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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2005, n. 14

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 103 del 27 luglio 2005

Art. 2
Adesione della Regione Emilia-Romagna alla "Fondazione Stava 1985 ONLUS"
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad aderire, in qualità di "socio onorario" alla "Fondazione Stava 1985 ONLUS" con sede a Tesero (Trento) che persegue la finalità di mantenere sia la memoria storica della catastrofe ambientale avvenuta nelle miniere trentine di Stava, nella quale persero la vita 268 persone, delle quali venti emiliano - romagnole, sia di rafforzare la cultura della prevenzione, della corretta gestione del territorio e della sicurezza della vita umana o dell'ambiente, finalità connessa con i principi dell'azione regionale definiti dall'articolo 64 dello Statuto.
2. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare l'adesione della Regione Emilia-Romagna in qualità di "socio onorario", alla "Fondazione Stava 1985 ONLUS".
3. Per l'adesione della Regione Emilia-Romagna alla "Fondazione Stava 1985 ONLUS" ai sensi del comma 1, è disposta per l'esercizio 2005 un'autorizzazione di spesa di Euro 20.000,00 a valere sul Capitolo 02671 "Spese per l'adesione della Regione Emilia-Romagna, in qualità di socio onorario alla "Fondazione Stava 1985 ONLUS"(C.N.I.)", afferente alla U.P.B. 1.2.3.2.3820 - Contributi ad Enti e Istituzioni che perseguono scopi di interesse per la Regione.

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