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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 31 marzo 2005, n. 13

STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA (1) (13)

Art. 23
Consiglio delle Autonomie
1. Il Consiglio delle Autonomie locali è organo di rappresentanza, consultazione e coordinamento tra la Regione e gli Enti locali.
2. Il Consiglio delle Autonomie esercita le proprie funzioni e partecipa ai processi decisionali della Regione riguardanti il sistema delle autonomie locali, mediante proposte e pareri nei modi e nelle forme previsti dallo Statuto e dalle leggi.
3. Le proposte e i pareri di cui al comma 2 riguardano in particolare:
a) lo Statuto e le relative modificazioni;
b) le norme relative al Consiglio delle Autonomie locali;
c) piani e programmi che coinvolgono l'attività degli enti locali;
d) la disciplina del coordinamento del sistema tributario e finanziario e le linee della legge di bilancio;
e) il conferimento di funzioni alle autonomie locali e la relativa disciplina.
4. L'approvazione di progetti di legge in difformità del parere del Consiglio delle Autonomie locali è accompagnato dall'approvazione di un ordine del giorno da trasmettere al Consiglio stesso.
5. I progetti di legge riguardanti le materie di cui alle lettere b) ed e) del comma 3 sono esaminati sentito il Consiglio delle Autonomie locali. In questi casi, l'Assemblea legislativa delibera a maggioranza assoluta dei componenti, quando il Consiglio delle Autonomie locali ha espresso parere contrario.
6. Il regolamento dell'Assemblea disciplina le modalità e i termini nei quali il Consiglio delle Autonomie locali adotta i propri pareri.
7. Il Consiglio può segnalare all'Assemblea e al Presidente della Regione eventuali lesioni dell'autonomia locale da parte di leggi e provvedimenti statali, anche ai fini della promozione di questioni di legittimità o conflitti di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale, nel rispetto di quanto stabilito dall' articolo 134 della Costituzione Sito esterno.
8. Il Consiglio delle Autonomie locali adotta, a maggioranza assoluta dei componenti, il proprio regolamento di organizzazione e di funzionamento, anche in riferimento ai rapporti con le associazioni degli Enti locali.
9. La legge regionale determina la composizione, le modalità di formazione e di funzionamento del Consiglio delle Autonomie locali, tenendo conto in particolare dei seguenti criteri:
a) garantire l'equilibrata rappresentanza delle Autonomie locali e del territorio;
b) prevedere un numero di componenti comunque non superiore a quello dell'Assemblea;
c) assicurare le risorse necessarie per l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio delle Autonomie locali.

Note del Redattore:

Deliberazione legislativa n. 144/2004 approvata dal Consiglio regionale in seconda lettura nella seduta pomeridiana del 14 settembre 2004 a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea, con il medesimo oggetto e nell'identico testo della deliberazione legislativa n. 137 del 1 luglio 2004, a norma dell' art. 123 della Costituzione Sito esterno.

La Corte Costituzionale, con sentenza 6 dicembre 2004, n. 379, pubblicata nella G.U. n. 48 del 15 dicembre 2004 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 2, terzo periodo, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 15 ottobre 2004 e depositato in cancelleria il 21 ottobre 2004. L'art. 45, comma 2, terzo periodo così recitava: "La carica di assessore è incompatibile con quella di Consigliere regionale".

La Corte Costituzionale, con sentenza 6 dicembre 2004, n. 379, pubblicata nella G.U. n. 48 del 15 dicembre 2004 , ha dichiarato l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del presente art. 2, comma 1, lettera f), sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso n. 99 depositato in cancelleria il 21 ottobre 2004.

La Corte Costituzionale, con sentenza 6 dicembre 2004, n. 379, pubblicata nella G.U. n. 48 del 15 dicembre 2004 , ha dichiarato l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del presente art. 13, comma 1, lettera a), sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso n. 99 depositato in cancelleria il 21 ottobre 2004.

La Corte Costituzionale, con sentenza 6 dicembre 2004, n. 379, pubblicata nella G.U. n. 48 del 15 dicembre 2004 , ha dichiarato l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del presente art. 15, comma 1, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso n. 99 depositato in cancelleria il 21 ottobre 2004.

La Corte Costituzionale, con sentenza 6 dicembre 2004, n. 379, pubblicata nella G.U. n. 48 del 15 dicembre 2004 , ha dichiarato l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del presente art. 17 sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso n. 99 depositato in cancelleria il 21 ottobre 2004.

La Corte Costituzionale, con sentenza 6 dicembre 2004, n. 379, pubblicata nella G.U. n. 48 del 15 dicembre 2004 , ha dichiarato l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del presente art. 19 sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso n. 99 depositato in cancelleria il 21 ottobre 2004.

La Corte Costituzionale, con sentenza 6 dicembre 2004, n. 379, pubblicata nella G.U. n. 48 del 15 dicembre 2004 , ha dichiarato l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del presente art. 24, comma 4, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso n. 99 depositato in cancelleria il 21 ottobre 2004.

La Corte Costituzionale, con sentenza 6 dicembre 2004, n. 379, pubblicata nella G.U. n. 48 del 15 dicembre 2004 , ha dichiarato l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del presente art. 26, comma 3, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso n. 99 depositato in cancelleria il 21 ottobre 2004.

La Corte Costituzionale, con sentenza 6 dicembre 2004, n. 379, pubblicata nella G.U. n. 48 del 15 dicembre 2004, ha dichiarato l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del presente art. 28, comma 2, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso n. 99 depositato in cancelleria il 21 ottobre 2004.

La Corte Costituzionale, con sentenza 6 dicembre 2004, n. 379, pubblicata nella G.U. n. 48 del 15 dicembre 2004, ha dichiarato l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del presente art. 49, comma 2, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso n. 99 depositato in cancelleria il 21 ottobre 2004.

La Corte Costituzionale, con sentenza 6 dicembre 2004, n. 379, pubblicata nella G.U. n. 48 del 15 dicembre 2004, ha dichiarato l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del presente art. 62, comma 3, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso n. 99 depositato in cancelleria il 21 ottobre 2004.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 469 del 14 dicembre 2005 pubblicata nella G.U. del 4 gennaio 2006, n. 1 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale della presente legge, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso notificato il 30 maggio 2005 e depositato in cancelleria il 1° giugno 2005, in riferimento agli articoli 123, 117, primo comma, 127, 134, 1, 3 e 48 della Costituzione.

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