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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 31 marzo 2005, n. 13

STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA (1) (13)

TITOLO VI
Il sistema amministrativo regionale
Capo I
Rapporti istituzionali
Art. 57
Rapporti con Università e Scuola
1. La Regione sostiene la promozione e la qualificazione delle Università e delle Istituzioni scolastiche.
2. Nel rispetto delle reciproche autonomie e nell'ambito delle proprie competenze, l'Assemblea legislativa promuove la collaborazione e definisce i rapporti con le Università e le Istituzioni scolastiche.
Art. 58
Camere di Commercio e professioni
1. La Regione riconosce la funzione delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. Nel rispetto delle reciproche autonomie e nell'ambito delle proprie competenze, l'Assemblea legislativa promuove la collaborazione e la cooperazione della Regione e degli altri Enti territoriali con le Camere di Commercio e i propri rapporti con esse, per la promozione dello sviluppo economico.
2. La Regione favorisce la qualificazione delle attività professionali e promuove forme di raccordo con le organizzazioni delle professioni.
Art. 59
Consiglio regionale dell'economia e del lavoro
1. E' istituito, presso l'Assemblea legislativa, il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL) quale strumento di analisi, studio, ricerca e confronto per le politiche di programmazione economica e sociale.
2. La legge regionale determina le funzioni e l'organizzazione del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro. La legge dispone, altresì, la sua composizione riferendosi alle organizzazioni ed associazioni economiche, sociali e ambientali.
Capo II
Amministrazione regionale
Art. 60
Principi dell'attività amministrativa regionale
1. L'attività amministrativa della Regione è informata ai principi di democrazia, trasparenza, efficacia, economicità, chiarezza delle norme e semplificazione delle procedure.
2. La Regione, conformemente ai principi previsti dall' articolo 118 della Costituzione Sito esterno, esercita le funzioni che richiedono un esercizio unitario a livello regionale e svolge verifiche sulle funzioni amministrative attribuite agli Enti locali. I programmi regionali sono deliberati in base a norme che assicurano il concorso degli Enti locali.
3. Nel determinare l'allocazione di funzioni a livello locale, la legge regionale assicura la copertura finanziaria e la necessaria dotazione di personale e prevede procedure per la verifica dell'utilizzo dei fondi assegnati.
4. La Regione, tramite un proprio organo di governo, esercita il potere sostitutivo sugli Enti locali nei casi in cui vi sia un'accertata e persistente inattività nell'esercizio obbligatorio di funzioni conferite e ciò sia lesivo di rilevanti interessi del sistema regionale e locale e dei cittadini. La legge regionale stabilisce le garanzie procedimentali per l'Ente locale interessato, secondo il principio di leale collaborazione. Nelle forme stabilite dalla legge, la Regione verifica la realizzazione dei programmi la cui attuazione è demandata agli Enti locali, nel rispetto dell'autonomia degli stessi.
Art. 61
Procedimento amministrativo
1. La Regione, nell'ambito delle materie demandate alla propria competenza legislativa, regolamentare ed amministrativa, regola i procedimenti amministrativi in coerenza con le norme generali sull'azione amministrativa dettate dallo Stato e nel rispetto delle attribuzioni normative degli Enti locali.
2. La legge regionale disciplina il procedimento amministrativo garantendo la partecipazione e il diritto di accesso, nonché il contraddittorio, dei soggetti direttamente interessati alla formazione dei provvedimenti amministrativi. La legge si ispira, altresì, ai principi della funzionalità dell'azione amministrativa, della responsabilità e della correttezza. La Regione favorisce l'utilizzo di strumenti informatici.
3. Gli atti e i provvedimenti amministrativi sono pubblici nei modi stabiliti dalla legge e devono essere motivati.
4. La Regione, nel disciplinare i procedimenti amministrativi, persegue l'obiettivo di semplificazione, accelerazione e definizione di tempi certi dei procedimenti, anche al fine di facilitare l'accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione da parte dei cittadini.
5. Tutti i soggetti interessati hanno diritto di ottenere copia degli atti e dei provvedimenti. I diretti interessati hanno diritto di ottenere, a richiesta, copia degli atti preparatori dei provvedimenti di cui sono destinatari.
6. Il diritto di accesso dei cittadini ai documenti amministrativi non può essere limitato se non con atto motivato e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
Art. 62
Principi dell'organizzazione regionale
1. L'organizzazione regionale si basa sul principio della distinzione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di controllo e le funzioni d'attuazione e di gestione. La competenza generale all'adozione degli atti amministrativi d'attuazione e di gestione, in tutti i casi in cui lo Statuto o la legge regionale non dispongono diversamente, spetta alla dirigenza, sulla base e in attuazione degli atti deliberati dagli organi della Regione. I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa e della gestione di loro competenza, nonché dei relativi risultati.
2. La legge regionale determina i principi in ordine all'organizzazione e al funzionamento degli uffici regionali, la cui istituzione e disciplina è dettata con i regolamenti relativi all'organizzazione e al personale.
3. Il rapporto di lavoro del personale regionale è disciplinato in conformità ai principi costituzionali, secondo quanto stabilito dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa in relazione alle rispettive competenze. Alle strutture organizzative regionali si accede mediante pubblico concorso, salvo i casi previsti dalla legge. (12)
4. L'Assemblea legislativa e la Giunta regionale dispongono di adeguate strutture organizzative.
Art. 63
Incarichi speciali
1. La legge regionale disciplina il conferimento di incarichi a tempo determinato per lo svolgimento di funzioni e per l'adempimento di compiti speciali e di consulenza attinenti a:
a) Gabinetto e Segreterie particolari degli organi della Regione;
b) articolazioni, organi e strutture dell'Assemblea previsti dallo Statuto di cui agli articoli 33, 34, 36, 38 e 40.
Art. 64
Enti, aziende, società e associazioni
1. La Regione, per attività inerenti allo sviluppo economico, sociale e culturale o ai servizi di rilevanza regionale può, con legge, nel rispetto dell' articolo 118 della Costituzione Sito esterno, promuovere e istituire enti o aziende dotati di autonomia funzionale ed amministrativa e può partecipare a società, associazioni o fondazioni. L'istituzione di enti o aziende o la partecipazione a società, associazioni o fondazioni avviene nel rispetto dei principi di proporzionalità e deve essere finalizzata allo svolgimento di attività di interesse generale dei cittadini, singoli o associati.
2. La legge istitutiva degli enti e delle aziende regionali determina i principi generali della loro autonomia, attività e organizzazione, nonché quelli relativi all'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed ai controlli atti ad assicurare la conformità della loro azione agli indirizzi fissati. Determina altresì le modalità atte ad assicurare la partecipazione e il controllo degli utenti e dei soggetti direttamente interessati all'attività svolta dagli enti e dalle aziende regionali.
3. La partecipazione a società, associazioni o fondazioni è autorizzata con legge, che ne determina la misura, i presupposti, le condizioni ed autorizza eventuali modifiche. Nel caso in cui la Regione si avvalga di realtà autonomamente promosse da cittadini singoli o associati, per le finalità di cui al comma 1, determina anche le modalità di controllo e verifica a cui le stesse sono assoggettate.
4. L'Assemblea legislativa è informata preventivamente in modo adeguato sul contenuto dell'atto costitutivo, dello statuto e degli eventuali patti parasociali, nonché riguardo alle eventuali loro modifiche.

Note del Redattore:

Deliberazione legislativa n. 144/2004 approvata dal Consiglio regionale in seconda lettura nella seduta pomeridiana del 14 settembre 2004 a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea, con il medesimo oggetto e nell'identico testo della deliberazione legislativa n. 137 del 1 luglio 2004, a norma dell' art. 123 della Costituzione Sito esterno.

La Corte Costituzionale, con sentenza 6 dicembre 2004, n. 379, pubblicata nella G.U. n. 48 del 15 dicembre 2004 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 2, terzo periodo, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 15 ottobre 2004 e depositato in cancelleria il 21 ottobre 2004. L'art. 45, comma 2, terzo periodo così recitava: "La carica di assessore è incompatibile con quella di Consigliere regionale".

La Corte Costituzionale, con sentenza 6 dicembre 2004, n. 379, pubblicata nella G.U. n. 48 del 15 dicembre 2004 , ha dichiarato l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del presente art. 2, comma 1, lettera f), sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso n. 99 depositato in cancelleria il 21 ottobre 2004.

La Corte Costituzionale, con sentenza 6 dicembre 2004, n. 379, pubblicata nella G.U. n. 48 del 15 dicembre 2004 , ha dichiarato l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del presente art. 13, comma 1, lettera a), sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso n. 99 depositato in cancelleria il 21 ottobre 2004.

La Corte Costituzionale, con sentenza 6 dicembre 2004, n. 379, pubblicata nella G.U. n. 48 del 15 dicembre 2004 , ha dichiarato l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del presente art. 15, comma 1, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso n. 99 depositato in cancelleria il 21 ottobre 2004.

La Corte Costituzionale, con sentenza 6 dicembre 2004, n. 379, pubblicata nella G.U. n. 48 del 15 dicembre 2004 , ha dichiarato l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del presente art. 17 sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso n. 99 depositato in cancelleria il 21 ottobre 2004.

La Corte Costituzionale, con sentenza 6 dicembre 2004, n. 379, pubblicata nella G.U. n. 48 del 15 dicembre 2004 , ha dichiarato l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del presente art. 19 sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso n. 99 depositato in cancelleria il 21 ottobre 2004.

La Corte Costituzionale, con sentenza 6 dicembre 2004, n. 379, pubblicata nella G.U. n. 48 del 15 dicembre 2004 , ha dichiarato l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del presente art. 24, comma 4, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso n. 99 depositato in cancelleria il 21 ottobre 2004.

La Corte Costituzionale, con sentenza 6 dicembre 2004, n. 379, pubblicata nella G.U. n. 48 del 15 dicembre 2004 , ha dichiarato l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del presente art. 26, comma 3, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso n. 99 depositato in cancelleria il 21 ottobre 2004.

La Corte Costituzionale, con sentenza 6 dicembre 2004, n. 379, pubblicata nella G.U. n. 48 del 15 dicembre 2004, ha dichiarato l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del presente art. 28, comma 2, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso n. 99 depositato in cancelleria il 21 ottobre 2004.

La Corte Costituzionale, con sentenza 6 dicembre 2004, n. 379, pubblicata nella G.U. n. 48 del 15 dicembre 2004, ha dichiarato l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del presente art. 49, comma 2, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso n. 99 depositato in cancelleria il 21 ottobre 2004.

La Corte Costituzionale, con sentenza 6 dicembre 2004, n. 379, pubblicata nella G.U. n. 48 del 15 dicembre 2004, ha dichiarato l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del presente art. 62, comma 3, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso n. 99 depositato in cancelleria il 21 ottobre 2004.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 469 del 14 dicembre 2005 pubblicata nella G.U. del 4 gennaio 2006, n. 1 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale della presente legge, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso notificato il 30 maggio 2005 e depositato in cancelleria il 1° giugno 2005, in riferimento agli articoli 123, 117, primo comma, 127, 134, 1, 3 e 48 della Costituzione.

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