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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2005, n. 12

NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 2 SETTEMBRE 1996, N. 37 (NUOVE NORME REGIONALI DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1991, N. 266 Sito esterno - LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 31 MAGGIO 1993, N. 26)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 37 del 22 febbraio 2005

Art. 23
Comitati paritetici provinciali
1. Le Province costituiscono Comitati paritetici provinciali composti da rappresentanti degli Enti locali e delle organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte nel registro regionale o nei registri provinciali. Partecipano inoltre ai Comitati paritetici provinciali i rappresentanti dei soggetti che contribuiscono al fondo speciale per il volontariato in relazione alle diverse appartenenze territoriali.
2. I Comitati paritetici provinciali sono preposti al costante raccordo e confronto tra il volontariato e gli Enti locali con funzioni di proposta, di impulso, di sensibilizzazione, di verifica e di valutazione. I Comitati fissano le priorità per l'azione del Centro di servizio istituito sul territorio provinciale. In particolare contribuiscono all'individuazione delle priorità di intervento territoriali per la programmazione dei progetti di cui all'articolo 17, comma 1, lettera f).

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