tutela degli interessi diffusi
1. Al fine di tutelare gli interessi diffusi il Garante può:
a) segnalare alle competenti Amministrazioni pubbliche della regione e degli Enti territoriali fattori di rischio o di danno derivanti a bambini e ragazzi da attività, provvedimenti o condotte omissive svolte dalle Amministrazioni o da privati;
b) raccomandare l'adozione di specifici provvedimenti in caso di condotte omissive delle Amministrazioni competenti;
c) informare il Presidente del Consiglio regionale ed il Presidente della Giunta regionale circa la possibilità di esperire azioni in sede giudiziaria o amministrativa volte alla tutela dei diritti collettivi dell'infanzia;
d) intervenire nei procedimenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove sussistano fattori di rischio o di danno per bambini e ragazzi;
e) prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 241 del 1990 .