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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2005, n. 14

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 103 del 27 luglio 2005

Art. 4
Partecipazione alla "Fondazione Qualivita - Fondazione per la tutela e la valorizzazione dei prodotti alimentari europei di qualità"
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare, in qualità di "socio sostenitore", alla "Fondazione Qualivita - Fondazione per la tutela e la valorizzazione dei prodotti alimentari europei di qualità", con sede a Siena, che persegue finalità di tutela e valorizzazione dei prodotti alimentari europei di qualità, attraverso azioni promozionali dei prodotti ed iniziative tecnico-scientifiche di informazione ai consumatori, alle filiere ed ai produttori, anche in collegamento con gli operatori pubblici e privati dell'Unione Europea.
2. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari a perfezionare la partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla "Fondazione Qualivita", in qualità di "socio sostenitore".
3. All'onere derivante dalla corresponsione della quota annuale per la partecipazione alla Fondazione prevista al comma 1 del presente articolo, la Regione Emilia-Romagna fa fronte mediante l'utilizzo dei propri mezzi finanziari e con l'istituzione di un apposito capitolo (12055 C.N.I.) nella parte spesa del bilancio regionale, denominato "Contributo annuale della Regione Emilia-Romagna per la partecipazione quale socio sostenitore alla Fondazione "Qualivita - Fondazione per la tutela e la valorizzazione dei prodotti alimentari europei di qualità" ed afferente alla U.P.B. 1.3.1.2.5315 - Contributi ad Enti e Associazioni e partecipazione ad Istituzioni operanti nel settore agricolo ed agroalimentare. Il suddetto capitolo sarà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di quanto disposto dall'articolo 37, comma 1 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

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