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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6

DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 (2) (3)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 364 del 28 dicembre 2023

Art. 71
Abrogazioni e disapplicazioni di leggi
1. Sono abrogati gli articoli 20 e 21 della legge regionale n. 8 del 1994.
2. Sono abrogati:
a) la legge regionale n. 11 del 1988 ad eccezione degli articoli 3 e 5;
b) gli articoli da 1 a 28 e l' articolo 31 della legge regionale 12 novembre 1992, n. 40 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 2 aprile 1988, n. 11 "Disciplina dei parchi regionali e delle riserve naturali", alla L.R. 27 maggio 1989, n. 19, "Istituzione del Parco Storico di Monte Sole", nonché alla L.R. 2 luglio 1988, n. 27 "Istituzione del Parco regionale del Delta del Po").
3. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell' articolo 4 della legge regionale 2 luglio 1988, n. 27 (Istituzione del Parco regionale del Delta del Po).
4. I commi 2, 3, 4 e 5 dell' articolo 10 della legge regionale n. 26 del 1994, sono abrogati.
5. Per le amministrazioni di cui alla presente legge non rientranti nella lettera g) del comma 2 dell' articolo 117 della Costituzione Sito esterno è disapplicato l' articolo 24 della legge n. 394 del 1991 Sito esterno.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 2 dell' art. 8 L.R. 21 febbraio 2005 n. 10, l'individuazione delle misure di incentivazione, di sostegno e di promozione per la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, storiche, culturali e paesaggistiche dell territorio previste alla presente lettera, è demandata al primo programma regionale per le Aree protette e i siti di cui all'art. 64 della presente legge.

Ai sensi del comma 6 dell' art. 2 L.R. 29 dicembre 2009 n. 27 , gli enti gestori delle aree protette di cui alla presente legge partecipano al sistema regionale INFEAS .

Ai sensi del comma 2 dell' art. 40 septies L.R. 30 novembre 2009 n. 23 , costituiscono aree preferenziali per la realizzazione dei progetti regionali di tutela, recupero e valorizzazione del paesaggio i territori sui quali insistono immobili o aree di notevole interesse pubblico, ai sensi della Parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ovvero ricompresi all'interno dei paesaggi naturali e seminaturali protetti, individuati ai sensi della presente legge, per le finalità di cui all'art. 40 sexties, comma 2 della legge regionale succitata.

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