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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 9

ISTITUZIONE DEL GARANTE REGIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

Legge coordinata con le modifiche apportate da:

L.R. 6 febbraio 2007 n. 1

L.R. 27 settembre 2011 n. 13

Art. 7

(modificati commi 1 e 3, aggiunta lett. b bis) comma 2 da art. 14 L.R. 27 settembre 2011 n. 13)

Nomina, requisiti ed incompatibilità
1. Il Garante è scelto tra persone in possesso dei requisiti richiesti per l'elezione a consigliere regionale e di comprovata competenza ed esperienza professionale, almeno quinquennale, in campo minorile ed in materie concernenti l'età evolutiva e la famiglia.
2. Non sono eleggibili:
a) i membri del Governo e del Parlamento, presidenti di Regione e Province o sindaci, assessori e consiglieri regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali, di città metropolitana o di Comunità montana;
b) i membri degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali, di partiti politici e associazioni sindacali o di categoria;
b bis) gli amministratori di enti ed imprese o associazioni che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione.
3. L'incarico di Garante è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione da cui possa derivare un conflitto di interessi con l'incarico assunto.
4. Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le norme di cui al Titolo I, Capo II, inerente il procedimento di nomina, della legge regionale 27 maggio 1994, n. 24 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale) e successive modifiche.

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