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LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6

DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 (2) (3)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 364 del 28 dicembre 2023

Art. 55

(sostituiti commi 1 e 2 da art. 27 L.R. 23 dicembre 2011 n. 24 , abrogati commi 3, 4 e 5 da art. 38 L.R. 23 dicembre 2011 n. 24)

Sorveglianza territoriale
1. Gli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità esercitano le funzioni di sorveglianza sul territorio di competenza prioritariamente attraverso proprio personale, con la denominazione di guardiaparco, avente funzioni di polizia amministrativa locale come definite dalla legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza) ricomprendenti l'accertamento delle violazioni e la contestazione delle stesse.
2. Nelle Aree protette le funzioni di sorveglianza territoriale sono esercitate anche tramite le strutture della Polizia locale di cui alla legge regionale n. 24 del 2003, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria competenti in base alla legislazione statale e a seguito di convenzione, tramite il Corpo Forestale dello Stato e le Guardie ecologiche volontarie e le altre associazioni di volontariato cui siano riconosciute anche funzioni di sorveglianza.
3. abrogato.
4. abrogato.
5.
6. Nei siti della Rete natura 2000, ferme restando le funzioni attribuite al Corpo forestale dello Stato dall' articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 Sito esterno, la sorveglianza è svolta altresì dalle strutture di polizia locale di cui alla legge regionale n. 24 del 2003, nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria cui spetta sulla base della legislazione statale vigente.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 2 dell' art. 8 L.R. 21 febbraio 2005 n. 10, l'individuazione delle misure di incentivazione, di sostegno e di promozione per la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, storiche, culturali e paesaggistiche dell territorio previste alla presente lettera, è demandata al primo programma regionale per le Aree protette e i siti di cui all'art. 64 della presente legge.

Ai sensi del comma 6 dell' art. 2 L.R. 29 dicembre 2009 n. 27 , gli enti gestori delle aree protette di cui alla presente legge partecipano al sistema regionale INFEAS .

Ai sensi del comma 2 dell' art. 40 septies L.R. 30 novembre 2009 n. 23 , costituiscono aree preferenziali per la realizzazione dei progetti regionali di tutela, recupero e valorizzazione del paesaggio i territori sui quali insistono immobili o aree di notevole interesse pubblico, ai sensi della Parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ovvero ricompresi all'interno dei paesaggi naturali e seminaturali protetti, individuati ai sensi della presente legge, per le finalità di cui all'art. 40 sexties, comma 2 della legge regionale succitata.

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