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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2005, n. 12

NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 2 SETTEMBRE 1996, N. 37 (NUOVE NORME REGIONALI DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1991, N. 266 Sito esterno - LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 31 MAGGIO 1993, N. 26)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 37 del 22 febbraio 2005

Art. 12
Servizi informativi
1. Per garantire la circolazione delle informazioni utili allo svolgimento delle attività di volontariato, la Regione può stipulare accordi con i Centri di servizio di cui all'articolo 16 e con le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti dalla presente legge da almeno sei mesi, per consentire l'accesso ai propri servizi di documentazione, informativi ed informatici, comunque nel rispetto delle vigenti norme sulla tutela della privacy.

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