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LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6

DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 (2) (3)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 364 del 28 dicembre 2023

INDICE

Espandere area tit1 TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Chiudere area tit2 TITOLO II - PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000
Art. 12 - Programma regionale
Art. 13 - Funzioni regionali
Art. 14 - Funzioni degli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità
Art. 15 - Funzioni degli Enti di gestione dei parchi
Art. 16 - Funzioni dei Comuni e delle Comunità montane
Espandere area tit3 TITOLO III - COMPONENTI DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000
Espandere area tit4 TITOLO IV - DISPOSIZIONI COMUNI ALLE AREE PROTETTE ED AI SITI DELLA RETE NATURA 2000
Espandere area tit5 TITOLO V - SANZIONI IN MATERIA DI FLORA E POLIZIA FORESTALE
Espandere area tit6 TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, nell'ambito delle proprie competenze e in attuazione delle politiche regionali che perseguono l'obiettivo dello sviluppo sostenibile attraverso la cura del territorio e la tutela delle risorse naturali, tenendo altresì conto degli obiettivi per l'ambiente e la diversità biologica fissati dalla Convenzione relativa alla biodiversità, firmata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, ratificata ai sensi della legge 14 febbraio 1994, n. 124 Sito esterno, dei programmi comunitari di azione in materia ambientale, delle direttive comunitarie 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatiche e loro recepimento nazionale, nonché del rispetto della legge 6 dicembre 1991, n. 394 Sito esterno (Legge quadro sulle Aree protette), detta principi e norme per la formazione e la gestione del sistema regionale delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000 con le seguenti finalità:
a) conservare, tutelare, ripristinare e sviluppare il funzionamento degli ecosistemi, degli habitat e dei paesaggi naturali e seminaturali per la tutela della diversità biologica genetica, specifica ed ecosistemica in considerazione dei suoi valori ecologici, scientifici, educativi, culturali, ricreativi, estetici, economico e sociali;
b) promuovere la conoscenza e la fruizione conservativa dei beni naturali, ambientali e paesaggistici per arricchire le opportunità di crescita civile e culturale della collettività;
c) conservare e valorizzare i luoghi, le identità storico-culturali delle popolazioni locali ed i prodotti tipici delle Aree protette, favorendo la partecipazione attiva delle popolazioni interessate alla pianificazione, alla programmazione ed alla gestione del loro territorio;
d) integrare il sistema delle Aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000 nelle strategie unitarie di pianificazione della qualità ambientale, territoriale e paesaggistica che promuovono lo sviluppo sostenibile dell'Emilia-Romagna;
e) contribuire alla formazione ed alla gestione coordinata del sistema nazionale delle Aree naturali protette, della rete ecologica regionale e di quella nazionale, nonché alla promozione di azioni e progetti sostenibili di scala regionale, interregionale, nazionale per le Aree protette appartenenti ai sistemi territoriali dell'Appennino e del bacino fluviale del fiume Po.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge si intendono:
a) per "sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000", di seguito denominato "sistema regionale", i territori che richiedono una pianificazione ed una gestione ambientale specifica e coordinata con il restante territorio per potere garantire il mantenimento in buono stato di conservazione degli ecosistemi naturali e seminaturali ivi presenti e la ricostituzione e riqualificazione di ecosistemi degradati;
b) per "Aree naturali protette", di seguito denominate "Aree protette", i territori sottoposti alla disciplina speciale dettata dalla legge n. 394 del 1991 Sito esterno e dalla presente legge;
c) per "siti della Rete natura 2000", i territori sottoposti alla disciplina dettata dalla direttiva n. 92/43/CEE, dalla direttiva n. 79/409/CEE e dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 Sito esterno (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e dal titolo I della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali);
d) per "biodiversità", la varietà della vita in tutte le sue forme, livelli e combinazioni, inclusa la diversità degli ecosistemi, delle specie e la variabilità genetica;
e) per "Aree di collegamento ecologico", le zone e gli elementi fisico-naturali, esterni alle Aree protette ed ai siti della Rete natura 2000, che per la loro struttura lineare e continua, o il loro ruolo di collegamento ecologico, sono funzionali alla distribuzione geografica ed allo scambio genetico di specie vegetali ed animali;
f) per "Rete ecologica regionale", l'insieme delle unità ecosistemiche di alto valore naturalistico, tutelate attraverso il sistema regionale ed interconnesse tra di loro dalle aree di collegamento ecologico, con il primario obiettivo del mantenimento delle dinamiche di distribuzione degli organismi biologici e della vitalità delle popolazioni e delle comunità vegetali ed animali.
Art. 3
Funzione del sistema regionale delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000
1. Il sistema regionale si compone di territori variamente caratterizzati sotto il profilo naturale, paesaggistico ed ambientale; la sua funzione è volta a promuovere in forma unitaria la conservazione e la valorizzazione sostenibile del patrimonio naturale regionale ed a connettere tra loro le Aree protette ed i siti della Rete natura 2000 affinché perseguano le rispettive finalità in forme tra loro coordinate e complementari.
2. Il sistema regionale costituisce il principale riferimento territoriale per:
a) integrare funzionalmente le politiche ambientali e del paesaggio di livello regionale con quelle riferite alla pianificazione e alla gestione delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000;
b) sviluppare l'azione di indirizzo e di coordinamento regionale riguardante le Aree protette regionali ed i siti della Rete natura 2000, garantendo nel contempo il raccordo con le Aree protette interregionali e nazionali localizzate in Emilia-Romagna.
3. Nell'ambito del sistema regionale, la Regione svolge le proprie funzioni di salvaguardia e di valorizzazione del patrimonio naturale regionale anche ai fini della realizzazione della rete ecologica regionale quale parte integrante delle reti ecologiche nazionale ed europea.
4. abrogato.
Art. 4
Classificazione delle Aree protette
1. Le Aree protette disciplinate dalla presente legge appartengono alle seguenti tipologie:
a) Parchi regionali, costituiti da sistemi territoriali che, per valori naturali, scientifici, storico-culturali e paesaggistici di particolare interesse nelle loro caratteristiche complessive, sono organizzati in modo unitario avendo riguardo alle esigenze di conservazione, riqualificazione e valorizzazione degli ambienti naturali e seminaturali e delle loro risorse, nonché allo sviluppo delle attività umane ed economiche compatibili;
b) Parchi interregionali, costituti da insiemi territoriali caratterizzati da valori naturali, scientifici, storico-culturali e paesaggistici di particolare interesse e complessità che per la loro localizzazione geografica possono svolgere un ruolo di connessione con Aree protette appartenenti a regioni contermini;
c) Riserve naturali, costitute da territori di limitata estensione, istituite per la loro rilevanza regionale e gestite ai fini della conservazione dei loro caratteri e contenuti morfologici, biologici, ecologici, scientifici e culturali;
d) Paesaggi naturali e seminaturali protetti, costituti da aree con presenza di valori paesaggistici diffusi, d'estensione anche rilevante e caratterizzate dall'equilibrata interazione di elementi naturali e attività umane tradizionali in cui la presenza di habitat in buono stato di conservazione e di specie risulti comunque predominante o di preminente interesse ai fini della tutela della natura e della biodiversità;
e) Aree di riequilibrio ecologico, costitute da aree naturali od in corso di rinaturalizzazione, di limitata estensione, inserite in ambiti territoriali caratterizzati da intense attività antropiche che, per la funzione di ambienti di vita e rifugio per specie vegetali ed animali, sono organizzate in modo da garantirne la conservazione, il restauro, la ricostituzione.
2. Ogni Area protetta è riconosciuta attraverso una specifica denominazione attribuitale all'atto della sua istituzione.
3. Le Aree protette istituite precedentemente all'approvazione della presente legge conservano la classificazione tipologica definita attraverso il relativo atto istitutivo.
Art. 5
Finalità istitutive e obiettivi gestionali delle Aree protette
1. Le Aree protette concorrono al perseguimento delle finalità generali della presente legge assumendo, insieme alla particolare classificazione tipologica, anche specifiche e distinte finalità istitutive in relazione ai caratteri propri di ogni area e del relativo contesto territoriale con particolare riferimento alle seguenti:
a) conservazione delle specie animali e vegetali autoctone e degli habitat naturali e seminaturali con particolare riferimento a quelli rari o minacciati, mantenimento della diversità biologica, preservazione delle caratteristiche paesaggistiche presenti, valorizzazione delle specificità culturali, storiche ed antropologiche tradizionali;
b) ricerca scientifica in campo naturalistico multi e interdisciplinare, sperimentazione, educazione ambientale, formazione;
c) promozione sociale, economica e culturale delle popolazioni residenti;
d) recupero, ripristino e riqualificazione degli ambienti naturali e degli assetti paesaggistici, storici e culturali degradati;
e) utilizzazione sostenibile delle risorse naturali anche attraverso il mantenimento e la valorizzazione di produzioni agricole e della pesca tipiche e di qualità;
f) valorizzazione dell'area a fini ricreativi e turistici compatibili.
2. L'atto istitutivo delle Aree protette definisce anche gli obiettivi gestionali, tenendo conto delle finalità istitutive dell'area.
Art. 6
Classificazione dei siti della Rete natura 2000
1. La Rete natura 2000 è costituita dalle Zone di protezione speciale (ZPS) individuate ai sensi della direttiva n. 79/409/CEE e dai siti di importanza comunitaria, individuati ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE.
2. Gli obiettivi, le modalità e le competenze gestionali dei siti della Rete natura 2000 sono quelli previsti dal titolo I della legge regionale n. 7 del 2004.
Art. 7
Aree di collegamento ecologico
1. La Regione riconosce l'importanza delle Aree di collegamento ecologico per la tutela e la conservazione di flora e fauna. La Giunta regionale emana a questo scopo apposite direttive per l'individuazione, la salvaguardia e la ricostituzione di tali aree.
2. Le Province provvedono all'individuazione delle Aree di collegamento ecologico nell'ambito delle previsioni della pianificazione paesistica secondo gli indirizzi ed i criteri stabiliti dalle direttive regionali. Le Aree di collegamento ecologico che riguardano il territorio di più Province contermini sono individuate d'intesa tra le Province territorialmente interessate.
3. Le modalità di salvaguardia delle Aree di collegamento ecologico sono disciplinate dagli strumenti generali di pianificazione territoriale ed urbanistica delle Province e dei Comuni, nonché dai piani faunistici provinciali. Le Aree di collegamento ecologico che riguardano il territorio di più Province contermini sono disciplinate in base a forme tra loro coordinate.
Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale
1. abrogato.
Art. 9

(sostituito comma 2 da art. 27 L.R. 23 dicembre 2011 n. 24)

Monitoraggio
1. All'attivazione del monitoraggio del sistema regionale si provvede tramite l'emanazione di criteri, indirizzi e linee guida dettati dalla Regione attraverso il Programma regionale di cui all'articolo 12.
2. Gli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità sono tenuti a fornire alla Regione tutte le informazioni relative alle attività gestionali di competenza.
3. I dati relativi allo stato di attuazione e gestione del sistema regionale attraverso gli esiti del monitoraggio stesso sono contenuti nel Programma regionale di cui all'articolo 12.
Art. 10
Coordinamento e promozione del sistema regionale delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000
1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento nei confronti degli Enti di gestione delle Aree protette mediante l'emanazione di apposite direttive riguardanti in particolare le modalità di gestione e la predisposizione di strumenti di pianificazione, programmazione ed attuazione.
2. Attraverso il Programma regionale di cui all'articolo 12, la Regione individua i propri programmi di settore nei quali saranno previste priorità nel riparto dei relativi finanziamenti a favore dei territori delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000, nonché i relativi soggetti beneficiari sia pubblici che privati. In particolare, il Programma regionale tiene altresì conto delle priorità previste dall'articolo 33, comma 4.
3. Attraverso i Programmi triennali delle Aree protette di cui agli articoli 34, 47 e 52, in raccordo con gli indirizzi e gli obiettivi del Programma regionale di cui all'articolo 12, gli Enti di gestione favoriscono forme e modalità di promozione, agevolazione e incentivazione, con le relative priorità, a favore dei cittadini residenti e delle imprese operanti all'interno delle Aree protette resisi disponibili a coordinare le proprie attività ed iniziative con quelle degli Enti gestori.
4. Gli Enti di gestione delle Aree protette possono concedere a mezzo di specifiche convenzioni o disciplinari l'uso del proprio nome e del proprio logo a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità dell'area protetta.
5. La Giunta regionale promuove ed incentiva le iniziative volte alla conoscenza del patrimonio naturale regionale, con particolare riferimento a quello compreso all'interno del sistema regionale, ai fini dell'accrescimento dell'educazione ambientale, della divulgazione naturalistica e della ricerca scientifica per favorire il rispetto verso la natura e tutte le sue forme.
Art. 11

(modificato comma 4 da art. 9 L.R. 21 febbraio 2005 n. 10)

Tutela della biodiversità
1. La tutela della biodiversità rappresenta l'obiettivo primario nelle politiche di gestione del sistema regionale.
2. A tal fine la Regione, le Province e gli Enti di gestione adottano misure e azioni di tutela della fauna selvatica e della flora spontanea, con particolare riguardo alle entità rare e minacciate.
3. I soggetti di cui al comma 2, promuovono attività di ricerca scientifica, di studio e di monitoraggio nei confronti delle specie, degli habitat e degli ecosistemi locali.
4. Nella Aree protette e nei siti della Rete natura 2000 è vietata l'introduzione di specie alloctone.
TITOLO II
PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000
Art. 12

(modificata lett. f) comma 2 e sostituita lett. b) comma 4 da da art. 27 L.R. 23 dicembre 2011 n. 24)

Programma regionale
1. Il Consiglio regionale provvede di norma ogni tre anni, nell'ambito degli indirizzi dettati dal Programma triennale regionale per la tutela dell'ambiente di cui all' articolo 99 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), all'approvazione del Programma per il sistema regionale delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000 di seguito denominato "Programma regionale".
2. Il Programma regionale contiene in particolare:
a) le priorità per l'attuazione, la gestione e la promozione del sistema regionale, il quadro finanziario generale, le risorse da utilizzare, i criteri di riparto, nonché la quota di cofinanziamento posta a carico degli Enti di gestione;
b) il rapporto relativo allo stato di conservazione del patrimonio naturale ricompreso nel sistema regionale delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000;
c) l'individuazione, sentiti gli Enti locali interessati, delle aree da designare quali siti della Rete natura 2000 da proporre al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e le eventuali proposte di revisione dei siti esistenti;
d) l'individuazione delle aree che possono essere destinate a Parco regionale ed a Parco interregionale da istituire con successivo atto legislativo;
e) l'individuazione delle aree che possono essere destinate all'istituzione delle Riserve naturali regionali;
f) l'individuazione delle aree che possono essere destinate a Paesaggio naturale e seminaturale protetto e ad Aree di riequilibrio ecologico da proporre all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità per la loro successiva istituzione;
g) l'individuazione delle aree che possono essere destinate ad Aree di collegamento ecologico di livello regionale da proporre alle Province per la loro esatta localizzazione;
h) le eventuali modifiche territoriali alle Aree protette esistenti da attuare secondo le stesse modalità previste per la loro istituzione, individuazione e designazione.
3. Al Programma regionale è allegato l'elenco delle Aree protette regionali con le relative integrazioni da proporre al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per il loro inserimento nell'elenco ufficiale nazionale, approvato ai sensi del combinato disposto dell' articolo 3, comma 4, lettera c), della legge n. 394 del 1991 Sito esterno e dell' articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 Sito esterno (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali).
4. Gli indirizzi del Programma triennale regionale per la tutela dell'ambiente di cui alla legge regionale n. 3 del 1999 definiscono:
a) gli obiettivi, le priorità e le azioni da attuare per la conservazione e la valorizzazione del sistema naturale regionale;
b) i criteri e gli indirizzi ai quali si debbono attenere gli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità per le funzioni ad essi attribuite relativamente alle Aree protette ed ai Siti della Rete natura 2000, nell'attuazione del Programma regionale e nello svolgimento delle attività di gestione, di programmazione e di pianificazione di rispettiva competenza;
c) i criteri e gli indirizzi per il raccordo gestionale tra le Aree protette regionali, quella dei siti della Rete natura 2000 e quella delle Aree protette statali, con particolare riferimento alla pianificazione territoriale ed alla programmazione economica e sociale dei Parchi nazionali ai sensi degli articoli 12 e 14 della legge n. 394 del 1991 Sito esterno, ed ai programmi nazionali ed alle politiche di sistema di cui all'articolo 1-bis della medesima legge.
Art. 13

(modificati comma 1 e 2 da art. 27 L.R. 23 dicembre 2011 n. 24, abrogato comma 4 da art. 38 L.R. 23 dicembre 2011 n. 24)

Funzioni regionali
1. La Giunta regionale stabilisce apposite linee guida metodologiche per la predisposizione, da parte degli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità, di proposte finalizzate alla formazione del Programma regionale. Alla predisposizione del Programma regionale possono altresì concorrere, con la presentazione di specifiche proposte, le associazioni ambientaliste aventi una rilevante rappresentatività a livello regionale, le Università operanti nella Regione, le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative in ambito regionale e le organizzazioni del turismo, del commercio e dell'artigianato.
2. Sulla base delle proposte pervenute, tenuto conto degli indirizzi dettati dal Programma triennale regionale per la tutela dell'ambiente di cui alla legge regionale n. 3 del 1999, la Giunta regionale predispone la proposta del Programma regionale. La proposta, su cui la Giunta regionale acquisisce il parere dell' Osservatorio regionale per la biodiversità, viene trasmessa al Consiglio regionale per l'approvazione.
3. La Giunta regionale provvede all'attuazione del Programma regionale tramite:
a) il riparto annuale e poliennale delle disponibilità finanziarie distinto tra contributi per la gestione e per gli investimenti;
b) la programmazione di iniziative regionali rivolte alla conservazione ed alla promozione del sistema regionale e delle sue componenti.
4. abrogato.
5. Il provvedimento di riparto delle disponibilità finanziarie per le spese di investimento può prevedere anche l'utilizzo, in cofinanziamento, a favore prioritariamente delle Aree protette regionali e dei siti della Rete natura 2000, di risorse comunitarie, statali e regionali di settore. All'utilizzo di tali risorse possono partecipare anche le Aree protette statali nell'ambito di specifici progetti di interesse regionale.
Art. 14
Funzioni degli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità
1. Gli Enti di gestione partecipano alla formazione del Programma regionale attraverso la trasmissione alla Giunta regionale, entro i termini fissati dalle linee guida metodologiche di cui all'articolo 13, comma 1, e comunque almeno sei mesi prima del termine di validità del precedente Programma regionale, di un rapporto contenente:
a) la relazione sullo stato di conservazione del patrimonio naturale compreso nelle Aree protette e nei Siti della Rete natura 2000 e sugli effetti prodotti dagli interventi attuati;
b) gli obiettivi generali e le azioni prioritarie necessarie per la conservazione e la valorizzazione delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000 di loro competenza, riferiti al termine temporale di validità del Programma regionale;
c) le proposte per l'istituzione di nuove Aree protette o eventuali ampliamenti o modifiche territoriali, a condizione che non comportino una diminuzione della superficie complessiva delle Aree protette esistenti, per l'individuazione di nuovi Siti della Rete natura 2000 e per la localizzazione di massima delle Aree di collegamento ecologico di livello regionale;
d) il preventivo dei fabbisogni finanziari, distinto tra spese di gestione e spese di investimento, per le Riserve naturali, le Aree di riequilibrio ecologico, i Paesaggi naturali e seminaturali protetti ed i Siti della Rete natura 2000 di loro competenza gestionale, riferito al termine temporale di validità del Programma regionale.
Art. 15
Funzioni degli Enti di gestione dei parchi
1. abrogato.
Art. 16
Funzioni dei Comuni e delle Comunità montane
1. abrogato.
TITOLO III
COMPONENTI DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000
Capo I
Parchi regionali
Sezione I
Istituzione e gestione
Art. 17
Istituzione
1. All'istituzione dei Parchi regionali si provvede con apposita legge regionale.
2. É demandata alla legge regionale la definizione:
a) delle finalità istitutive;
b) della perimetrazione provvisoria, in scala 1:25.000 o superiore, dei confini esterni e della zonazione interna valida fino all'approvazione del Piano territoriale del Parco;
c) delle norme di salvaguardia provvisorie valide fino all'approvazione del Piano territoriale del Parco;
d) degli obiettivi gestionali di cui all'articolo 5;
e) delle misure di incentivazione, di sostegno e di promozione per la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, storiche, culturali e paesaggistiche del territorio.
3. La Giunta regionale, al fine della predisposizione del progetto di legge di istituzione del Parco, tenendo anche conto delle indicazioni contenute nel Programma regionale di cui all'articolo 12, sentiti i portatori d'interesse qualificato, convoca un'apposita conferenza a cui sono chiamati a partecipare le Province, i Comuni, le Comunità montane e le altre forme associative di cui alla legge regionale n. 11 del 2001 territorialmente interessate.
4. Per l'istituzione dei Parchi il cui territorio sia fortemente caratterizzato dalla presenza di aree di proprietà privata prevalentemente interessate da attività agricole, la Giunta regionale convoca altresì una conferenza con le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative in ambito regionale per l'individuazione degli obiettivi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), ai fini della loro specificazione nell'accordo agro-ambientale di cui all'articolo 33.
Art. 18
Ente di gestione
1. abrogato.
Sezione II
Consorzio di gestione
Art. 19
Organi del Consorzio
1. abrogato.
Art. 20
Attività consultiva
1. abrogato.
Art. 21
Comitato tecnico-scientifico
1. abrogato.
Art. 22
Personale del Consorzio
1. abrogato.
Art. 23
Direttore
1. abrogato.
Sezione III
Pianificazione e strumenti di gestione
Art. 24
Piano territoriale del Parco
1. Il Piano territoriale del Parco costituisce lo strumento generale che regola l'assetto del territorio, dell'ambiente e degli habitat compresi nel suo perimetro ed il suo raccordo con il contesto. Il Piano, in coerenza con la legge istitutiva del Parco, indica gli obiettivi specifici e di settore e le relative priorità, precisa, mediante azzonamenti e norme, le destinazioni d'uso da osservare in relazione alle funzioni assegnate alle sue diverse parti.
2. Il Piano, nel rispetto delle previsioni del Piano territoriale paesistico regionale (PTPR), attua le previsioni dettate dal Programma regionale e costituisce stralcio del Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) di cui all' articolo 26 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio).
Art. 25
Contenuti generali del Piano territoriale del Parco e norme di carattere generale
1. Il Piano territoriale del Parco articola il territorio in zone territoriali omogenee in relazione agli usi funzionali e produttivi, sulla base della seguente classificazione:
a) zona "A": di protezione integrale, nella quale l'ambiente naturale è protetto nella sua integrità. E' consentito l'accesso per scopi scientifici e didattici previa autorizzazione dell'Ente di gestione del Parco;
b) zona "B": di protezione generale, nella quale suolo, sottosuolo, acque, vegetazione e fauna sono rigorosamente protetti. E' vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare costruzioni esistenti ed eseguire opere di trasformazione del territorio che non siano specificamente rivolte alla tutela dell'ambiente e del paesaggio. Sono consentite, compatibilmente con le esigenze di salvaguardia ambientale previste dal Piano territoriale, le attività agricole, forestali, zootecniche, agrituristiche ed escursionistiche nonché le infrastrutture necessarie al loro svolgimento;
c) zona "C": di protezione ambientale, nella quale sono permesse le attività agricole, forestali, zootecniche ed altre attività compatibili nel rispetto delle finalità di salvaguardia ambientale previste dal Piano territoriale. Ferma restando la necessità di dare priorità al recupero del patrimonio edilizio esistente, sono consentite le nuove costruzioni funzionali all'esercizio delle attività agrituristiche e agro-forestali compatibili con la valorizzazione dei fini istitutivi del Parco;
d) zona "D": corrispondente al territorio urbano e urbanizzabile all'interno del territorio del Parco, in conformità al Capo A-III dell'allegato alla legge regionale n. 20 del 2000. Per tale zona il Piano definisce i limiti e le condizioni alle trasformazioni urbane in coerenza con le finalità generali e particolari del Parco. Il Piano strutturale comunale (PSC) e gli strumenti di pianificazione urbanistica specificano e articolano le previsioni del Piano armonizzandole con le finalità di sviluppo delle realtà urbane interessate;
e) "area contigua": l'area non ricompresa nel Parco con funzione di transizione e connessione rispetto al territorio del Parco stesso. In tale zona il Piano territoriale del Parco prevede le condizioni di sostenibilità ambientale che devono essere osservate dal PSC nella definizione delle scelte insediative, degli usi e delle attività compatibili con le finalità istitutive del Parco.
2. Il Piano territoriale del Parco inoltre:
a) determina il perimetro definitivo del Parco delle zone A, B, C, D e dell'area contigua, sulla base di quello indicato dalla legge istitutiva;
b) determina gli interventi conservativi, di restauro e di riqualificazione, da operarsi nel territorio del Parco e detta disposizioni per la salvaguardia dei beni ambientali, naturali, paesistici e culturali;
c) individua il sistema dei servizi e delle infrastrutture ad uso pubblico e le nuove infrastrutture, nel rispetto delle previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale di scala regionale e provinciale;
d) individua le eventuali aree particolarmente complesse per le quali prevedere l'elaborazione di un progetto particolareggiato d'intervento ai sensi dell'articolo 27 da attuarsi da parte dell'Ente di gestione del Parco, specificandone gli obiettivi;
e) determina i modi di utilizzazione sociale del Parco per scopi scientifici, culturali e ricreativi, ivi compresa la speciale regolamentazione a fini di tutela dell'esercizio della pesca nelle acque interne;
f) individua e regolamenta le attività produttive e di servizio che, in armonia con i fini del Parco, possono assicurare un equilibrato sviluppo socio-economico del territorio interessato, in particolare per quanto attiene le attività agricole;
g) stabilisce indirizzi, direttive e prescrizioni per le zone A, B, C, D e per le aree contigue;
h) individua le caratteristiche e le tipologie degli immobili e dei beni da acquisire in proprietà pubblica per le finalità gestionali dell'area protetta.
3. Il Piano territoriale del Parco riconosce le particolari utilizzazioni e destinazioni d'uso derivanti dall'esercizio di usi civici in base alla legislazione vigente in materia , nel rispetto dei fini fondamentali del Parco.
4. In tutte le zone del Parco e nell'area contigua è vietato l'insediamento di qualsiasi attività di smaltimento e recupero dei rifiuti.
5. Nelle zone A, B, C e D è vietata l'apertura di miniere e l'esercizio di attività estrattive anche se previste dalla pianificazione di settore. Nelle aree contigue dei Parchi si applica il medesimo divieto fatta salva la possibilità del piano territoriale del Parco di prevedere attività estrattive, da attuarsi tramite piani delle attività estrattive comunali, esclusivamente se la gestione e la sistemazione finale delle aree interessate è compatibile con le finalità del Parco ed in particolare contribuisce al ripristino ambientale delle aree degradate. La destinazione finale delle aree estrattive persegue le finalità dell'uso pubblico dei suoli, previo idoneo restauro naturalistico delle stesse, ed è definita dal Piano tenuto conto della pianificazione di settore vigente.
Art. 26
Elementi costitutivi del Piano territoriale del Parco
1. Il Piano territoriale del Parco è costituito da:
a) un quadro conoscitivo costituito da una serie di analisi volte a individuare e descrivere le caratteristiche, la consistenza e la dinamica pregressa e prevedibile degli aspetti relativi alla struttura fisica del suolo, alle acque, alla flora, alla fauna, alle preesistenze storiche, alle attività e di quant'altro ritenuto necessario per la più completa conoscenza dell'area;
b) una relazione illustrativa degli obiettivi da conseguirsi, dei criteri adottati per la redazione del Piano e da adottarsi per la sua attuazione, delle caratteristiche dei territori compresi nell'ambito del Parco, del contenuto delle scelte compiute;
c) una o più rappresentazioni grafiche, atte a definire sul territorio le scelte di cui all'articolo 25;
d) le norme di attuazione concernenti la specificazione dei vincoli e delle limitazioni, nonché la regolamentazione delle attività consentite e di quelle incompatibili di cui all'articolo 25;
e) una valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale degli effetti derivanti dall'attuazione delle scelte e delle attività del Piano i cui esiti sono illustrati in un apposito documento denominato VALSAT comprensivo, in presenza di siti della Rete natura 2000, della prevista relazione d'incidenza.
Art. 27

(modificato comma 6 da art. 27 L.R. 23 dicembre 2011 n. 24)

Progetto di intervento particolareggiato
1. Per le aree di particolare complessità ambientale, di cui all'articolo 25, comma 2, lettera d), ricomprese nelle zone A, B e C, l'Ente di gestione del Parco può predisporre ed adottare progetti di intervento particolareggiato al fine di attuare le previsioni del Piano territoriale del Parco.
2. Il Consorzio dispone il deposito del progetto di intervento particolareggiato adottato per sessanta giorni consecutivi presso la sede dell'Ente stesso e presso i Comuni territorialmente interessati. Del deposito viene data notizia mediante avvisi affissi presso la sede del Consorzio e nell'Albo pretorio dei Comuni del Parco, nonché mediante ulteriori idonee forme di pubblicità.
3. Entro il termine del deposito chiunque ha facoltà di prendere visione del progetto e può presentare al Consorzio osservazioni e proposte scritte.
4. Il Consorzio nei sessanta giorni successivi deduce alle osservazioni, proposte ed opposizioni presentate. Trascorso tale termine il progetto di intervento particolareggiato è trasmesso alla Provincia competente unitamente alle osservazioni, proposte ed opposizioni ed alle deduzioni.
5. La Provincia entro novanta giorni approva il progetto di intervento particolareggiato, anche apportando d'ufficio le modifiche necessarie a renderlo coerente alle norme vigenti.
6. Nel caso in cui il Piano territoriale del Parco sia adottato d'intesa tra diverse Province interessate, i relativi progetti di intervento particolareggiato sono approvati d'intesa tra le stesse Province interessate acquisito anche il parere dell'Ente di gestione con la minor porzione di territorio interessata nel caso di progetti che afferiscano a più Macroaree.
7. Il progetto di intervento particolareggiato approvato è depositato presso la sede del Consorzio e dei Comuni interessati. La Provincia provvede alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso di avvenuta approvazione.
8. L'approvazione del progetto comporta dichiarazione di pubblica utilità degli interventi ivi previsti.
Art. 28
Elaborazione, adozione ed approvazione del Piano territoriale del Parco
1. Il Piano del Parco è approvato dalla Provincia secondo la procedura di approvazione del PTCP di cui all' articolo 27 della legge regionale n. 20 del 2000, per quanto non previsto dal presente articolo.
2. L'Ente di gestione del Parco elabora il documento preliminare del Piano territoriale del Parco, il quadro conoscitivo, nonché la valutazione preventiva di sostenibilità ambientale e territoriale secondo i contenuti definiti dalla legge regionale n. 20 del 2000. Qualora, ai sensi dell'articolo 33, sia stato stipulato l'accordo agro-ambientale, questo è allegato quale parte integrante al documento preliminare.
3. Per l'esame del documento preliminare il Presidente della Provincia, accertata la conformità degli elaborati predisposti dall'Ente di gestione agli strumenti di pianificazione territoriale di scala regionale e provinciale, convoca una Conferenza di pianificazione ai sensi dell' articolo 14 della legge regionale n. 20 del 2000.
4. Alla Conferenza di pianificazione sono chiamati a partecipare la Regione, i Comuni e le Comunità montane facenti parte dell'Ente di gestione, i Comuni e le Province contermini l'Ente di gestione del Parco. La Conferenza realizza altresì la concertazione con le associazioni economiche e sociali e con quelle ambientaliste aventi una rilevante rappresentatività a livello regionale.
5. Ad esito della Conferenza la Regione e la Provincia possono stipulare un accordo di pianificazione. La stipula dell'accordo comporta la riduzione della metà dei termini di cui ai commi 10 e 12 e la semplificazione procedurale di cui al comma 13.
6. Nella predisposizione del Piano territoriale l'Ente di gestione tiene conto dei contenuti conoscitivi e delle valutazioni espresse nella Conferenza di pianificazione e si conforma alle determinazioni eventuali dell'accordo di pianificazione.
7. La Provincia provvede all'adozione del Piano motivando le eventuali modifiche apportate.
8. Il Piano adottato è trasmesso alla Regione e agli enti facenti parte dell'Ente di gestione, nonché ai Comuni ed alle Province contermini; il Piano adottato è depositato presso le sedi della Provincia del Parco e dei Comuni interessati per sessanta giorni dalla pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino ufficiale della Regione ed in almeno un quotidiano locale.
9. Entro il termine del deposito del Piano possono fare osservazioni i seguenti soggetti:
a) gli Enti ed Organismi pubblici;
b) le associazioni economiche e sociali e quelle costituite per la tutela degli interessi diffusi;
c) singoli cittadini nei cui confronti le previsioni di Piano possono produrre effetti diretti. Tali osservazioni devono essere inviate con le medesime modalità anche all'Ente di gestione del Parco che è chiamato ad esprimere il proprio parere in merito entro trenta giorni dal termine del deposito ed a trasmetterlo alla Provincia ed alla Regione.
10. La Giunta regionale entro centoventi giorni dal ricevimento del Piano può sollevare riserve in merito alla sua conformità alla legge istitutiva ed al Programma regionale, nonché alla pianificazione regionale ed all'accordo di pianificazione ove stipulato.
11. La Provincia controdeduce e predispone il Piano da approvare, decidendo sulle osservazioni, sul relativo parere in merito espresso dall'Ente di gestione del Parco, ed adeguandosi alle riserve regionali o, se non le recepisce nel Piano, motivando puntualmente sulle stesse.
12. L'intesa regionale viene espressa sul Piano controdedotto entro novanta giorni dalla richiesta della Provincia; in tale sede la Giunta regionale verifica che le riserve presentate siano state accolte e che non siano state recepite osservazioni in contrasto con la legge istitutiva e con il Programma regionale, con l'accordo di pianificazione ove stipulato, e che siano stati adeguatamente valutati i pareri espressi dall'Ente di gestione. L'intesa può essere subordinata all'introduzione nel Piano delle eventuali modifiche. Trascorso inutilmente il termine di novanta giorni, l'intesa si intende espressa.
13. Qualora sia intervenuto l'accordo di pianificazione, siano state accolte integralmente le eventuali riserve regionali e non siano state introdotte modifiche sostanziali al Piano in accoglimento delle osservazioni presentate, il Consiglio provinciale dichiara la conformità agli strumenti della pianificazione di livello sovraordinato ed approva il Piano, prescindendo dall'intesa con la Regione in merito alla conformità del Piano territoriale del Parco agli strumenti della pianificazione regionale.
14. La Provincia approva il Piano territoriale del Parco in conformità all'intesa regionale; copia integrale del Piano approvato è depositata per la consultazione presso la Provincia ed è trasmessa alla Regione, ai Comuni, alle Comunità montane ed agli altri enti locali facenti parte del Consorzio di gestione del Parco, ai Comuni ed alle Province contermini; l'avviso dell'avvenuta approvazione è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione a cura della Regione; dell'approvazione è data notizia con avviso su almeno un quotidiano a diffusione locale a cura delle Province.
15. Qualora un Parco riguardi l'ambito territoriale di più Province il relativo Piano territoriale è adottato d'intesa tra le Province interessate. L'intesa è promossa dalla Provincia che è maggiormente interessata dalla superficie del Parco.
16. Il Piano del Parco entra in vigore dalla data di pubblicazione dell'avviso dell'approvazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
Art. 29
Norme particolari per la pianificazione del Parco del Delta del Po
1. Per il Parco del Delta del Po il Piano territoriale del Parco è sostituito dai Piani di stazione che, allo scopo di garantire l'unitarietà della pianificazione del Parco stesso, sono adottati ed approvati secondo le procedure di cui all'articolo 28 previa acquisizione dell'intesa dell'Ente di gestione del Parco.
2. Le prescrizioni ed i vincoli del Piano della stazione "Centro storico di Comacchio" trovano applicazione anche per le aree urbanizzate.
Art. 30
Misure di salvaguardia
1. Dalla data di adozione del Piano territoriale del Parco e fino alla sua approvazione gli Enti interessati applicano, in materia di tutela ed uso del territorio, le misure di salvaguardia previste dell' articolo 12 della legge regionale n. 20 del 2000.
Art. 31
Efficacia del Piano territoriale del Parco
1. Le previsioni normative del Piano territoriale del Parco, a carattere generale e particolare, secondo l'articolazione delle varie zone, individuate anche con adeguata rappresentazione cartografica, si distinguono in indirizzi, direttive e prescrizioni ai sensi dell' articolo 11 della legge regionale n. 20 del 2000. Il Piano può contenere direttive per l'adeguamento obbligatorio dei Piani comunali e di quelli provinciali di settore, prevedendo per questi ultimi termini per l'adeguamento, nonché le eventuali norme di salvaguardia.
2. I Comuni territorialmente interessati al Parco conformano i propri strumenti pianificatori, generali e di settore, alle previsioni normative e ai vincoli del Piano del Parco e attraverso i medesimi danno attuazione agli indirizzi e alle direttive entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del Piano.
3. L'Ente di gestione del Parco verifica l'attuazione degli indirizzi, delle direttive e delle prescrizioni attraverso i pareri di conformità ed i nulla-osta, di cui ai successivi articoli 39 e 40.
4. Il Piano del Parco è modificato ed aggiornato con la stessa procedura prevista per la sua approvazione.
5. Le opere previste dal Piano territoriale del Parco sono di pubblica utilità. Il Piano che preveda la localizzazione puntuale di interventi pubblici o di interesse pubblico comporta l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.
Art. 32

(abrogati commi 2 e 5 da art. 38 L.R. 23 dicembre 2011 n. 24)

Regolamento
1. Il Regolamento generale del Parco disciplina le attività consentite nel Parco e nel pre-Parco e le loro modalità attuative in conformità alle previsioni, prescrizioni e direttive contenute nel Piano del Parco. Si possono prevedere regolamenti specifici di settore per singole materie o per particolari ambiti territoriali del Parco, predisposti e approvati secondo le modalità previste per il Regolamento generale.
2. abrogato.
3. Il Regolamento generale è elaborato contestualmente al Piano e approvato, di norma, successivamente all'approvazione del medesimo e comunque entro e non oltre sei mesi dalla sua approvazione.
4. Il Regolamento acquista efficacia in seguito alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
5. abrogato.
6. Attraverso il Regolamento possono essere previste e disciplinate particolari forme di agevolazioni ed incentivi per le attività, le iniziative e gli interventi svolti o promossi da parte dei residenti e dei proprietari dei terreni compresi entro i confini del Parco e dell'area contigua.
Art. 33

(modificato comma 5 da art. 27 L.R. 23 dicembre 2011 n. 24)

Norme speciali per il sostegno alle attività agricole eco-compatibili
1. Le attività agricole presenti nei Parchi regionali, condotte secondo i principi della sostenibilità ambientale, rientrano tra le attività economiche locali da qualificare e valorizzare.
2. I rapporti tra l'Ente di gestione del Parco e le organizzazioni professionali agricole più rappresentative a livello regionale in merito alle decisioni di governo delle problematiche delle imprese agricole presenti all'interno dell'area protetta, si ispirano al metodo della concertazione.
3. L'Ente di gestione del Parco e le organizzazioni professionali agricole e le associazioni ambientaliste più rappresentative a livello regionale concordano, tra l'altro, le forme di collaborazione più opportune in ordine a:
a) la tutela, la gestione ed il ripristino della biodiversità;
b) la tutela degli assetti e delle infrastrutture territoriali che costituiscono gli elementi riconoscibili dell'organizzazione storica del territorio rurale;
c) le misure di mitigazione degli interventi di trasformazione del suolo e di nuova costruzione attraverso la realizzazione di opere di restauro ambientale e paesaggistico.
4. Le aziende agricole che ricadono all'interno del Parco e dell'area contigua beneficiano delle priorità di finanziamento previste per le attività, le opere e gli interventi aventi finalità agro-ambientali e di qualità indicate dai piani e dai programmi in campo agricolo e in quello dello sviluppo rurale e che siano altresì coerenti con la specifica regolamentazione comunitaria, nazionale e regionale, nonché conformi alle previsioni degli strumenti di pianificazione e programmazione del Parco stesso.
5. Il Piano del Parco, il Regolamento e il Programma triennale di gestione e valorizzazione della Macroarea, allo scopo di consentire il proseguimento, la qualificazione e la valorizzazione delle attività agricole condotte secondo criteri di sostenibilità, devono avere particolare riguardo:
a) alla possibilità di effettuare gli interventi edilizi di cui all'allegato della legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 (Disciplina generale dell'edilizia) sui fabbricati e le relative pertinenze nel rispetto delle specifiche normative e delle zonizzazioni degli strumenti di pianificazione territoriale di scala regionale e provinciale;
b) alla possibilità di svolgere le attività di allevamento conformi ai principi di cui al comma 1 e delle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di politica agraria comunitaria.
6. Nei Parchi il cui territorio sia fortemente caratterizzato dalla presenza di aree di proprietà privata prevalentemente interessate da attività agricole o nei casi di proposte di allargamento dei Parchi finalizzate ad includere aree agricole private, l'Ente di gestione del Parco, la Provincia, la maggioranza delle organizzazioni professionali agricole maggiormente più rappresentative in ambito regionale, sentite le associazioni ambientaliste facenti parte della Consulta del Parco medesimo e tenendo conto delle apposite linee guida di cui al comma 9 del presente articolo, approvano un accordo agro-ambientale con le seguenti finalità:
a) formulare indicazioni programmatiche relative alle politiche di preservazione attiva dell'agricoltura nell'area protetta, nonché agli aspetti della pianificazione territoriale nel territorio rurale di cui al Capo A-IV della legge regionale n. 20 del 2000 con particolare riguardo a:
1) le aree interessate allo sviluppo agricolo e rurale e le relative caratteristiche strutturali, economiche e sociali; gli obiettivi principali dell'agricoltura del territorio e le condizioni che ne favoriscono l'evoluzione; il ruolo dell'agricoltura multifunzionale nel perseguimento delle finalità di tutela dell'ambiente, del paesaggio, delle risorse naturali e dei suoli;
2) l'individuazione degli ambiti, le condizioni di ammissibilità alla realizzazione di nuove costruzioni, il riuso del patrimonio edilizio esistente nelle aziende agricole funzionali all'esercizio di attività di produzione e servizio conformi alle finalità dell'area protetta ed al principio della sostenibilità ambientale;
b) promuovere le produzioni del territorio;
c) incentivare pratiche colturali eco-compatibili e tecniche agro-forestali che favoriscono la tutela della biodiversità;
d) ripristinare e mantenere gli assetti e le infrastrutture territoriali che costituiscono elementi riconoscibili dell'organizzazione storica del territorio rurale tra cui le piantate, i filari alberati, le siepi, gli stagni, i maceri e le sistemazioni agrarie tradizionali;
e) mantenere gli insediamenti abitativi esistenti nel territorio rurale;
f) promuovere le pratiche culturali tradizionali ed eco-compatibili, nonché le produzioni tipiche e di qualità ad esse correlate, ripristinare e mantenere gli habitat naturali a scopi ecologici;
g) promuovere il turismo rurale e naturalistico.
7. L'accordo agro-ambientale, che può essere promosso da uno dei soggetti di cui al comma 6, deve essere coerente con il PTCP, con il Programma regionale di sviluppo rurale, con gli obiettivi gestionali definiti attraverso l'atto istitutivo del Parco e con le finalità indicate al comma 4.
8. L'accordo agro-ambientale costituisce altresì parte integrante del documento preliminare del Piano territoriale del Parco o di sue varianti, quando queste riguardino territori in prevalenza interessati da attività agricole ed i suoi contenuti sono recepiti nel Piano stesso, salvo che durante le fasi di elaborazione, adozione ed approvazione di cui all'articolo 28 non si evidenzino elementi o condizioni ostative al suo sostanziale accoglimento. In tal caso i soggetti che hanno concluso l'accordo possono procedere alla sua modifica o revoca.
9. Allo scopo di garantire che gli accordi agro-ambientali, di cui al presente articolo, risultino coerenti con la programmazione regionale in campo agricolo ed ambientale la Giunta regionale approva apposite linee guida per la loro predisposizione attraverso la consultazione delle organizzazioni professionali agricole e delle associazioni ambientaliste più rappresentative a livello regionale.
10. I Comuni territorialmente interessati dalle Aree protette di cui alla presente legge possono prevedere posteggi di nuova istituzione, in numero superiore a quanto stabilito dall' articolo 6 della legge regionale n. 12 del 1999, riservati esclusivamente agli agricoltori le cui aziende siano ubicate all'interno del perimetro dell'area protetta dove ha sede il mercato e che vendano esclusivamente i propri prodotti.
Art. 34
Programma triennale di gestione e valorizzazione del Parco
1. abrogato.
Art. 35
Tutela della fauna selvatica
1. La gestione faunistica dei Parchi è finalizzata alla conservazione della diversità genetica delle popolazioni di fauna selvatica presenti, nonché alla tutela degli habitat indispensabili alla loro sopravvivenza e riproduzione. A questo fine i Parchi promuovono ricerche scientifiche, censimenti, monitoraggi e piani di tutela.
2. Nel territorio dei Parchi è vietata la cattura, l'uccisione, il danneggiamento ed il disturbo della fauna selvatica ad eccezione degli interventi di cui all'articolo 37.
3. Nel Parco è vietata l'attività venatoria. L'attività ittica è consentita secondo le modalità e i criteri stabiliti dal Regolamento del Parco.
Art. 36

(modificato comma 3 da art. 27 L.R. 23 dicembre 2011 n. 24)

Gestione della fauna selvatica
1. Allo scopo di assicurare la necessaria unitarietà della politica faunistica nel territorio regionale la pianificazione e la gestione faunistica dei Parchi, comprese le aree contigue, deve essere coerente con i contenuti della carta regionale delle vocazioni faunistiche e in raccordo con la pianificazione faunistico-venatoria provinciale. La gestione faunistica deve promuovere la funzionalità ecologica in un rapporto di compatibilità con le attività agricole e zootecniche esistenti ed individuate nell'accordo agro-ambientale qualora stipulato.
2. Ai fini della predisposizione del Piano faunistico-venatorio, la Provincia acquisisce le proposte del Parco per il territorio di competenza; il mancato o parziale recepimento di tali indicazioni deve essere motivato nel relativo atto di approvazione del Piano faunistico-venatorio stesso.
3. La pianificazione e la gestione faunistica dei Parchi devono basarsi sulla conoscenza delle risorse e della consistenza quantitativa e qualitativa delle popolazioni conseguibile mediante periodiche verifiche da attuare attraverso metodologie di rilevamento e di censimento definite da apposite direttive regionali, sentito il parere preventivo dell' Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) per quel che riguarda la fauna omeoterma e utilizzando anche le esperienze di Enti o Istituti di ricerca o universitari del settore.
4. Alle attività di monitoraggio e di censimento provvede direttamente l'Ente di gestione avvalendosi prioritariamente del proprio personale o di altro personale in possesso di idonea abilitazione ed appositamente autorizzato dallo stesso Ente.
Art. 37

(modificato comma 2 da art. 27 L.R. 23 dicembre 2011 n. 24)

Controllo della fauna selvatica
1. Nel territorio dei Parchi, e nelle aree contigue, sono possibili interventi di controllo delle popolazioni faunistiche qualora siano resi necessari per assicurarne la funzionalità ecologica.
2. Gli interventi di controllo devono essere effettuati prioritariamente attraverso l'utilizzo di metodi ecologici ed in subordine attraverso appositi piani di contenimento predisposti ed attuati dagli stessi Enti di gestione avvalendosi di proprio personale o di soggetti in possesso di idonea abilitazione e appositamente autorizzati. In caso di fauna omeoterma è necessario acquisire il parere favorevole dell' Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).
3. Allo scopo di preservare l'integrità e la funzionalità degli ecosistemi, l'Ente di gestione provvede al monitoraggio, ed ove opportuno, al controllo od all'eradicazione delle specie alloctone.
Art. 38
Gestione faunistico-venatoria nelle aree contigue ai Parchi regionali
1. Nelle aree contigue dei Parchi regionali l'esercizio venatorio è ammesso nella forma della caccia programmata e l'accesso dei cacciatori è consentito in base al criterio della programmazione delle presenze, riservandolo prioritariamente ai cacciatori residenti anagraficamente nei Comuni del Parco e dell'area contigua.
2. Uno specifico Regolamento di settore, adottato ed approvato secondo le procedure dell'articolo 32 e di durata almeno biennale, stabilisce le misure di disciplina dell'attività faunistico-venatoria nell'area contigua.
3. Le misure di disciplina dell'attività venatoria di cui al comma 2 e la densità venatoria ammissibile nell'area contigua devono garantire una pressione venatoria inferiore a quella dei relativi territori cacciabili contermini.
4. Alla gestione a fini venatori delle aree contigue provvede lo stesso Ente di gestione in forma diretta, previa intesa con la Provincia, ovvero altro soggetto a cui viene assegnata previa sottoscrizione di convenzione l'esercizio di detta gestione.
5. L'Ente di gestione del Parco può prevedere entrate derivanti dai servizi resi per consentire lo svolgimento dell'attività venatoria.
Sezione IV
Strumenti di controllo
Art. 39
Parere di conformità
1. I Piani ed i Regolamenti degli Enti pubblici territorialmente interessati dal Parco, nonché le loro varianti, unitamente ai programmi relativi ad interventi, impianti ed opere da realizzare all'interno del territorio del Parco e nelle aree ad esso contigue, al di fuori delle zone D, sono sottoposti, previamente alla loro approvazione da parte degli Enti competenti, al parere di conformità dell'Ente di gestione rispetto alle norme di salvaguardia della legge istitutiva, in quanto vigenti, al Piano territoriale del Parco e al relativo Regolamento. Trascorsi sessanta giorni dalla richiesta, il parere medesimo si intende rilasciato. Nell'ambito di tale procedura sono anche stabiliti gli interventi per i quali è previsto il rilascio del nulla-osta di cui all'articolo 40.
2. Nel caso di Piani per cui è prevista la partecipazione dell'Ente di gestione del Parco alla Conferenza di pianificazione, il parere viene reso in tale sede.
Art. 40
Nulla-osta
1. L'Ente di gestione del Parco, secondo quanto previsto dall' articolo 13, comma 1, della legge n. 394 del 1991 Sito esterno, rilascia il nulla-osta dopo aver verificato la conformità tra le norme di salvaguardia della legge istitutiva, in quanto vigenti, le disposizioni del Piano e del Regolamento e i progetti per interventi, impianti, opere, attività che comportino trasformazioni ammissibili all'assetto ambientale e paesaggistico entro il perimetro del Parco e dell'area contigua. Trascorsi sessanta giorni dalla richiesta, il nulla-osta si intende rilasciato. L'Ente di gestione, entro sessanta giorni dalla richiesta può rinviare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni i termini di espressione del nulla-osta.
2. Il nulla-osta non è dovuto nella zona "D".
3. abrogato.
4. La Giunta regionale definisce le modalità specifiche e gli aspetti procedurali del rilascio del nulla-osta con apposita direttiva.
Art. 40 bis
Albo degli amici del Parco/Riserva naturale
1. Presso ogni area protetta è costituito l'albo "Albo degli amici del Parco/Riserva naturale" al quale possono iscriversi i singoli cittadini e le associazioni che intendono, in forma volontaria, prestare attività od assumere iniziative di collaborazione, di pubblicizzazione e di sensibilizzazione riguardo alla conoscenza, valorizzazione e conservazione degli ambienti naturali dell'area protetta.
2. Gli enti di gestione redigono annualmente un programma delle attività che possono essere espletate dagli iscritti all'albo, autonomamente e affiancando il personale dell'area protetta.
Capo II
Parchi naturali interregionali
Art. 41
Istituzione e gestione
1. All'istituzione dei Parchi interregionali si provvede con legge regionale che ratifica le intese con le Regioni interessate.
2. Se la proposta istitutiva è di iniziativa della Giunta regionale, per la sua definizione si applicano le procedure definite dall'articolo 17, comma 3.
3. La legge regionale di cui al comma 1, al fine di garantire il coordinamento e la gestione unitaria del Parco interregionale, può prevedere appositi Enti di diritto pubblico e ne disciplina le funzioni, gli organi, gli aspetti patrimoniali e contabili e l'organizzazione del personale.
Capo III
Riserve naturali regionali
Art. 42
Istituzione
1. Le Riserve naturali regionali sono istituite dalla Regione con deliberazione del Consiglio regionale, anche sulla base degli specifici obiettivi gestionali e della localizzazione territoriale indicati dal Programma regionale di cui all'articolo 12.
2. La delibera del Consiglio regionale definisce:
a) la perimetrazione in scala 1:25.000 o superiore dei confini esterni e della zonazione interna;
b) le finalità, le norme di attuazione e di tutela;
c) gli obiettivi gestionali specifici di cui all'articolo 5;
d) le misure di incentivazione, di sostegno e di promozione per la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, storiche, culturali e paesaggistiche del territorio.
3. Per predisporre la delibera di cui al comma 1, la Giunta regionale, tenendo anche conto delle indicazioni contenute nel Programma regionale di cui all'articolo 12 e sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative in ambito regionale operanti sul territorio, nonché le associazioni ambientaliste aventi una rilevante rappresentatività a livello regionale, convoca un' apposita conferenza a cui sono chiamati a partecipare le Province, i Comuni, le Comunità montane e le altre forme associative di cui alla legge regionale n. 11 del 2001 territorialmente interessate.
4. La proposta della Giunta regionale istitutiva della Riserva è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ed è depositata per sessanta giorni consecutivi presso la segreteria della Provincia e dei Comuni interessati.
5. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione, chiunque può presentare osservazioni alla Regione.
6. Il Consiglio regionale, decorsi i termini di cui al comma 5, approva la delibera di istituzione della Riserva pronunciandosi sulle osservazioni pervenute.
7. La delibera del Consiglio è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.
8. I contenuti della delibera di cui al comma 2 possono assumere valore di prescrizione ai sensi dell' articolo 11, comma 2, della legge regionale n. 20 del 2000.
Art. 43
Misure di salvaguardia
1. Le misure di salvaguardia previste nella proposta istitutiva della Riserva naturale trovano applicazione, ai sensi dell' articolo 12 della legge regionale n. 20 del 2000, dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della proposta istitutiva della Riserva naturale e fino alla pubblicazione della delibera consigliare di istituzione.
2. Dalla data di pubblicazione della proposta istitutiva di cui al comma 1 è vietata altresì l'attività venatoria nel territorio compreso nei confini della Riserva naturale.
Art. 44

(sostituito comma 1 e modificato comma 3 da art. 27 L.R. 23 dicembre 2011 n. 24)

Gestione
1. La delibera istitutiva della Riserva determina anche l'attribuzione della stessa all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità territorialmente interessato.
2. Il soggetto gestore della Riserva, per il conseguimento delle finalità contenute nell'atto istitutivo e tenendo conto degli obiettivi gestionali in esso previsti, svolge i seguenti compiti:
a) provvede alla realizzazione delle opere e degli interventi finalizzati alla conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale;
b) effettua studi e ricerche in campo naturalistico e storico-culturale;
c) promuove e realizza iniziative di educazione ambientale;
d) provvede alla vigilanza amministrativa;
e) provvede alla sorveglianza del territorio;
f) provvede al rilascio del nulla-osta ai sensi dell'articolo 49;
g) svolge tutte le altre funzioni previste dall'atto istitutivo.
3. Per l'esercizio delle funzioni di cui alle lettere a), b), c) e g) del comma 2, l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità può avvalersi dei Comuni, delle Comunità montane e delle atre forme associative di cui alla legge regionale n. 11 del 2001.
4. Per l'esercizio delle funzioni di cui alle lettere b) e c) del comma 2, la Provincia può avvalersi, mediante apposita convenzione, di Istituzioni scientifiche, di Università, di associazioni ambientaliste aventi una rilevante rappresentatività a livello regionale, di enti culturali e di altri enti giuridicamente riconosciuti.
Art. 45
Classificazione tipologica e norme di carattere generale
1. La delibera consiliare classifica la Riserva naturale regionale secondo una delle seguenti tipologie:
a) Riserve naturali generali, per la conservazione di un insieme di valori naturali e storico-culturali che richiedono di essere regolamentati e promossi nella loro complessità e nelle loro interrelazioni funzionali;
b) Riserve naturali speciali, per la conservazione di ambienti e specie di interesse forestale, botanico, zoologico, geologico e morfologico che richiedono di essere regolamentati e promossi secondo i loro elementi più caratteristici e particolari.
2. Nel territorio delle Riserve naturali regionali possono essere previste, attraverso l'atto istitutivo ed il Regolamento di cui all'articolo 46, aree di conservazione integrale nelle quali è vietato l'accesso al pubblico.
3. Nelle Riserve naturali regionali è vietata l'apertura e l'esercizio delle miniere e delle attività estrattive, nonché l'insediamento di qualsiasi attività di smaltimento e recupero dei rifiuti.
4. Nel territorio delle Riserve naturali regionali è vietato l'esercizio venatorio; sono possibili, previo parere favorevole dell'INFS, interventi di controllo delle specie faunistiche qualora gli stessi si rendano necessari per ristabilire gli equilibri naturali che sono stati alterati; gli interventi di controllo sono realizzati sulla base di specifici piani predisposti ed attuati dagli Enti di gestione avvalendosi di proprio personale o di soggetti in possesso di idonea abilitazione e appositamente autorizzati.
5. Nel territorio delle Riserve naturali regionali, ad esclusione delle aree di conservazione integrale, sono consentite la realizzazione di nuove opere, il recupero, la ristrutturazione, l'ampliamento di costruzioni esistenti e l'esecuzione di opere ed interventi di trasformazione del territorio, previo nulla-osta rilasciato ai sensi dell'articolo 49, solo se strettamente funzionali all'attività gestionale della Riserva o al mantenimento delle attività agricole esistenti in quanto compatibili con le finalità istitutive della Riserva stessa.
Art. 46

(abrogati commi 5 e 6 da art. 38 L.R. 23 dicembre 2011 n. 24)

Regolamento della Riserva
1. Il Regolamento della Riserva è lo strumento di carattere gestionale e regolamentare per attuare le finalità e gli obiettivi gestionali contenuti nell'atto di istituzione della Riserva.
2. Il Regolamento, attraverso una adeguata analisi territoriale e ambientale, disciplina le attività consentite e le relative modalità attuative, nonché l'accesso del pubblico, fissa i criteri ed i parametri degli indennizzi, indica le aree ed i beni da acquisire in proprietà pubblica, le opere e gli interventi necessari alla conservazione ed al ripristino ambientale del territorio.
3. Il Regolamento disciplina le forme di consultazione e di partecipazione alla gestione della Riserva da parte delle associazioni ambientaliste aventi una rilevante rappresentatività a livello regionale, delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative in ambito regionale e delle organizzazioni della pesca, del turismo, del commercio e dell'artigianato.
4. Attraverso il Regolamento possono essere previste e disciplinate particolari forme di agevolazioni ed incentivi per attività, iniziative e interventi riguardanti la conservazione, la manutenzione e la valorizzazione dell'ambiente e delle sue risorse da parte dei proprietari e degli operatori compresi all'interno del perimetro della Riserva.
5. abrogato.
6. abrogato.
7. Il Regolamento acquista efficacia in seguito alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
Art. 47
Programma triennale di tutela e di valorizzazione della Riserva
1. abrogato.
Art. 48

(modificato comma 2 da art. 27 L.R. 23 dicembre 2011 n. 24)

Parere di conformità
1. I Piani ed i Regolamenti degli Enti pubblici territorialmente interessati dalla Riserva, nonché le loro varianti, unitamente ai programmi relativi ad interventi, impianti ed opere da realizzare all'interno del territorio della Riserva, sono sottoposti, previamente alla loro approvazione, al parere di conformità dell'Ente di gestione rispetto alle norme del provvedimento istitutivo, del Regolamento e del Programma triennale di tutela e valorizzazione. Trascorsi sessanta giorni dalla richiesta, il parere medesimo si intende rilasciato. Nell'ambito di tale procedura sono anche stabiliti gli interventi per i quali è previsto il rilascio del nulla-osta di cui all'articolo 49.
2. Nel caso di piani per cui è prevista la partecipazione dell'Ente di gestione ... alla Conferenza di pianificazione, il parere viene reso in tale sede.
Art. 49
Nulla-osta
1. L'Ente di gestione della riserva, secondo quanto previsto dall' articolo 13, comma 1, della legge n. 394 del 1991 Sito esterno, rilascia il nulla-osta dopo aver verificato la conformità tra le norme del provvedimento istitutivo, del Regolamento e del Programma triennale di tutela e valorizzazione e i progetti per interventi, impianti, opere, attività che comportino trasformazioni ammissibili all'assetto ambientale e paesaggistico entro il perimetro della Riserva. Trascorsi sessanta giorni dalla richiesta, il nulla-osta si intende rilasciato. L'Ente di gestione, entro sessanta giorni dalla richiesta può rinviare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni i termini di espressione del nulla-osta.
2. abrogato.
3. La Giunta regionale definisce le modalità specifiche e gli aspetti procedurali del rilascio del nulla-osta con apposita direttiva.
Capo IV
Paesaggi naturali e seminaturali protetti
Art. 50

(prima modificato comma 1 e sostituito comma 4 da art. 27 L.R. 23 dicembre 2011 n. 24, abrogato comma 2 da art. 38 L.R. 23 dicembre 2011 n. 24, successivamente sostituiti commi 1 e 2 da art. 25 L.R. 18 luglio 2017, n. 16)

Istituzione
1. All'istituzione dei paesaggi naturali e seminaturali protetti provvedono gli Enti di Gestione per i Parchi e la Biodiversità su proposta dei Comuni territorialmente interessati, in coerenza con la presente legge e con il Programma regionale di cui all'articolo 12, anche sulla base di processi partecipativi delle comunità interessate.
2. La Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente, valuta le proposte di istituzione dei paesaggi naturali e seminaturali protetti non compresi nel Programma regionale vigente verificandone la coerenza con gli altri strumenti di programmazione e pianificazione nonché la sostenibilità finanziaria sulla base di appositi accordi tra gli enti territorialmente interessati, e autorizza gli Enti di Gestione per i Parchi e la Biodiversità alla loro istituzione.
3. Contenuti minimi della proposta d'istituzione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti sono:
a) le finalità;
b) la perimetrazione;
c) gli obiettivi gestionali specifici;
d) le misure di incentivazione, di sostegno e di promozione per la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, storiche, culturali e paesaggistiche del territorio.
4. L'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità, nel procedimento volto alla istituzione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti, sentiti tutti i portatori d'interesse qualificato, convoca una conferenza su richiesta dei Comuni interessati.
Art. 51

(prima modificato comma 1 da art. 34 L.R. 6 marzo 2007 n. 4, poi sostituito comma 1, modificati commi 2 e 7 da art. 27 L.R. 23 dicembre 2011 n. 24 e abrogato comma 6 da art. 38 L.R. 23 dicembre 2011 n. 24, infine sostituito comma 7 da art. 26 L.R. 18 luglio 2017, n. 16)

Gestione e pianificazione
1. La gestione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti è esercitata dall'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità, che la può attribuire, con l'atto istitutivo ovvero con atti successivi, agli Enti locali interessati o a loro forme associative.
2. Per la pianificazione dei territori compresi nei Paesaggi naturali e seminaturali protetti si provvede attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e paesistica, provinciale e comunale, di cui alla legge regionale n. 20 del 2000, tenendo conto degli indirizzi, dei criteri e degli obiettivi fissati dal Programma regionale di cui all'articolo 12 e di quelli dettati dall'Ente di gestione attraverso l'atto istitutivo.
3. L'adeguamento della pianificazione comunale è effettuato entro un anno dall'istituzione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti, utilizzando in particolare i metodi e gli strumenti per la concertazione istituzionale di cui al titolo I, capo III, della legge regionale n. 20 del 2000 con particolare riferimento a quelli previsti dall'articolo 15 della stessa legge.
4. Forme di cooperazione e di concertazione, tramite apposite intese ed accordi territoriali, sono utilizzate al fine di garantire la gestione coordinata dei vincoli idrogeologici e paesaggistici da parte dei soggetti competenti territorialmente interessati.
5. I soggetti gestori dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti, nell'ambito degli strumenti di pianificazione territoriale e paesistica di cui al comma 2, assicurano in particolare:
a) la salvaguardia e la valorizzazione delle attività agro-silvo-pastorali ambientalmente sostenibili e dei valori antropologici, storici, archeologici e architettonici presenti;
b) la conservazione, ricostruzione e valorizzazione del paesaggio rurale tradizionale e del relativo patrimonio naturale, delle singole specie animali o vegetali, delle formazioni geomorfologiche e geologiche, degli habitat delle specie animali e delle associazioni vegetali e forestali presenti;
c) la gestione del quadro conoscitivo ed il monitoraggio sullo stato di conservazione delle risorse paesaggistiche ed ambientali;
d) l'organizzazione e la promozione della fruizione turistica compatibile, ricreativa e culturale del territorio e delle sue risorse in funzione dello sviluppo delle comunità locali.
6. abrogato.
7. Gli Enti di Gestione per i Parchi e la Biodiversità comunicano le informazioni sullo stato di gestione dei paesaggi naturali e seminaturali protetti, sulle azioni di prevenzione, conservazione, rinaturalizzazione, controllo e monitoraggio in atto e in programma.
Art. 52

(sostituiti commi 1 e 3 da art. 27 L.R. 23 dicembre 2011 n. 24)

Programma triennale di tutela e di valorizzazione del Paesaggio naturale e seminaturale protetto
1. Il Programma triennale di tutela e di valorizzazione del Paesaggio naturale e seminaturale protetto è parte del Programma triennale di tutela e valorizzazione della Macroarea. Qualora la gestione del Paesaggio naturale e seminaturale protetto sia stata attribuita ad un soggetto diverso dall'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità, quest'ultimo presenta all'Ente di gestione una proposta di Programma, che contiene la definizione degli interventi e delle azioni da attuare per il perseguimento delle finalità istitutive in raccordo con gli indirizzi del Programma regionale di cui all'articolo 12; l'atto istitutivo di ogni Paesaggio protetto definisce le modalità di consultazione della comunità locale sulla proposta del Programma triennale di tutela e valorizzazione.
2. Il Programma contiene il quadro conoscitivo e le analisi di dettaglio sullo stato di conservazione delle risorse paesaggistiche ed ambientali; fanno parte del Programma il preventivo della spesa per la sua attuazione e l'individuazione delle priorità degli interventi previsti, nonché la previsione delle relative risorse finanziarie.
3. Tramite specifici accordi di programma può convenirsi la formazione e l'approvazione di un unico Programma triennale di tutela e valorizzazione per più Paesaggi naturali e seminaturali protetti.
Capo V
Aree di riequilibrio ecologico
Art. 53

(modificato comma 1 e sostitutito comma 4 da art. 27 L.R. 23 dicembre 2011 n. 24, abrogati commi 2 e 5 da art. 38 L.R. 23 dicembre 2011 n. 24, sostituiti commi 1 e 2 da art. 27 L.R. 18 luglio 2017, n. 16, poi sostituito intero articolo da art. 16 L.R. 27 dicembre 2018, n. 24)

Istituzione
1. All'istituzione delle Aree di riequilibrio ecologico provvede la Giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare, previa verifica di coerenza con gli strumenti di pianificazione e di programmazione di livello regionale e sulla base dei criteri definiti attraverso il Programma regionale di cui all'articolo 12.
2. La proposta d'istituzione delle Aree di riequilibrio ecologico deve avere i seguenti contenuti minimi:
a) le finalità;
b) la perimetrazione in scala 1:10.000;
c) gli obiettivi gestionali specifici;
d) le misure di incentivazione, di sostegno e di promozione per la loro conservazione e valorizzazione.
3. Possono avanzare la proposta di istituzione delle Aree di riequilibrio ecologico i comuni e le loro unioni, le province e la Città metropolitana di Bologna, previa consultazione delle associazioni ambientaliste ed agricole maggiormente rappresentative a livello regionale e dei proprietari delle aree interessate.
Art. 54

(prima modificati commi 1, 2 e 6 da art. 27 L.R. 23 dicembre 2011 n. 24 e abrogato comma 5 da art. 38 L.R. 23 dicembre 2011 n. 24 poi sostituito comma 6 da art. 28 L.R. 18 luglio 2017, n. 16, in seguito sostituiti commi 1 e 6 da art. 17 L.R. 27 dicembre 2018, n. 24)

Gestione e pianificazione
1. Attraverso l'atto istitutivo la Giunta regionale attribuisce la gestione delle Aree di riequilibrio ecologico ai comuni o alle loro unioni.
2. Per la pianificazione dei territori compresi nelle Aree di riequilibrio ecologico si provvede attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e paesistica, provinciale e comunale, di cui alla legge regionale n. 20 del 2000, tenendo conto degli indirizzi, dei criteri e degli obiettivi fissati dal Programma regionale di cui all'articolo 12 e di quelli dettati ... attraverso l'atto istitutivo.
3. Forme di cooperazione e di concertazione, tramite apposite intese ed accordi territoriali, sono utilizzate al fine di garantire la gestione coordinata dei vincoli idrogeologici e paesaggistici da parte dei soggetti competenti territorialmente interessati.
4. I soggetti gestori delle Aree di riequilibrio ecologico, nell'ambito degli strumenti di pianificazione territoriale di cui al comma 2, assicurano in particolare:
a) la prevenzione, la conservazione, ricostruzione e rinaturalizzazione degli assetti idrogeologici, paesaggistici, faunistici, degli habitat e delle associazioni vegetali e forestali presenti;
b) il controllo delle specie faunistiche e floristiche con la protezione di quelle autoctone minacciate di estinzione, la eliminazione di quelle alloctone, la predisposizione di habitat per l'irradiazione e la conservazione ex situ delle specie rare;
c) il controllo della sostenibilità ambientale relativa alle attività agro-silvo-pastorali ed, in generale, alle attività antropiche ammissibili;
d) il monitoraggio della qualità ambientale, dello stato dei ripristini e rinaturalizzazioni effettuati, della conservazione delle risorse paesaggistiche ed ambientali presenti.
5. abrogato.
6. I soggetti gestori comunicano alla Regione le informazioni sullo stato di gestione delle Aree di riequilibrio ecologico, sulle azioni di prevenzione, conservazione, rinaturalizzazione, controllo e monitoraggio in atto ed in programma e sui relativi fabbisogni finanziari.
Art. 54 bis
Ambiti di tutela naturalistica di interesse sovracomunale
1. Qualora più comuni o più unioni siano interessati dalla presenza sul loro territorio di Aree di riequilibrio ecologico o di siti della Rete natura 2000 caratterizzati da vicinanza geografica, da ecosistemi tipologicamente simili, tali enti possono, previa intesa con la Regione, stipulare apposite convenzioni finalizzate alla gestione e alla conservazione delle Aree di riequilibrio ecologico o di siti della Rete natura 2000.
2. L'intesa di cui al comma 1 deve definire la durata, le finalità ed i reciproci impegni per garantire la conservazione e la valorizzazione delle Aree di riequilibrio ecologico e siti della Rete natura 2000.
3. La Regione può concorrere alle loro spese di gestione attraverso la concessione di appositi contributi finanziari, compresi quelli per gli investimenti volti alla loro conservazione e valorizzazione.
4. I singoli ambiti di tutela naturalistica di interesse sovracomunale potranno assumere una specifica denominazione che richiami la loro collocazione geografica.
5. Gli ambiti di tutela naturalistica di interesse sovracomunale entreranno a fare parte della rete regionale.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI COMUNI ALLE AREE PROTETTE ED AI SITI DELLA RETE NATURA 2000
Art. 55

(sostituiti commi 1 e 2 da art. 27 L.R. 23 dicembre 2011 n. 24 , abrogati commi 3, 4 e 5 da art. 38 L.R. 23 dicembre 2011 n. 24)

Sorveglianza territoriale
1. Gli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità esercitano le funzioni di sorveglianza sul territorio di competenza prioritariamente attraverso proprio personale, con la denominazione di guardiaparco, avente funzioni di polizia amministrativa locale come definite dalla legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza) ricomprendenti l'accertamento delle violazioni e la contestazione delle stesse.
2. Nelle Aree protette le funzioni di sorveglianza territoriale sono esercitate anche tramite le strutture della Polizia locale di cui alla legge regionale n. 24 del 2003, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria competenti in base alla legislazione statale e a seguito di convenzione, tramite il Corpo Forestale dello Stato e le Guardie ecologiche volontarie e le altre associazioni di volontariato cui siano riconosciute anche funzioni di sorveglianza.
3. abrogato.
4. abrogato.
5.
6. Nei siti della Rete natura 2000, ferme restando le funzioni attribuite al Corpo forestale dello Stato dall' articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 Sito esterno, la sorveglianza è svolta altresì dalle strutture di polizia locale di cui alla legge regionale n. 24 del 2003, nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria cui spetta sulla base della legislazione statale vigente.
Art. 56
Coltivazione e uso di organismi geneticamente modificati
1. Nelle Aree protette di cui alla presente legge sono vietati la sperimentazione, la coltivazione e l'uso di organismi geneticamente modificati (OGM).
Art. 57
Poteri sostitutivi
1. In caso di accertata e persistente inattività nell'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge, da parte degli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità cui sia stata attribuita la gestione di Aree Protette, la Regione esercita i poteri sostitutivi di cui all' articolo 30 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università).
Art. 58
Semplificazione ed accelerazione delle procedure
1. La Regione in applicazione dell' articolo 37, comma 2, della legge regionale n. 6 del 2004 emana apposite direttive volte alla semplificazione delle procedure per il rilascio dei pareri di conformità, dei nulla-osta e per la formulazione delle valutazioni d'incidenza ad opera dei soggetti gestori delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000.
2. Qualora i programmi e i progetti relativi agli interventi, agli impianti, alle opere e alle attività sottoposti al parere di conformità ai sensi degli articoli 39 e 48 o al rilascio del nulla-osta di cui agli articoli 40 e 49 siano soggetti a valutazione di impatto ambientale ai sensi della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale) o a valutazione di incidenza ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale n. 7 del 2004, il parere di conformità e il nulla-osta vengono acquisiti nell'ambito dei suddetti procedimenti ed in applicazione delle modalità e dei principi di cui al comma 1.
Art. 59
Indennizzi e contributi
1. Qualora le modificazioni delle destinazioni d'uso o degli assetti colturali in atto, previsti dal Piano territoriale del Parco, dall'atto istitutivo o dal Regolamento della Riserva, comportino riduzione del reddito, il soggetto gestore provvederà nei confronti dei proprietari o dei conduttori dei fondi al conseguente indennizzo secondo criteri e parametri perequativi definiti dai Regolamenti del Parco e della Riserva; il mancato o ridotto reddito deve essere documentato in riferimento ai mutamenti intervenuti, rispetto all'assetto precedente, a seguito dell'entrata in vigore di Piani e Regolamenti, attraverso effettivi e quantificabili riscontri.
2. Non sono indennizzabili redditi mancati o ridotti per cause imputabili o collegate alla tutela e conservazione paesaggistica ed ambientale, secondo i vincoli o condizionamenti derivanti da assetti specifici comunque preesistenti al regime speciale di area protetta.
3. Ai proprietari e conduttori di fondi ricadenti entro il confine dei Parchi, delle aree contigue e delle Riserve è dovuto un contributo per fare fronte ai danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, ai pascoli ed agli allevamenti zootecnici ai sensi dell' articolo 17 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria); per i danni prodotti all'interno dell'area contigua da parte delle specie di fauna selvatica nei confronti delle quali è consentito l'esercizio venatorio gli oneri del contributo sono posti a carico del soggetto a cui è affidata la gestione venatoria.
Art. 60

(modificati rubrica e comma 6 e aggiunta lett. e bis al comma 2 da art. 35 L.R. 6 marzo 2007 n. 4 , in seguito modificata lett. e bis) comma 2 da art. 27 L.R. 23 dicembre 2011 n. 24)

Sanzioni in materia di Aree protette e dei siti della Rete natura 2000
1. Ferme restando le disposizioni relative al danno ambientale di cui all' articolo 18 della legge 8 luglio 1986 n. 349 Sito esterno (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) e le sanzioni penali di cui alla legge n. 394 del 1991 Sito esterno e alle altre leggi vigenti, a chiunque violi le disposizioni contenute:
a) nei Piani e nei Regolamenti dei parchi;
b) negli atti istitutivi e nei Regolamenti delle Riserve naturali;
c) nelle misure di conservazione dei siti della Rete natura 2000;
d) negli strumenti di pianificazione e regolamentazione delle Aree di riequilibrio ecologico e dei paesaggi protetti;
e) nelle norme di salvaguardia di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b);
è applicabile, salvo che la fattispecie sia disciplinata al comma 2, una sanzione pecuniaria da euro 250,00 ad euro 2.500,00. Nei casi di particolare tenuità la sanzione va da euro 25,00 e euro 250,00.
2. Nelle fattispecie seguenti le sanzioni pecuniarie sono così determinate:
a) da euro 25,00 ad euro 250,00 per l'estirpazione o l'abbattimento di ogni specie vegetale soggetta a protezione in base alla legislazione statale o regionale o alla normativa dell'area protetta;
b) da euro 500,00 ad euro 5.000,00 per la cattura o l'uccisione di ogni capo di fauna selvatica soggetta a protezione in base alla legislazione statale o regionale o alla normativa dell'area protetta;
c) da euro 250,00 a euro 2.500,00 per la realizzazione di attività, opere o interventi che non comportano trasformazioni geomorfologiche;
d) da euro 2.000,00 ad euro 20.000,00 per la realizzazione di attività, opere o interventi che comportano trasformazioni geomorfologiche, nonché per la realizzazione di attività edilizie ed impiantistiche, ivi compresa l'apertura di nuove strade, in difformità dalle salvaguardie, previsioni e norme degli strumenti di cui al comma 1;
e) da euro 2.000,00 ad euro 20.000,00 per il danneggiamento, la perturbazione o l'alterazione di habitat naturali e seminaturali e di habitat di specie animali e vegetali protette ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE.
e bis) da euro 1.000,00 ad euro 10.000,00 per la mancata richiesta di effettuazione della valutazione di incidenza ovvero per comportamenti difformi da quanto nella medesima previsto per gli habitat naturali e seminaturali e gli habitat di specie animali e vegetali protette ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE;
3. Oltre alle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 può essere altresì ordinata la riduzione in pristino dei luoghi a spese del trasgressore. In caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino entro un congruo termine l'Ente di gestione procede all'esecuzione in danno degli obbligati.
4. I trasgressori sono comunque tenuti alla restituzione di quanto eventualmente asportato, compresi gli animali abbattuti.
5. La tipologia e l'entità della sanzione, irrogata dal soggetto gestore dell'area protetta o del sito, sarà stabilita in base alla gravità dell'infrazione desunta:
a) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dal tempo e dalle modalità dell'azione;
b) dall'entità del danno effettivamente cagionato;
c) dal pregio del bene danneggiato;
d) dalla possibilità e dall'efficacia dei ripristini effettivamente conseguibili;
e) dall'eventualità di altre forme praticabili di riduzione o compensazione del danno.
6. Ai soggetti titolari delle funzioni previste dalla presente legge compete l'irrogazione della sanzione e la relativa definizione dei criteri di applicazione.
7. I proventi delle sanzioni spettano all'Ente di gestione dell'area protetta.
8. Per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 60 trova applicazione la legge 24 novembre 1981, n. 689 Sito esterno (Modifiche al sistema penale).
Art. 61

(prima modificate lett. b) e c) comma 1 da art. 27 L.R. 23 dicembre 2011 n. 24, abrogato comma 2 da art. 38 L.R. 23 dicembre 2011 n. 24, aggiunto comma 1 bis da art. 21 L.R. 30 maggio 2016, n. 9, poi modificata lett. b) comma 1 e sostituito comma 1 bis da art. 6 L.R. 27 luglio 2018, n. 11, infine modificato comma 1 is da art. 4 L.R. 28 dicembre 2023, n. 17)

Finanziamento del sistema regionale delle Aree protette
1. Le risorse finanziarie regionali destinate al funzionamento del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000, ripartite secondo le modalità definite nel programma regionale di cui all'articolo 12, riguardano:
a) fondi destinati alla promozione del sistema regionale, di sue parti o componenti, di diretta gestione da parte della Giunta regionale;
b) fondi destinati alla gestione delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000 da assegnare agli Enti gestori delle aree protette regionali e dei parchi interregionali secondo principi di adeguatezza;
c) fondi destinati agli investimenti per la conservazione ambientale e la valorizzazione delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000 da assegnare agli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità e agli Enti di gestione dei Parchi interregionali.
1 bis. La Regione può concedere contributi ai Parchi nazionali, agli Enti di gestione per i parchi e la biodiversità o ad altri enti pubblici compresi i soggetti gestori dei beni riconosciuti dall’UNESCO, per la realizzazione di interventi volti alla conservazione e alla valorizzazione dei siti designati dall'UNESCO come Riserva della Biosfera Man and Biosphere (MAB) o come Sito Patrimonio dell'Umanità designati sulla base dei criteri nn. VIII e IX stabiliti dall'UNESCO, o per la predisposizione delle nuove proposte di candidatura per le medesime categorie UNESCO.
2. abrogato.
TITOLO V
SANZIONI IN MATERIA DI FLORA E POLIZIA FORESTALE
Art. 62
Sanzioni in materia di flora regionale protetta
1.
Il comma 1 dell' articolo 15 della legge regionale n. 2 del 1977 è sostituito dal seguente:
"1. Per le violazioni ai divieti e vincoli di cui alla presente legge, si applicano le sanzioni amministrative da euro 25,00 ad euro 250,00, avendo riguardo alla gravità delle violazioni e ad eventuali reiterazioni del comportamento da parte di chi le ha commesse, con la confisca amministrativa delle specie erbacee, arbustive e arboree e dei prodotti del sottobosco oggetto della violazione."
Art. 63
Sanzioni in materia di polizia forestale
1. Ferme restando le disposizioni relative al danno ambientale di cui all' articolo 18 della legge n. 349 del 1986 Sito esterno, per le violazioni in materia di polizia forestale compiute sull'intero territorio regionale si applica:
a) per le violazioni di cui all' articolo 1 della legge 9 ottobre 1967 n. 950 Sito esterno (Sanzioni per i trasgressori delle norme di polizia forestale), la sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 250,00;
b) per le violazioni di cui all' articolo 2 della legge n. 950 del 1967 Sito esterno, la sanzione amministrativa da euro 15,00 ad euro 150,00;
c) per le violazioni di cui all' articolo 3 della legge n. 950 del 1967 Sito esterno, la sanzione amministrativa da euro 50,00 ad euro 500,00.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 64
Primo programma regionale per le Aree protette e i siti della Rete natura 2000
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale elabora le linee guida per la formazione del Programma regionale di cui all'articolo 12; le Province, gli Enti di gestione dei Parchi regionali e dei Parchi interregionali provvedono alla stesura dei rapporti di loro competenza, di cui agli articoli 14, comma 1, e 15, comma 1, entro i successivi sei mesi; il primo Programma regionale per le Aree protette e i siti della Rete natura 2000 è presentato dalla Giunta regionale all'approvazione del Consiglio entro gli ulteriori sei mesi.
Art. 65
Disposizioni transitorie
1. Le Aree protette già istituite alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono la classificazione tipologica del relativo atto istitutivo. La specificazione dei loro obiettivi gestionali avviene attraverso il primo Programma regionale. Entro sei mesi dall'emanazione delle direttive regionali di cui all'articolo 10, comma 1, gli Enti di gestione provvedono all'aggiornamento dello Statuto.
2. Le previsioni e le norme di Piani e Regolamenti attualmente vigenti conservano validità fino alla loro scadenza. Le eventuali varianti sono approvate con le procedure e le modalità definite dalla presente legge.
3. Agli strumenti di attuazione dei Piani territoriali dei Parchi già approvati si applicano le disposizioni previgenti.
4. I Piani territoriali adottati prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 20 del 2000 e osservati dalla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge sono approvati e diventano efficaci secondo le disposizioni stabilite dalla legislazione previgente.
5. Il Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale costituito in base alla normativa previgente rimane in carica fino alla istituzione dello stesso ai sensi dell'articolo 8 della presente legge.
6. Fino alla costituzione degli Enti di gestione delle Aree protette, la competenza di cui all'articolo 60, comma 6, spetta al Presidente della Provincia territorialmente interessata.
Art. 66
Adeguamento delle Riserve naturali regionali esistenti
1. All'adeguamento gestionale delle Riserve naturali regionali esistenti, ai principi ed ai contenuti della presente legge, si provvede attraverso il primo Programma e comunque entro e non oltre un anno dall'approvazione della presente legge, attraverso intese tra la Regione, le Province ed i Comuni territorialmente interessati. L'intesa può confermare l'attribuzione dell'esercizio delle funzioni gestionali, di cui all'articolo 44, delle Riserve naturali regionali esistenti agli attuali soggetti gestori.
Art. 67
Riserve naturali dello Stato
1. In attesa del trasferimento alla gestione regionale delle Riserve naturali dello Stato, la Regione promuove apposite intese interistituzionali con le competenti Autorità statali allo scopo di assicurare il raccordo gestionale delle stesse con il sistema regionale delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000. Il procedimento di formazione e di adeguamento di Piani e Regolamenti delle Aree protette regionali contermini alle Riserve dello Stato dovrà integrarsi e coordinarsi in un armonico assetto complessivo in quanto a verifica dei confini, regime di conservazione e valorizzazione, strumenti e procedure progettuali, di gestione e monitoraggio.
Art. 68
1.
Il comma 7 dell' articolo 99 della legge regionale n. 3 del 1999 è sostituito dal seguente:
"7. Le linee e le azioni contenute nel Programma triennale regionale per la tutela dell'ambiente sono raccordate con quelle relative all'informazione ed educazione ambientale e alla difesa del suolo."
Art. 69
1.
La lettera c) del comma 1 dell' articolo 14 della legge regionale 28 giugno 1994 n. 26 (Norme per l'esercizio dell'agriturismo e del turismo rurale ed interventi per la loro promozione - Abrogazione della L.R. 11 marzo 1987, n. 8) è sostituita come segue:
"c) l'indicazione delle capacità ricettive;"
Art. 70
Soppressione del Parco regionale dell'Alto Appennino Reggiano "Parco del Gigante"
1. A seguito dell'istituzione del Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 2001 Sito esterno, il Parco regionale dell'Alto Appennino Reggiano "Parco del Gigante", istituito ai sensi dell' articolo 3 della legge regionale 2 aprile 1988, n. 11 (Disciplina dei parchi regionali e delle riserve naturali) è soppresso. Il Consorzio per la realizzazione e la gestione del predetto Parco è sciolto e posto in liquidazione.
2. Il Consiglio del Consorzio provvede, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a definire gli obiettivi, le condizioni e le modalità per lo svolgimento della liquidazione e a disporre la nomina del Liquidatore, attribuendo ad esso tutti i poteri necessari per attuare detta liquidazione e in particolare quelli per:
a) svolgere la trattativa e sottoscrivere l'accordo, previsto all' articolo 2, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 2001 Sito esterno, sulle modalità del subentro dell'Ente Parco Nazionale nelle funzioni e nei rapporti giuridici ed economici che fanno capo al Consorzio;
b) dare attuazione all'accordo stesso attraverso gli atti conseguenti di competenza del Consorzio;
c) provvedere al trasferimento dei beni e al trasferimento o alla chiusura di ogni attività del Consorzio e portare a conclusione sotto ogni altro aspetto la sua liquidazione.
3. Le disposizioni di uso e tutela del territorio previste dal Piano territoriale del Parco trovano applicazione, per la parte non ricompresa nel perimetro del Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano, sino all'approvazione da parte della Provincia e dei Comuni territorialmente interessati di nuovi strumenti urbanistici.
4. La messa in liquidazione del Consorzio decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge e deve essere portata a termine entro i successivi dodici mesi. L'eventuale proroga di detto termine è disposta con deliberazione della Giunta regionale. La soppressione del Parco regionale dell'Alto Appennino Reggiano ha effetto secondo i termini definiti nell'accordo di cui all' articolo 2, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 2001 Sito esterno.
5. Il compenso del liquidatore è a carico del bilancio di liquidazione e non può essere superiore al 90 per cento dell'emolumento mensile del Presidente del Consorzio.
Art. 71
Abrogazioni e disapplicazioni di leggi
1. Sono abrogati gli articoli 20 e 21 della legge regionale n. 8 del 1994.
2. Sono abrogati:
a) la legge regionale n. 11 del 1988 ad eccezione degli articoli 3 e 5;
b) gli articoli da 1 a 28 e l' articolo 31 della legge regionale 12 novembre 1992, n. 40 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 2 aprile 1988, n. 11 "Disciplina dei parchi regionali e delle riserve naturali", alla L.R. 27 maggio 1989, n. 19, "Istituzione del Parco Storico di Monte Sole", nonché alla L.R. 2 luglio 1988, n. 27 "Istituzione del Parco regionale del Delta del Po").
3. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell' articolo 4 della legge regionale 2 luglio 1988, n. 27 (Istituzione del Parco regionale del Delta del Po).
4. I commi 2, 3, 4 e 5 dell' articolo 10 della legge regionale n. 26 del 1994, sono abrogati.
5. Per le amministrazioni di cui alla presente legge non rientranti nella lettera g) del comma 2 dell' articolo 117 della Costituzione Sito esterno è disapplicato l' articolo 24 della legge n. 394 del 1991 Sito esterno.
Art. 72
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli o mediante la modifica e l'integrazione di quelli esistenti nel bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall' articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).


Note del Redattore:

Ai sensi del comma 2 dell' art. 8 L.R. 21 febbraio 2005 n. 10, l'individuazione delle misure di incentivazione, di sostegno e di promozione per la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, storiche, culturali e paesaggistiche dell territorio previste alla presente lettera, è demandata al primo programma regionale per le Aree protette e i siti di cui all'art. 64 della presente legge.

Ai sensi del comma 6 dell' art. 2 L.R. 29 dicembre 2009 n. 27 , gli enti gestori delle aree protette di cui alla presente legge partecipano al sistema regionale INFEAS .

Ai sensi del comma 2 dell' art. 40 septies L.R. 30 novembre 2009 n. 23 , costituiscono aree preferenziali per la realizzazione dei progetti regionali di tutela, recupero e valorizzazione del paesaggio i territori sui quali insistono immobili o aree di notevole interesse pubblico, ai sensi della Parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ovvero ricompresi all'interno dei paesaggi naturali e seminaturali protetti, individuati ai sensi della presente legge, per le finalità di cui all'art. 40 sexties, comma 2 della legge regionale succitata.

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