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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato20/05/2021
2. Testo Coordinato29/05/2020
3. Testo Coordinato06/11/2019
4. Testo Coordinato01/08/2019
5. Testo Coordinato27/12/2018
6. Testo Coordinato27/07/2018
7. Testo Coordinato18/07/2017
8. Testo Coordinato18/07/2017
9. Testo Coordinato15/07/2016
10. Testo Coordinato30/05/2016
11. Testo Coordinato29/12/2015
12. Testo Coordinato30/07/2015
13. Testo Coordinato24/07/2014
14. Testo Coordinato24/07/2014
15. Testo Coordinato30/06/2014
16. Testo Coordinato13/12/2011
17. Testo Coordinato12/02/2010
18. Testo Coordinato12/02/2010
19. Testo Coordinato24/12/2009
20. Testo Coordinato30/11/2009
21. Testo Coordinato30/10/2008
22. Testo Coordinato28/07/2006
23. Testo Coordinato27/07/2005
24. Testo Coordinato18/02/2005
25. Testo Coordinato28/12/2004
26. Testo Coordinato28/07/2004
27. Testo Coordinato15/04/2004
28. Testo Coordinato20/01/2004
29. Testo Coordinato20/01/2004
30. Testo Coordinato13/03/2003
31. Testo Coordinato13/03/2003
32. Testo Originale26/04/1999

Data di pubblicazione della legge modificante : 22/02/2005

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2005, n. 12

NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 2 SETTEMBRE 1996, N. 37 (NUOVE NORME REGIONALI DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1991, N. 266 Sito esterno - LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 31 MAGGIO 1993, N. 26)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 37 del 22 febbraio 2005

Art. 25
Disposizioni transitorie
1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede a disciplinare le modalità ed i tempi per la gestione della fase transitoria. Tali modalità tengono conto delle competenze specifiche di ciascun soggetto istituzionale gestore dei registri istituiti secondo quanto previsto all'articolo 2.
2. Entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di cui al comma 1, le Province provvedono a recepire con apposito atto le iscrizioni attribuite dalla Regione.
3. Ai procedimenti per la concessione di contributi iniziati sulla base delle norme modificate o abrogate dalla presente legge, non ancora conclusi alla data dell'entrata in vigore della stessa, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.
4. La prima Conferenza regionale del volontariato programmata dopo l'entrata in vigore della presente legge, sarà indetta almeno quaranta giorni prima della scadenza del Comitato di gestione in carica per il biennio 2006-2008. E' fatta salva ogni futura norma che intervenga a modificare la durata del mandato del Comitato stesso stabilita con il decreto del Ministro del Tesoro di concerto con il Ministro per la Solidarietà sociale 8 ottobre 1997.

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