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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2005, n. 10

ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DELLA VENA DEL GESSO ROMAGNOLA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 35 del 22 febbraio 2005

Art. 8
Norme transitorie e finali
1. L'Ente di gestione del parco vigila sulla tutela degli elementi naturali di cui all'articolo 5. A tal fine, fino all'approvazione del Piano territoriale del Parco, i progetti relativi agli interventi ammessi dalle presenti norme di salvaguardia per le diverse zone, vengono trasmessi al Parco da parte degli Enti competenti per l'autorizzazione. Il Parco esprime un nulla-osta motivato entro il termine di sessanta giorni oltre il quale il nulla-osta deve intendersi rilasciato positivamente. Fino a quando l'Ente di gestione non si sarà dotato di idonee strutture tecniche, per l'espressione dei nulla-osta di propria competenza potrà avvalersi del personale tecnico degli Enti consorziati, previa sottoscrizione di apposita convenzione.
2. L'individuazione delle misure di incentivazione, di sostegno e di promozione per la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, storiche, culturali e paesaggistiche del territorio previste all'articolo 17, comma 2, lettera e) della legge regionale n. 6 del 2005 è demandata al primo programma regionale per le Aree protette e i siti della Rete natura 2000 di cui all'articolo 64 della legge sopra citata. Con lo stesso Programma, fermo restando quanto previsto all'articolo 1, comma 1, possono essere modificate la perimetrazione e la zonizzazione del Parco.
3. Per le finalità di cui al comma 2 e di cui all'articolo 1, comma 4, la Giunta regionale convoca una Conferenza a cui sono chiamati a partecipare le Province, i Comuni, le Comunità montane e le altre forme associative di cui alla legge regionale del 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di Enti locali) territorialmente interessate nonché le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative in ambito regionale.
4. Fino all'approvazione del Piano territoriale del Parco, la pesca e la raccolta di funghi epigei, tartufi e altri prodotti spontanei avvengono con le modalità e nei limiti stabiliti dalle leggi vigenti e secondo la regolamentazione predisposta dagli enti delegati.
5. L'Ente di gestione, d'intesa con le Province territorialmente interessate, attua un costante monitoraggio delle dinamiche qualitative e quantitative delle popolazioni di fauna selvatica nelle zone B e C del Parco e, sulla base dei dati acquisiti, elabora e realizza Piani di gestione faunistici volti al controllo delle specie eventualmente in soprannumero, per mantenere un equilibrato assetto degli habitat naturali e per diminuire l'impatto sui coltivi da parte della fauna selvatica presente, con la collaborazione degli ambiti territoriali di caccia e sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna.
6. Per gli aspetti non disciplinati dalla presente legge si fa rinvio alla legge regionale n. 6 del 2005.

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