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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2005, n. 14

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 103 del 27 luglio 2005

Art. 24
Rateizzazione delle annualità pregresse relative al demanio idrico
1. Nel caso in cui l'importo dovuto alla Regione per annualità pregresse di canoni o indennità di occupazione relativi al demanio idrico, sia superiore a Euro 2.000,00, il pagamento può essere effettuato, previo assenso dell'Amministrazione regionale, in rate semestrali, fino ad un massimo di quattro, e ognuna di importo minimo pari a Euro 500,00.

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