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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2005, n. 10

ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DELLA VENA DEL GESSO ROMAGNOLA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 23 dicembre 2011 n. 24

Art. 6
Norme di salvaguardia
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione del Piano territoriale del Parco, fermi restando eventuali vincoli vigenti maggiormente restrittivi, si applicano, con riferimento alla zonizzazione, le norme di salvaguardia stabilite dal presente articolo.
2. Nella zona A l'ambiente è integralmente tutelato in ogni suo aspetto. Ogni intervento di modifica dello stato dei luoghi e degli assetti idraulici, geomorfologici, vegetazionali, faunistici è vietato, compresa l'attività venatoria. L'accesso è consentito esclusivamente per scopi scientifici ed educativi con l'ausilio di guide abilitate ed autorizzate dall'Ente di gestione. L'accesso agli ambienti carsici ed ipogei è consentito ai gruppi speleologici affiliati alla Federazione speleologica regionale dell'Emilia-Romagna di cui alla legge regionale 15 aprile 1988, n. 12 (Modifiche alla l.r. 9 aprile 1985, n. 12 "intervento regionale per il potenziamento della organizzazione del soccorso alpino e per la conservazione ed incentivazione del patrimonio alpinistico"), o ad altri gruppi speleologici specificamente autorizzati dall'Ente di gestione.
3. Nella zona B suolo, sottosuolo, acque, vegetazione e fauna sono rigorosamente protetti e sono vietate le seguenti attività:
a) la costruzione di nuove opere edilizie;
b) l'esecuzione di opere di trasformazione del territorio che non siano specificamente rivolte alla tutela dell'ambiente e del paesaggio ed al mantenimento degli assetti colturali esistenti;
c) la modifica o l'alterazione del sistema idraulico sotterraneo;
d) la modifica o l'alterazione di grotte, doline, risorgenti o altri fenomeni carsici superficiali o sotterranei;
e) l'eliminazione delle siepi e della vegetazione di ripa di torrenti e fossi;
f) la conversione dei prati seminaturali e dei pascoli;
g) la ceduazione dei castagneti da frutto e il taglio per utilizzazione dei cedui invecchiati;
h) l'accesso non regolamentato alle grotte e alle cavità naturali;
i) l'apertura di nuove strade ad uso pubblico;
j) l'apertura di nuove cave o discariche;
k) accendere fuochi all'aperto;
l) il campeggio libero;
m) l'attività venatoria.
4. Nella zona B sono ammesse le seguenti attività:
a) sugli edifici esistenti, interventi esclusivamente di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro scientifico e di restauro e risanamento conservativo senza modifiche di destinazione d'uso, tranne nei casi in cui siano strettamente finalizzati alle attività istituzionali del Parco o a servizio delle attività agricole esistenti, nel rispetto delle categorie d'intervento ammesse sui singoli edifici dai vigenti strumenti urbanistici di ciascun Comune;
b) il taglio selettivo del bosco ceduo finalizzato alla conversione all'alto fusto;
c) gli interventi di contenimento e controllo della vegetazione ai margini dei coltivi;
d) l'apertura di piste ad uso forestale;
e) la realizzazione di infrastrutture esclusivamente di interesse strettamente locale, purché previste dagli strumenti urbanistici vigenti.
5. Nella zona C di protezione ambientale sono permesse le attività agricole, forestali, zootecniche ed altre attività compatibili con le finalità istitutive del Parco e sono vietate le seguenti attività:
a) la modifica o l'alterazione del sistema idraulico sotterraneo;
b) la modifica o l'alterazione di grotte, doline, risorgenti o altri fenomeni carsici superficiali o sotterranei;
c) l'eliminazione delle siepi e della vegetazione di ripa di torrenti e fossi;
d) la conversione dei prati seminaturali e dei pascoli;
e) la ceduazione dei castagneti da frutto;
f) l'accesso non regolamentato alle grotte e alle cavità naturali;
g) l'apertura di nuove strade ad uso pubblico;
h) l'apertura di nuove cave o discariche;
i) l'attività venatoria.
6. Nella zona C sono ammesse le seguenti attività:
a) interventi esclusivamente di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro scientifico, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione degli edifici esistenti, nel rispetto delle categorie d'intervento ammesse sui singoli edifici dai vigenti strumenti urbanistici di ciascun Comune;
b) nuove edificazioni unicamente se finalizzate all'esercizio delle attività agricole, qualora se ne dimostri il reale fabbisogno tramite un Piano di sviluppo aziendale, nel rispetto delle norme vigenti negli strumenti urbanistici di ciascun Comune, ponendo particolare attenzione alla salvaguardia dei crinali, dei versanti, dei sistemi carsici e solo nello stretto rispetto delle valenze ambientali dei luoghi, preferibilmente inserendo le nuove costruzioni nelle corti esistenti e nel rispetto delle tipologie edilizie proprie del luogo;
c) l'apertura di piste ad uso privato finalizzate alle attività colturali;
d) l'utilizzo dei boschi cedui e la coltivazione dei castagneti da frutto nelle forme e con i limiti previsti dalle vigenti prescrizioni di massima e di polizia forestale, approvate con deliberazione della Giunta regionale del 31 gennaio 1995, n. 182; in particolare, sono favoriti gli interventi di conversione all'alto fusto dei cedui (mediante invecchiamento del soprassuolo nei cedui a regime o evoluzione naturale controllata nelle formazioni termoxerofile); l'eventuale utilizzazione dei cedui invecchiati potrà essere autorizzata previa nulla osta dell'Ente di gestione;
e) interventi di indirizzo e controllo dell'evoluzione spontanea della vegetazione;
f) interventi di contenimento e controllo della vegetazione ai margini dei coltivi;
g) l'attività ittica, secondo le norme previste dai Piani ittici provinciali;
h) la realizzazione di infrastrutture esclusivamente di interesse strettamente locale, purché previste dagli strumenti urbanistici vigenti.
7. Nell'area contigua si applicano le norme degli strumenti urbanistici comunali vigenti fatta eccezione per le seguenti attività che sono vietate:
a) l'accesso non regolamentato alle grotte e alle cavità naturali;
b) la modifica o l'alterazione del sistema idraulico sotterraneo;
c) la modifica o l'alterazione di grotte, doline, risorgenti o altri fenomeni carsici superficiali o sotterranei;
d) l'eliminazione delle siepi e della vegetazione di ripa di torrenti e fossi;
e) la conversione dei prati seminaturali e dei pascoli nelle sole aree calanchive.
8. Nelle zone B e C del Parco e nell'area contigua sono consentiti la ricerca, l'accesso, l'esplorazione di nuovi o conosciuti sistemi carsici, nonché le necessarie disostruzioni sia esterne sia interne, a scopo scientifico o speleologico, sulla base dei programmi dei gruppi speleologici affiliati alla Federazione speleologica regionale dell'Emilia-Romagna di cui alla legge regionale n. 12 del 1988; l'accesso alle grotte è altresì consentito per esercitazioni di soccorso speleologico. L'accesso ad altri gruppi speleologici è consentito previa autorizzazione dell'Ente di gestione.
9. Nelle aree esondabili, ricomprese nel Parco e nella area contigua e, comunque, per una fascia di 10 metri dal limite degli invasi e degli alvei di piena ordinaria dei bacini e dei corsi d'acqua naturali, sono vietati l'utilizzazione agricola del suolo, i rimboschimenti a scopo produttivo e gli impianti per l'arboricoltura da legno, al fine di favorire il riformarsi della vegetazione spontanea e la costituzione di corridoi ecologici; sono consentiti interventi finalizzati all'uso degli accessi tecnici di vigilanza, manutenzione ed esercizio delle opere di irrigazione e difesa del suolo.
10. La continuità idrica del corso d'acqua e la morfologia dell'alveo fluviale, nel rispetto delle esigenze di tutela idraulica, sono tutelate, in particolare per quanto riguarda il mantenimento di raschi, buche, ghiaioni, tratti anastomizzati.
11. Per il periodo compreso tra l'istituzione del Parco e l'approvazione del Piano territoriale del Parco, l'attività venatoria, viene regolata secondo le modalità previste dai Piani faunistico-venatori provinciali e dai relativi calendari venatori.

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