LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 9
ISTITUZIONE DEL GARANTE REGIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA
Legge coordinata con le modifiche apportate da:
Art. 8
(modificato comma 1 e sostituito comma 2 da art. 15 L.R. 27 settembre 2011 n. 13)
Elezione
1. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale con voto segreto. Ciascun consigliere può avanzare una candidatura motivata e accompagnata dal relativo curriculum.
2. È eletto il candidato che ottiene i voti dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione. Dopo la terza votazione, qualora non si raggiunga detto quorum, l'elezione è rimandata alla seduta del giorno successivo. In questa seduta, dopo due votazioni, ove il candidato non raggiunga i due terzi dei voti assegnati il Garante viene eletto con la maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione.