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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2005, n. 12

NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 2 SETTEMBRE 1996, N. 37 (NUOVE NORME REGIONALI DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1991, N. 266 Sito esterno - LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 31 MAGGIO 1993, N. 26)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 37 del 22 febbraio 2005

Art. 7
Diritto di partecipazione e di informazione
1. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale o nei registri provinciali:
a) possono partecipare alle fasi istruttorie della programmazione pubblica nei settori cui si riferisce la loro attività;
b) possono proporre alla Regione ed agli Enti locali, ciascuna per il proprio ambito territoriale di attività, programmi ed iniziative di intervento nelle materie di loro interesse;
c) hanno diritto di ottenere, su richiesta, copia degli studi e delle ricerche pubblicate dalla Regione e dagli Enti locali nei settori di loro interesse.
2. La Regione, nell'ambito della propria attività istituzionale, favorisce l'acquisizione da parte delle organizzazioni delle informazioni e degli strumenti utili all'accesso ai finanziamenti ed alle iniziative nazionali e dell'Unione Europea.

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