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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2005, n. 12

NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 2 SETTEMBRE 1996, N. 37 (NUOVE NORME REGIONALI DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1991, N. 266 Sito esterno - LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 31 MAGGIO 1993, N. 26)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 37 del 22 febbraio 2005

INDICE

Art. 1 - Finalità e oggetto
Art. 2 - Registri delle organizzazioni di volontariato
Art. 3 - Requisiti per l'iscrizione
Art. 4 - Procedure per l'iscrizione, la cancellazione e la revisione
Art. 5 - Attività di controllo
Art. 6 - Accesso alle strutture e ai servizi pubblici o privati convenzionati
Art. 7 - Diritto di partecipazione e di informazione
Art. 8 - Formazione, aggiornamento e qualificazione
Art. 9 - Contributi
Art. 10 - Spazi ed attrezzature
Art. 11 - Disposizioni in materia di edilizia
Art. 12 - Servizi informativi
Art. 13 - Rapporti convenzionali
Art. 14 - Criteri di priorità per le convenzioni
Art. 15 - Principio di sussidiarietà
Art. 16 - Centri di servizio per il volontariato
Art. 17 - Compiti e attività dei Centri di servizio
Art. 18 - Controlli sui Centri di servizio
Art. 19 - Partecipazione al Comitato di gestione
Art. 20 - Conferenza regionale del volontariato
Art. 21 - Raccordo e confronto tra volontariato ed Enti locali
Art. 22 - Osservatorio regionale del volontariato
Art. 23 - Comitati paritetici provinciali
Art. 24 - Norma finanziaria
Art. 25 - Disposizioni transitorie
Art. 26 - Abrogazione della legge regionale 2 settembre 1996, n. 37

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