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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 31 marzo 2005, n. 13

STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA (1) (13)

Capo II
Il Presidente della Regione e la Giunta regionale
Art. 42
Elezione del Presidente della Giunta regionale
1. Il Presidente della Giunta regionale è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione dell'Assemblea legislativa regionale.
Art. 43

(sostituita lettera b) comma 1 da art. 2 L.R. 7 novembre 2022, n. 18)

Il Presidente della Giunta regionale
1. Il Presidente della Giunta regionale:
a) rappresenta la Regione;
b) nomina e revoca gli assessori, tra i quali il vicepresidente della Giunta, che lo sostituisce a norma dell’articolo 32, e ne determina gli incarichi;
c) convoca e presiede la Giunta; stabilisce l'ordine del giorno; promuove e coordina l'attività degli assessori;
d) dirige l'attività politica generale e amministrativa della Giunta e ne è responsabile;
e) promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali;
f) effettua le nomine assegnategli dalle leggi e dallo Statuto e ne dà comunicazione all'Assemblea legislativa nei tempi e nelle forme previsti dal Regolamento;
g) dirige le funzioni amministrative, secondo i principi della Costituzione e dello Statuto;
h) adempie alle altre funzioni attribuitegli dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi regionali.
2. Le nomine degli assessori e le altre nomine di competenza del Presidente s'ispirano anche ai principi di pari opportunità di accesso agli uffici pubblici ed alle cariche elettive, di cui agli articoli 51 e 117 della Costituzione e alla lettera b) dell'articolo 2.
Art. 44
Insediamento
1. Il Presidente della Giunta regionale assume le proprie funzioni all'atto dell'insediamento dell'Assemblea legislativa e nomina il vicepresidente e gli assessori entro sette giorni da tale data.
2. Il Presidente illustra tempestivamente all'Assemblea il programma di governo e la composizione della Giunta motivando le scelte effettuate. L'Assemblea esamina entrambe le comunicazioni, sulle quali si apre il dibattito nelle forme e nei modi stabiliti dal Regolamento.
Art. 45
La Giunta regionale
1. La Giunta regionale esercita le proprie funzioni in modo collegiale.
2. Il numero degli assessori non può essere inferiore a otto e superiore a dieci. Gli assessori sono scelti tra cittadini eleggibili a Consigliere regionale. (2)
3. Il Presidente può nominare un Sottosegretario alla presidenza che partecipa alle sedute della Giunta, pur non facendone parte.
4. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti e a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo sua diversa decisione.
6. La Giunta adotta un proprio regolamento interno che viene pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
7. Al Presidente, ai componenti della Giunta e al Sottosegretario alla Presidenza sono corrisposti indennità e trattamento economico fissati con legge regionale, con riferimento a quanto stabilito per i Consiglieri regionali.
Art. 46
Funzioni della Giunta regionale
1. La Giunta regionale esercita attività di promozione, di iniziativa e di amministrazione, in coerenza con l'indirizzo politico ed amministrativo determinato dall'Assemblea legislativa.
2. Compete in particolare alla Giunta:
a) attuare le leggi, le decisioni e gli indirizzi approvati dall'Assemblea;
b) collaborare con il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni;
c) predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo della Regione;
d) predisporre, avvalendosi del contributo delle competenti Commissioni consiliari, il programma ed i piani della Regione;
e) adottare i provvedimenti per realizzare i programmi di cui all'articolo 28, comma 4, lettera d), compresi quelli concernenti l'esecuzione di opere pubbliche e l'organizzazione di servizi pubblici;
f) indirizzare e coordinare l'attività degli uffici regionali ed adottare atti generali relativi al personale, ad eccezione degli uffici e del personale dell'Assemblea;
g) gestire il bilancio, amministrare il patrimonio e il demanio della Regione e deliberare sui contratti nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge;
h) deliberare le variazioni di bilancio previste dall'ordinamento contabile regionale dandone tempestiva comunicazione all'Assemblea nelle forme e nei modi previsti dal Regolamento;
i) deliberare in materia di liti attive e passive, con possibile delega alla dirigenza;
j) deliberare, informandone l'Assemblea, sui ricorsi di legittimità costituzionale e per i conflitti di attribuzione avanti la Corte costituzionale;
k) adottare ogni altro provvedimento che lo Statuto e le leggi, nel rispetto delle competenze statutarie, non affidano alla competenza dell'Assemblea.
3. La Giunta riferisce annualmente all'Assemblea sulla propria attività e sullo stato di attuazione del programma regionale e dei singoli piani.
4. La Giunta regionale riferisce ed illustra, almeno ogni sei mesi, all'Assemblea le iniziative assunte, le attività svolte e le decisioni, con particolare riguardo ad intese ed accordi, raggiunte in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni o di Conferenza unificata.
5. La Giunta ha la facoltà di proporre disegni di legge all'Assemblea. Ha anche la facoltà di proporre, salvo i casi esclusi dalle leggi regionali, provvedimenti di competenza dell'Assemblea.
Art. 47
Voto contrario dell'Assemblea legislativa
1. Il voto contrario dell'Assemblea legislativa su una proposta della Giunta regionale non comporta obbligo di dimissioni del Presidente.
2. Le proposte della Giunta non approvate dall'Assemblea non possono essere ripresentate prima di sessanta giorni, salvo che la nuova proposta modifichi i principi ispiratori ed i contenuti essenziali di quella non approvata.
Art. 48
Prorogatio
1. La Giunta regionale, nei casi di annullamento dell'elezione dell'Assemblea legislativa o di scioglimento della stessa per dimissioni contestuali della maggioranza dei suoi componenti, provvede all'ordinaria amministrazione di propria competenza e agli atti improrogabili, da sottoporre a ratifica della nuova Assemblea.

Note del Redattore:

Deliberazione legislativa n. 144/2004 approvata dal Consiglio regionale in seconda lettura nella seduta pomeridiana del 14 settembre 2004 a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea, con il medesimo oggetto e nell'identico testo della deliberazione legislativa n. 137 del 1 luglio 2004, a norma dell' art. 123 della Costituzione Sito esterno.

La Corte Costituzionale, con sentenza 6 dicembre 2004, n. 379, pubblicata nella G.U. n. 48 del 15 dicembre 2004 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 2, terzo periodo, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 15 ottobre 2004 e depositato in cancelleria il 21 ottobre 2004. L'art. 45, comma 2, terzo periodo così recitava: "La carica di assessore è incompatibile con quella di Consigliere regionale".

La Corte Costituzionale, con sentenza 6 dicembre 2004, n. 379, pubblicata nella G.U. n. 48 del 15 dicembre 2004 , ha dichiarato l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del presente art. 2, comma 1, lettera f), sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso n. 99 depositato in cancelleria il 21 ottobre 2004.

La Corte Costituzionale, con sentenza 6 dicembre 2004, n. 379, pubblicata nella G.U. n. 48 del 15 dicembre 2004 , ha dichiarato l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del presente art. 13, comma 1, lettera a), sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso n. 99 depositato in cancelleria il 21 ottobre 2004.

La Corte Costituzionale, con sentenza 6 dicembre 2004, n. 379, pubblicata nella G.U. n. 48 del 15 dicembre 2004 , ha dichiarato l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del presente art. 15, comma 1, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso n. 99 depositato in cancelleria il 21 ottobre 2004.

La Corte Costituzionale, con sentenza 6 dicembre 2004, n. 379, pubblicata nella G.U. n. 48 del 15 dicembre 2004 , ha dichiarato l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del presente art. 17 sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso n. 99 depositato in cancelleria il 21 ottobre 2004.

La Corte Costituzionale, con sentenza 6 dicembre 2004, n. 379, pubblicata nella G.U. n. 48 del 15 dicembre 2004 , ha dichiarato l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del presente art. 19 sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso n. 99 depositato in cancelleria il 21 ottobre 2004.

La Corte Costituzionale, con sentenza 6 dicembre 2004, n. 379, pubblicata nella G.U. n. 48 del 15 dicembre 2004 , ha dichiarato l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del presente art. 24, comma 4, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso n. 99 depositato in cancelleria il 21 ottobre 2004.

La Corte Costituzionale, con sentenza 6 dicembre 2004, n. 379, pubblicata nella G.U. n. 48 del 15 dicembre 2004 , ha dichiarato l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del presente art. 26, comma 3, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso n. 99 depositato in cancelleria il 21 ottobre 2004.

La Corte Costituzionale, con sentenza 6 dicembre 2004, n. 379, pubblicata nella G.U. n. 48 del 15 dicembre 2004, ha dichiarato l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del presente art. 28, comma 2, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso n. 99 depositato in cancelleria il 21 ottobre 2004.

La Corte Costituzionale, con sentenza 6 dicembre 2004, n. 379, pubblicata nella G.U. n. 48 del 15 dicembre 2004, ha dichiarato l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del presente art. 49, comma 2, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso n. 99 depositato in cancelleria il 21 ottobre 2004.

La Corte Costituzionale, con sentenza 6 dicembre 2004, n. 379, pubblicata nella G.U. n. 48 del 15 dicembre 2004, ha dichiarato l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del presente art. 62, comma 3, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso n. 99 depositato in cancelleria il 21 ottobre 2004.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 469 del 14 dicembre 2005 pubblicata nella G.U. del 4 gennaio 2006, n. 1 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale della presente legge, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso notificato il 30 maggio 2005 e depositato in cancelleria il 1° giugno 2005, in riferimento agli articoli 123, 117, primo comma, 127, 134, 1, 3 e 48 della Costituzione.

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