Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | ![]() | 20/05/2021 | |
2. | ![]() | 29/12/2020 | |
3. | ![]() | 31/07/2020 | |
4. | ![]() | 27/12/2017 | |
5. | ![]() | 23/12/2016 | |
6. | ![]() | 29/12/2015 | |
7. | ![]() | 30/06/2008 | |
8. | ![]() | 20/01/2004 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 19/10/2017
LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2005, n. 12
NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 2 SETTEMBRE 1996, N. 37 (NUOVE NORME REGIONALI DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1991, N. 266
- LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 31 MAGGIO 1993, N. 26)
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Legge coordinata con le modifiche apportate da:
Art. 10
(modificato comma 1 da art. 13 L.R. 30 giugno 2014 n. 8)
Spazi ed attrezzature
1. Le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 10 (Disciplina dei beni regionali - Abrogazione della L.R. 10 aprile 1989, n. 11) e successive modifiche si applicano alle organizzazioni iscritte al registro di cui all'articolo 2, anche se prive di personalità giuridica. L'uso degli spazi e delle attrezzature può essere concesso a titolo gratuito alle seguenti condizioni:
a) le spese di gestione e di manutenzione ordinaria sono a carico delle organizzazioni concessionarie;
b) il legale rappresentante dell'organizzazione concessionaria s'impegna a restituire il bene nelle medesime condizioni in cui è stato consegnato, salvo il normale deperimento d'uso.