Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | ![]() | 06/02/2007 | |
2. | ![]() | 18/02/2005 | |
3. | ![]() | 27/11/2001 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 27/09/2011
LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 9
ISTITUZIONE DEL GARANTE REGIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA
Legge coordinata con le modifiche apportate da:
Art. 10
(sostituito da art. 17 L.R. 27 settembre 2011 n. 13)
Indennità
1. Al Garante è corrisposta, per dodici mensilità annuali, un'indennità mensile di funzione pari al 45 per cento dell'indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali, nonché lo stesso trattamento di missione.