LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2005, n. 10
ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DELLA VENA DEL GESSO ROMAGNOLA
BOLLETTINO UFFICIALE n. 35 del 22 febbraio 2005
TITOLO II
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 17 FEBBRAIO 2005, N. 6 (DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000)
Art. 9
Modificazioni all'articolo 11 della legge regionale n. 6 del 2005
1.
Al comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale n. 6 del 2005 dopo le parole:
"Rete natura 2000,"
le parole: "deve essere favorita l'introduzione di specie autoctone"
sono sostituite dalle parole: "è vietata l'introduzione di specie alloctone."
.