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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2005, n. 14

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

Legge coordinata con le modifiche apportate da:

L.R. 28 luglio 2006 n. 13

L.R. 26 luglio 2012 n. 9

Art. 12
Viabilità di interesse regionale
1. Per gli interventi sulla rete statale relativi alla viabilità di interesse regionale previsti dalla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) è disposta una ulteriore autorizzazione di spesa, a valere sul sottoindicato capitolo afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16200 - Miglioramento e costruzione opere stradali:
a) Cap. 45175 "Contributi in capitale alle Province per interventi di sistemazione, miglioramento e costruzione di strade di proprietà comunale (articolo 167 bis, comma 1, L.R. 21 aprile 1999, n. 3 come modificato dall'articolo 2, L.R. 4 maggio 2001, n. 12)"
Esercizio 2005: +Euro 1.000.000,00.
2. Contestualmente le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali sono ridotte di Euro 1.000.000,00 a valere sul Capitolo 45190 afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16200 - Miglioramento e costruzione opere stradali.

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