LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2005, n. 12
NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 2 SETTEMBRE 1996, N. 37 (NUOVE NORME REGIONALI DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1991, N. 266 - LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 31 MAGGIO 1993, N. 26)
BOLLETTINO UFFICIALE n. 37 del 22 febbraio 2005
Art. 22
Osservatorio regionale del volontariato
1. E' istituito l'Osservatorio regionale del volontariato quale Sezione speciale della Conferenza regionale del Terzo settore.
2. La Giunta regionale, su proposta della Conferenza regionale del Terzo settore, con proprio atto provvederà a determinare la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma 1.
3. L'Osservatorio assolve alle seguenti funzioni:
a) analizzare le necessità del territorio e le priorità di intervento;
b) favorire la conoscenza e la circolazione di esperienze, raccogliere dati, documenti e testimonianze riguardanti le attività di volontariato;
c) promuovere direttamente o in collaborazione con gli enti locali e con le organizzazioni di volontariato, iniziative di studio e di ricerca ai fini della promozione e dello sviluppo delle attività di volontariato;
d) adottare iniziative di proposta, di impulso, di sensibilizzazione e di verifica in materia di volontariato;
e) assicurare il rapporto e il confronto con i Comitati paritetici provinciali di cui all'articolo 23 e con il Comitato di gestione, fornendo indicazioni e suggerimenti per la loro attività;
f) supportare la Conferenza regionale del Terzo settore nell'individuazione delle problematiche di rilievo da sottoporre all'attenzione della Conferenza di cui all'articolo 20 e alla discussione a livello provinciale.