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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 27 luglio 2005, n. 14

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

Art. 15
Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende sanitarie gestiti direttamente dalla Regione
1. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali sono revocate per l'importo complessivo di Euro 1.205.846,61, costituendo per l'esercizio 2004 economia di spesa; a tale titolo vengono utilizzate nell'ambito delle medesime finalità indicate all'articolo 29, comma 1, lettera a) della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007). Il suddetto importo viene reiscritto con riferimento all'esercizio 2005 come segue:
a) Cap. 51720 "Quota del Fondo sanitario regionale impiegata direttamente dalla Regione per interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende sanitarie in relazione al perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario nazionale e regionale (art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno) - Mezzi statali" afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18110 Fondo sanitario - Risorse statali
Euro: 45.224,96
b) Cap. 51721 "Spesa sanitaria impiegata direttamente dalla Regione Emilia-Romagna per interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende sanitarie in relazione al perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario nazionale e regionale (art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno) - Mezzi regionali" afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18120 - Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione in relazione al perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario nazionale e regionale - Altre risorse vincolate
Euro: 1.160.621,65
2. Lo stanziamento disposto al comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale n. 27 del 2004 è aumentato di Euro 597.153,39 e viene utilizzato nell'ambito dei compiti indicati al suddetto comma e con riferimento alle seguenti lettere:
a) per la quota di Euro 432.613,39;
b) per la quota di Euro 164.540,00.

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