LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2005, n. 10
ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DELLA VENA DEL GESSO ROMAGNOLA
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 9
Modificazioni all'articolo 11 della legge regionale n. 6 del 2005
1.
Al comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale n. 6 del 2005 dopo le parole:
"Rete natura 2000,"
le parole: "deve essere favorita l'introduzione di specie autoctone"
sono sostituite dalle parole: "è vietata l'introduzione di specie alloctone."
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