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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 27 luglio 2005, n. 14

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

Art. 12
Viabilità di interesse regionale
1. Per gli interventi sulla rete statale relativi alla viabilità di interesse regionale previsti dalla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) è disposta una ulteriore autorizzazione di spesa, a valere sul sottoindicato capitolo afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16200 - Miglioramento e costruzione opere stradali:
a) Cap. 45175 "Contributi in capitale alle Province per interventi di sistemazione, miglioramento e costruzione di strade di proprietà comunale (articolo 167 bis, comma 1, L.R. 21 aprile 1999, n. 3 come modificato dall'articolo 2, L.R. 4 maggio 2001, n. 12)"
Esercizio 2005: +Euro 1.000.000,00.
2. Contestualmente le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali sono ridotte di Euro 1.000.000,00 a valere sul Capitolo 45190 afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16200 - Miglioramento e costruzione opere stradali.

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