Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2005, n. 12

NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 2 SETTEMBRE 1996, N. 37 (NUOVE NORME REGIONALI DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1991, N. 266 Sito esterno - LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 31 MAGGIO 1993, N. 26)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 37 del 22 febbraio 2005

Art. 6
Accesso alle strutture e ai servizi pubblici o privati convenzionati
1. Gli aderenti alle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale e nei registri provinciali hanno titolo ad accedere alle strutture ed ai servizi pubblici o privati convenzionati con enti pubblici, operanti nei settori di loro interesse, per lo svolgimento delle loro attività, purché queste siano compatibili con le disposizioni degli statuti e dei regolamenti degli enti stessi. L'eventuale diniego all'accesso deve essere motivato.
2. L'accesso è in ogni caso subordinato ad accordi tra la struttura od il servizio e l'organizzazione di volontariato, in ordine alle modalità di presenza del volontariato ed alle modalità di rapporto tra i volontari ed il personale della struttura o servizio.
3. Gli accordi devono prevedere tra l'altro:
a) la riconoscibilità del volontario e dell'organizzazione di appartenenza;
b) il rispetto da parte del volontario della normativa specifica riguardante l'attività svolta, nonché il rispetto delle norme per l'utilizzo delle attrezzature della struttura o servizio;
c) il rispetto della libertà, dignità personale, diritti, convinzioni e riservatezza degli utenti, compresa la libertà per questi ultimi di rifiutare l'attività del volontario.

Espandi Indice