Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | ![]() | 29/11/2019 | |
2. | ![]() | 01/08/2019 | |
3. | ![]() | 03/06/2019 | |
4. | ![]() | 20/12/2018 | |
5. | ![]() | 25/11/2016 | |
6. | ![]() | 29/07/2016 | |
7. | ![]() | 09/05/2016 | |
8. | ![]() | 29/12/2015 | |
9. | ![]() | 30/07/2015 | |
10. | ![]() | 30/04/2015 | |
11. | ![]() | 12/03/2015 | |
12. | ![]() | 18/11/2014 | |
13. | ![]() | 18/07/2014 | |
14. | ![]() | 20/12/2013 | |
15. | ![]() | 21/12/2012 | |
16. | ![]() | 22/12/2011 | |
17. | ![]() | 12/02/2010 | |
18. | ![]() | 29/10/2008 | |
19. | ![]() | 26/07/2007 | |
20. | ![]() | 29/12/2006 | |
21. | ![]() | 28/07/2006 | |
22. | ![]() | 06/06/2006 | |
23. | ![]() | 18/02/2005 | |
24. | ![]() | 28/12/2004 | |
25. | ![]() | 01/08/2002 | |
26. | ![]() | 27/11/2001 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 19/10/2017
LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2005, n. 12
NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 2 SETTEMBRE 1996, N. 37 (NUOVE NORME REGIONALI DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1991, N. 266
- LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 31 MAGGIO 1993, N. 26)

Legge coordinata con le modifiche apportate da:
Art. 7
(sostituito da art. 10 L.R. 30 giugno 2014 n. 8)
Diritto di partecipazione e di informazione
1. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale, in coerenza con quanto disposto dalla legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3 (Norme per la definizione, riordino e promozione delle procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali) e fermo restando quanto previsto dall'articolo 29, comma 6, della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), in materia di piani di zona:
a) possono partecipare alle fasi istruttorie di programmazione pubblica, progettazione, realizzazione ed erogazione degli interventi nei settori cui si riferisce la loro attività e, successivamente, quali attori e realizzatori di azioni specifiche, sia in autonomia, sia in collaborazione con la pubblica amministrazione, secondo le norme nazionali e regionali di riferimento;
b) possono proporre alla Regione ed agli enti locali, ciascuno per il proprio ambito territoriale di attività, programmi ed iniziative di intervento nelle materie di loro interesse;
c) possono stipulare dei patti di solidarietà territoriale che si sostanziano in accordi redatti ai sensi della normativa e secondo quanto stabilito dagli strumenti di programmazione regionali;
d) hanno diritto di ottenere, su richiesta, copia degli studi e delle ricerche pubblicate dalla Regione e dagli enti locali nei settori di loro interesse.
2. La Regione e gli enti locali favoriscono il diritto di partecipazione e di informazione delle organizzazioni di volontariato. La Regione, inoltre, nell'ambito della propria attività istituzionale, favorisce l'acquisizione da parte delle organizzazioni delle informazioni e degli strumenti utili all'accesso ai finanziamenti ed alle iniziative nazionali e dell'Unione europea.